CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 30.9.22 con cui il Tribunale di Macerata ne ha confermato la condanna alla pena di euro 800 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza e la mancanza dei requisiti della sentenza ex art. 546 lett. b c,p,p„ lamentando che nell'intestazione della sentenza impugnato risultano indicate erroneamente le generalità dell'imputato che è invece [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e risiede in Recanati in piazza Menechen n. 3 e che pertanto non essendo possibile identificare in modo certo il soggetto a cui la sentenza si riferisce occorre annullare tale pronuncia, è manifestamente infondato deducendo, peraltro genericamente, violazione di norme processuali che a differenza di quanto si prospetta non sussistono, dal momento che secondo quanto prospetta lo stesso ricorso si è trattato di mero errore materiale in cui è incorso il giudice di secondo grado che in quanto tale sarà emendabile da parte del giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. Ed invero, l'erronea indicazione delle generalità dell'imputato nella sentenza può dar luogo a nullità della stessa solo se ingeneri un errore di persona, ma ove tale ipotesi non si verifichi, e cioè la certezza sull'identità dell'imputato non entri in discussione, la rettificazione dell'errata generalità può sempre essere disposta. L'art. 546, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il terzo comma della norma sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. L'incertezza sulla data di nascita — o di altri dati delle generalità - riportata nell'intestazione della sentenza, pertanto, non comporta nullità (ma trattasi solo di errore emendabile con la correzione dell'errore materiale da parte del giudice che lo ha emesso e non da parte di questa Corte non rientrando in una delle ipotesi di cui all'art. 619 c.p.p.). Ritenuto che anche il secondo motivo che lamenta il rigetto della richiesta di rinvio avanzata dalla difesa in relazione all'udienza celebratasi davanti al g.d.p. il 1.7.21 fondata sul fatto che essa non fosse adeguatamente motivata, è manifestamente infondato risultando il rigetto del rinvio adeguatamente giustificato alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui alla pronuncia S. U. Torchio. Ed invero, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420- ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod.proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 26291201). Nella specie, non risultando offerti dettagli sull'esistenza delle menzionate quattro condizioni, in particolare di quelle di cui alle lett. b) c) e d) . Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è infatti applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa); e ciò di là del fatto che il giudice ha offerto comunque congrua motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am