CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14845/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PRZ61E67C357X),rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 852, depositata il 31 luglio 2020, dellaCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per parti ricorrenti, e, per l’Agenziadelle Entrate, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte accolga il ricorso.1. – Con sentenza n. 852, depositata il 31 luglio 2020, laCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando inintegrale riforma della sentenza di primo grado che avevadiversamente accolto l’impugnazione di avvisi di liquidazione emessidall’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione di contratti dicompravendita che, intercorsi tra le parti, odierne ricorrenti, recavanol’enunciazione di un finanziamento societario nei contratti utilizzato acompensazione del debito per il prezzo di acquisto gravante sullacontribuente [OSCURATO:PERSONA].1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- non ricorreva, nella fattispecie, l’obbligo dell’amministrazione dipromuovere il contraddittorio preventivo coi contribuenti in quantoveniva in considerazione una verifica eseguita «”a tavolino”, senzaaccesso in loco»;- la fattispecie impositiva conseguiva da un contratto dicompravendita che «prevedeva il trasferimento di beni immobili afavore della signora Gerani il cui corrispettivo (€.4.150.000,00) venivacompensato con il diritto di credito vantato dalla medesima neiconfronti della alienante.»;- non era condivisibile il rilievo svolto dal giudice del primo grado -secondo il quale gli effetti del finanziamento enunciato dovevanoNumero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026ritenersi cessati per l’utilizzazione del credito dell’acquirente acompensazione dell’obbligo di versare il prezzo di acquisto – in quanto«l'estinzione del diritto, richiamato nell'atto di compravendita, è unaconseguenza della volontà delle parti esplicitata nell'accordo», condiretta incidenza sul sinallagma del finanziamento enunciato, così chel’estinzione del diritto alla restituzione del finanziamento costituiva «unfatto successivo che consegue alla sua enunciazione.».2. – [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per lacassazione della sentenza sulla base tre motivi; ed hanno depositatomemoria che reca l’indicazione del decesso dell’originario codifensore,avv. prof. [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il terzo motivo di ricorso – il cui esame va anteposto secondol’ordine logico delle questioni proposte, - ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge in relazione alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12,comma 7, alla l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, alla l. 7 agosto 1990, n.241, art. 21-septies, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, sull’assunto che – così come esposto da controparte nelle propriedifese, nel primo e nel secondo grado di giudizio, e rilevato dallo stessogiudice del gravame, - nella fattispecie veniva in considerazione unadisposizione di legge (d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, cit.) aconnotazione antielusiva, così che, diversamente da quanto ritenutonella gravata sentenza, andava obbligatoriamente coltivato ilcontraddittorio endoprocedimentale così come dettagliato dall’art. 37-bis, cit.2. – Il motivo è destituito di fondamento.2.1 – Premesso che la connotazione antielusiva della disposizionedi cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, qualifica il contenutoNumero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026precettivo della stessa disposizione – siccome volta a prevenirel’impiego dell’enunciazione quale strumento di elusione dellaregistrazione dei contratti (v. Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n.14432), - in tema di contraddittorio endoprocedimentale, le SezioniUnite della Corte hanno statuito che «l'Amministrazione finanziaria ègravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale,la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuenteabbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbepotuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, perquelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale,un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per leipotesi in cui risulti specificamente sancito.» (Cass., Sez. U., 9dicembre 2015, n. 24823); e il principio di diritto in questione è stato,poi, più volte ribadito dalla Corte (v., ex plurimis, Cass., 5 maggio2022, n. 14357; Cass., 23 febbraio 2021, n. 4752; v., altresì, CorteCost., 21 marzo 2023, n. 47), in tema di tributi locali (v. Cass., 14maggio 2025, n. 12896; Cass., 5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 15aprile 2021, n. 9978), ed anche con riferimento all’imposta di registro(Cass., 12 agosto 2025, n. 23164; Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585).Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioniintrodotte (ex novo) dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.2.2 - Per di più, come statuito dalla stessa Corte di Giustizia (v.,altresì, Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823, cit.), le disposizionidella Carta dei diritti fondamentali «si rivolgono agli Stati membriesclusivamente qualora essi attuino il diritto dell’Unione», così che nontrovano applicazione al di fuori del diritto dell’Unione in quanto la Carta«non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di làdelle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove ocompiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compitiNumero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026definiti nei trattati» (art. 51, par. 2; v., ex plurimis, CGUE, 10novembre 2016, C‑321/16, Pardue, punti 18 e 19; CGUE, 14 aprile2016, causa C-328/15, Târșia, punti 22 e 23; CGUE, 8 maggio 2014,causa C‑483/12, [OSCURATO:PERSONA] NV, punti 17 ss.; CGUE, 12 luglio2012, causa C‑466/11, Currà e a., punto 25; CGUE, 15 novembre2011, causa C‑256/11, Dereci e a., punto 71; CGUE, 5 ottobre 2010,C‑400/10 PPU, McB., punto 51).3. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 22, comma 2, ed all’art. 1242 cod. civ., assumendo, in sintesi, lericorrenti che erroneamente il giudice del gravame aveva confermatola legittimità dell’imposizione, per enunciazione, del contratto difinanziamento verbalmente concluso tra le parti della compravendita,coesistenza di crediti contrapposti – che si estinguevano percompensazione – e che, quale ricaduta di fattispecie, veniva (così) adintegrarsi la previsione di cui all’art. 22, comma 2, cit., alla cui streguagli effetti del finanziamento venivano a cessare (proprio) in virtùdell'atto di compravendita che conteneva detta enunciazione,3.1 – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenzaper violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 112 cod. proc. civ. e deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, deducendo che il giudice delgravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di impugnazionedegli atti impositivi che – rimasto assorbito nella pronuncia di primogrado - era stato riproposto con le controdeduzioni depositate inappello, e che involgeva l’insussistenza dei presupposti della tassazioneper enunciazione in quanto il finanziamento verbale della societàNumero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026risultava solo menzionato, senza che, dunque, ne risultassero (dalcontratto di compravendita) i relativi elementi essenziali.4. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo motivo – è fondato, e va accolto.4.1 – Occorre premettere che, in applicazione del principioprocessuale della ragione più liquida, – desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., - deve ritenersi consentito l’esame di un motivo di merito,suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenzadi una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si imponeun approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul pianodell’impatto operativo, piuttosto che su quello della strettaconsequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire ilprofilo di evidenza, a quello dell’ordine delle questioni da trattare, dicui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenzedi economia processuale e di celerità del giudizio, comecostituzionalizzata dall’art. 111 Cost.; ne consegue che la causa puòessere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e prontasoluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sianecessario esaminare previamente le altre questioni rispetto alle qualisi presenti comunque equiordinata nella capacità di condurre alladefinizione del giudizio (tra le altre, Cass., 9 gennaio 2024, n. 693;Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458;Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n.9936).4.2 – Il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, cit., dispone nei seguentitermini:- «1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in attiscritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesseparti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta siapplica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato eraNumero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la penapecuniaria di cui all'art. 69.2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione intermine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando glieffetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtùdell'atto che contiene l'enunciazione.3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione intermine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziariaindicati nell'articolo 37, l'imposta si applica sulla parte dell'attoenunciato non ancora eseguita.».L’enunciazione, dunque, costituisce istituto proprio dellacomplessiva disciplina dell’imposta di registro che, quale impostad’atto, viene liquidata (anche) su disposizioni patrimoniali connotateda effetti giuridici propri, in quanto tali riconducibili alla tipizzazionedegli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986,disposizioni che, però, non siano state già presentate alla registrazione,e sinanche se non soggette a registrazione in termine fisso (così comeper i contratti verbali di cui allo stesso d.P.R., cit., art. 3).E, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l'art. 22, cit., ponetre presupposti per la sua applicabilità «ossia l'autonomia giuridicaoggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identitàdelle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenzadegli effetti di quest'ultimo (v., in termini, da ultimo, Sez. 5, nn. 3839e 3841/2023; in senso conforme, Sez. 5, nn. 32516/2019,15585/2010).» (così Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432).4.2.1 – Le specifiche disposizioni di cui al secondo ed al terzocomma dell’art. 22, cit., somministrano, poi, i limiti entro i qualil’enunciazione è destinata ad operare quale strumento di recuperodell’imposta d’atto su disposizioni patrimoniali oggetto di enunciazionema non registrate.Numero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così distinguendosi l’enunciazione di disposizioni negoziali in attigiudiziari – ove trova applicazione la regula iuris di cui al terzo commadell’art. 22, cit., alla cui stregua l'imposta si applica sulla parte dell'attoenunciato non ancora eseguita e, dunque, su quella porzione delrapporto che, risultando ancora controversa, si correla alle disposizioninegoziali enunciate ancora suscettibili di esecuzione (Cass., 6 maggio2021, n. 11926) – dall’enunciazione di contratti verbali non soggetti aregistrazione in termine fisso che, quale fattispecie (qui) ricorrente,contempla la diversa regola secondo la quale l’enunciazione non operaa fini impositivi «quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono giàcessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.».E, con riferimento ai contratti verbali, il combinato disposto di cuiagli artt. 3 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, offre l’identificazione dellaratio della disposizione di cui ai detti limiti di applicabilità dell’impostain quanto, in difetto di un obbligo di registrazione, il presuppostoimpositivo correlato all’enunciazione sussiste laddove i relativi effettigiuridici siano tutt’ora tra le parti controversi (e se, dunque, ilprovvedimento giudiziario sia chiamato a provvedere sul rapporto cosìistituito tra le parti, eventualmente anche per la sola porzione delrapporto cui si riconnettono gli effetti giuridici del provvedimentostesso) e, inversamente, viene meno se detti effetti giuridici sianocessati o cessano proprio a causa («in virtù») dell’atto negoziale (cd.enunciante) che ne delinea i contenuti, soggettivi e oggettivi.4.2.2 – Nella fattispecie, per come accertato dallo stesso giudicedel gravame, i contratti di compravendita esponevano un accordo delleparti in punto di regolazione del prezzo; accordo, questo, secondo ilquale il corrispettivo della vendita veniva tacitato dietro compensazionedi quel debito col controcredito della parte acquirente che aveva adoggetto un pregresso finanziamento della società (in definitiva il creditoper la restituzione delle somme mutuate).Numero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026Contesto negoziale, questo, che determinava allora ex se lacessazione degli effetti giuridici del contratto verbale di finanziamento(di mutuo), - contratto che, nella fattispecie, nemmeno risultasottoposto a più specifica contestazione negli stessi atti impositivi, – inquanto quegli effetti si estinguevano in ragione (proprio) dellaconvenuta compensazione.Difatti, come la Corte ha in più occasioni statuito, la compensazionelegale, e la compensazione volontaria (art. 1252 cod. civ.), se riferite,così come nella fattispecie, a crediti già coesistenti, produconol'immediato effetto estintivo che, nel caso dell’accordo tra le parti,integra (per estinzione del credito della restituzione della sommamutuata) la contemplata cessazione degli effetti del contratto verbaledi mutuo oggetto di enunciazione (v., già, Cass., 10 maggio 1966, n.1211 e, più di recente, Cass., 20 maggio 2024, n. 13949; in tema dirapporti societari v., altresì, Cass., 18 gennaio 2024, n. 1960; Cass.Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432, cit.; Cass., 8 febbraio 2023, n.3841).4.2.3 - Né (diversamente) rileva, nella fattispecie, lagiurisprudenza della Corte che, con riguardo all'enunciazione di atti nonregistrati, ha rimarcato che l'art. 22, cit., - nel disporre al primo commache «se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso èdovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69» - ha inteso includerefra gli atti assoggettati ad imposta anche quelli soggetti a registrazionein caso d'uso, ciò in quanto, poiché la mera enunciazione degli attisoggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del precedente art. 6,non configura, di per sé, un uso, deve ritenersi che tali atti sianoassoggettati all'imposta a prescindere dall'uso dei medesimi di cuiall'art. 6, e quindi sulla base della sola enunciazione (Cass., 14 marzo2007, n. 5946 cui adde Cass., 30 ottobre 2015, n. 22243; vedi altresìCass. Sez. U., 16 marzo 2023, n. 7682).Numero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026Difatti, il principio di diritto appena esposto attiene ai presuppostidella tassazione per enunciazione - che, peraltro, costituisce latassazione di natura residuale per i contratti verbali non soggetti aregistrazione (d.P.R. n. 131 del 1986, art. 3), - e l’uso cui la difesadell’Agenzia ha riguardo, - così come riferito all’utilizzazione, neicontratti di compravendita, del credito per la restituzione della sommamutuata - integra (appunto per enunciazione) il presupposto dellaliquidazione dell’imposta che, come già rilevato, viene però meno alcessare degli effetti giuridici del contratto verbale enunciato.4.3 – Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di imposta di registro, non ricorrono i presupposti della tassazionedel contratto verbale di mutuo, non soggetto a registrazione in terminefisso, oggetto di enunciazione in un contratto di compravendita, se ilcontrocredito alla restituzione delle somme mutuate si estingue pereffetto di compensazione volontaria col credito per il versamento delprezzo della vendita, così realizzandosi, ai sensi del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, art. 22, comma 2, la cessazione degli effetti delladisposizione enunciata in virtù dell'atto che l'enunciazione contiene.».5. - L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon accoglimento dei ricorsi originari delle contribuenti.Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rigettail terzo motivo;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo la causa nel merito, accoglie i ricorsi originari dellecontribuenti;Numero registro generale 6438/2021Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14845/2026Data pubblicazione 18/05/2026- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese dei gradi di merito che liquida percompensi in € 5.000,00 per il primo grado ed in € 6.000,00 per ilsecondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]