CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 10 febbraio 2020 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sentenza 10 gennaio 2019 della Corte di appello di Milano, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], erano stati riconosciuti colpevoli di bancarotta fraudolenta documentale (punto 2 della rubrica), nonché nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], in relazione allo stesso fallimento, era stato riconosciuto colpevole di bancarotta patrimoniale (punto 1). La sentenza rescindente rilevava che, a fronte di fallimento dichiarato il 28 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] era cessato dalla carica di amministratore unico della società il 25 aprile 2009 e nessuna argomentazione era stata giudizialmente spesa in ordine alla sua eventuale partecipazione in via di fatto, nelle more, alla gestione sociale. La sentenza rescindente, altresì, giudicava carente, rispetto ad entrambi gli imputati, la motivazione inerente il dolo specifico della condotta di bancarotta fraudolenta documentale e stigmatizzava la mancata valutazione della possibile riconduzione della condotta alla figura di reato della bancarotta dolosa semplice. I ricorsi per cassazione erano nel resto respinti, con contestuale passaggio in giudicato della condanna di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di bancarotta patrimoniale, nonché della condanna di entrambi gli imputati per la condotta ulteriore, risalente alla genesi della società fallita (nata per scissione da altra società e accollataria, senza corrispettivo, dei debiti di quest'ultima), di cagionamento doloso del fallimento (punto 3 della rubrica). Restavano tra l'altro assorbite, in sede di legittimità, le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni sub 1) e sub 2) e, negate le attenuanti generiche, rideterminava la pena principale a suo carico, per il reato residuo, in due anni e otto mesi di reclusione. La medesima Corte ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo che la sottrazione e l'occultamento dei libri contabili fossero stati specificamente indirizzati, dopo la nascita della società, poi sostanzialmente rimasta inerte, a nascondere l'operazione fraudolenta di cui al punto 3) dell'imputazione, in pregiudizio dei creditori, e che tale condotta fosse stata poi ulteriormente perseguita allo scopo di giungere alla definitiva distrazione dell'attivo, ad evidente fine di profitto personale. L'entità rispettiva del pregiudizio e del profitto era emersa solo in sede di gestione da parte della curatela 2 I fallimentare. Il giudice del rinvio negava infine, anche a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche, confermando la pena principale già inflitta nella misura di tre anni di reclusione. 3. Ricorrono nuovamente per cassazione entrambi gli imputati, mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nel primo motivo dell'atto di impugnazione, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo del dolo specifico. Neppure il giudice di rinvio sarebbe riuscito ad individuare indici convincenti di fraudolenza della condotta di reato sub 2), avendo esso, di nuovo, fatto assertivamente derivare il dolo specifico - nonostante il contrario ammonimento impartito dalla Suprema Corte - dalla mera affermazione di responsabilità per il reato di cui al punto 3) della rubrica, senza tenere affatto conto del lungo periodo di inerzia della società prima del fallimento. Nel secondo motivo, formulato nell'interesse di entrambi, si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che non avrebbe tenuto affatto conto del sopravvenuto integrale risarcimento del danno ad opera degli imputati, che aveva comportato, già in appello, la revoca della costituzione di parte civile della curatela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La bancarotta semplice (ex art. 217, comma secondo, legge fall.) e quella fraudolenta documentale (ex art. 216, comma primo, n. 2, stessa legge) si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della prima fattispecie, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente abbia omesso, volontariamente o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, o le abbia tenute, con lo stesso atteggiamento psicologico, in modo irregolare o incompleto (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01); mentre la seconda fattispecie - allorché la condotta si estrinseca secondo modalità riconducibili alla prima ipotesi incriminata, come la sottrazione e l'occultamento della contabilità, a [OSCURATO:PERSONA] in effetti contestati - è strutturata sul dolo specifico, in quanto per la sua integrazione si richiede, oltre alla volontarietà dell'azione, un fine fraudolento (quello di recare all'agente profitto, o di recare pregiudizio ai creditori: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01). La sentenza impugnata, colmando il deficit motivazionale stigmatizzato dalla sentenza rescindente di legittimità, ha puntualmente identificato il dolo specific, differenziale, derivandolo, in capo all'imputato, dalla stretta connessione esistente tra la sparizione dei libri contabili e le modalità di costituzione e gestione della società fallita. Quest'ultima era nata come una «scatola vuota», priva di reale operatività, gravata sin dall'origine dall'acquisizione, «suicida», di passività riferibili alla società preesistente alla scissione. A fronte di nuova compagine dalla inequivoca vocazione al fallimento, la sparizione dei libri contabili si inseriva, nella plausibile prospettazione del giudice a quo, in un preciso disegno perseguito dall'imputato (che ne aveva assunto l'amministrazione dopo pochi mesi), che appariva strumentale tanto al nascondimento delle vicende sociali genetiche, quanto al successivo depauperamento dell'attivo e al definitivo svuotamento della cassa sociale; e, in questa prospettiva funzionale, la condotta aveva assunto connotazione fraudolenta. Quest'ultima è dunque affermata sulla base di circostanze di fatto dal ricorrente neppure specificamente contrastate, che sorreggono una motivazione non tautologica - gli indici di fraudolenza si legano all'affermazione di responsabilità sul reato di cui al punto 3) della rubrica, senza esaurirsi in essa e senza costituire una duplicazione di addebito - né manifestamente illogica. 2. Il secondo motivo di ricorso è viceversa fondato. Il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato già censurato da entrambi gli imputati nel comune quinto motivo del primitivo ricorso per cassazione, proprio sulla scorta del risarcimento del danno, intervenuto nelle more del giudizio di appello, totalmente pretermesso, a questi fini, nella valutazione giudiziale. Avendo questa Corte, nella pronunciata sentenza rescindente, dichiarato assorbito il relativo motivo, il giudice del rinvio era tenuto ad esaminare espressamente tale profilo (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01), dotato di indubbia significatività (Sez. 2, n. 21511 del 07/04/2021, Privitera, Rv. 281233-01), ancorché non necessariamente dirimente ai fini della decisione conclusiva. L'esposizione delle ragioni, sottostanti il mancato esercizio del potere discrezionale attribuito dall'art. 62-bis cod. pen. (riassumibili nell'intensità del dolo e, per [OSCURATO:PERSONA], nell'esistenza di un precedente penale), appare in questo contesto manchevole e insoddisfacente. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e in parte qua quello di [OSCURATO:PERSONA], sono di conseguenza accolti, dovendo la sentenza impugnata essere annullata in ordine alle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuova valutazione.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto nella sua rimanente parte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del