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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21176/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris