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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 10108/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 06b1s7z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto che la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, Cicchella, n.m.); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 06b1s7z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto che la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, Cicchella, n.m.); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris