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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 15722/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari , con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 24 marzo 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti di anni 3 di reclusione ed € 900,00 di multa in relazione ai reati di cui agli articoli 474 e 648 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore Avv.to Melpignano, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla congruità della pena ed alla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.3 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Difatti tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e qualificazione dei fatti sono inammissibili perché rinunciati mentre, del tutto generiche appaiono le doglianze in punto congruità della pena e determinazione della continuazione stabilite sulla base dell'accordo medesimo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la .condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 marzo 2023 iti [OSCURATO:PERSONA]. • nazio Par ti [OSCURATO:PERSONA] Sergi BeltGni P O S ITAT O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari , con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 24 marzo 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti di anni 3 di reclusione ed € 900,00 di multa in relazione ai reati di cui agli articoli 474 e 648 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore Avv.to Melpignano, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla congruità della pena ed alla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.3 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Difatti tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e qualificazione dei fatti sono inammissibili perché rinunciati mentre, del tutto generiche appaiono le doglianze in punto congruità della pena e determinazione della continuazione stabilite sulla base dell'accordo medesimo. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la .condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 marzo 2023 iti [OSCURATO:PERSONA]. • nazio Par ti [OSCURATO:PERSONA] Sergi BeltGni P O S ITAT O [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris