CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché esso riguarda la richiesta ex art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione presso il carcere di Vicenza che, però, non era stata oggetto della domanda originaria, essendo stata introdotta soltanto in sede di reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza di Venezia; Ritenuto, in particolare, che il ricorso difetta del requisito della autosufficienza poiché il condannato ha omesso di allegare allo stesso l'originaria domanda e, in ogni caso, non ha indicato con quale atto aveva richiesto di valutare anche il periodo di carcerazione sofferta presso il carcere sopra indicato; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.