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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05018/2023

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ORDINANZA sul ricorso n. 4947/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella sentenza di appello e nel ricorso denominata "[OSCURATO:SOCIETA]."), in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato al controricorso con decreto del giudice del Tribunale di Napoli, delegato alla procedura, del 16 febbraio 2015), elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Notaristefani di Vastogirardi che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n- 2902/2014 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 25 giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 25 giugno 2014 la Corte di appello di Napoli rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza con cui, il 12 febbraio 2010, il ribunale di Napoli ebbe a rigettare la sua domanda, tardiva, di ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per crediti rispettivamente pari: a euro 827.465,63, a titolo di restituzione di finanziamento fatto alla società in bonis; a euro 255.866,33, a titolo di rate di canone di locazione non pagate della stessa società.

1.1. La motivazione di tale sentenza (in cui si afferma che il rigetto delle domande da parte del Tribunale di Napoli fu determinato da mancanza di prova "connessa al mancato rideposito del fascicolo di parte"), resa nella contumacia della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è nel senso che: nel procedimento di verifica dei crediti in procedura di fallimento o in quello di opposizione allo stato passivo, la scrittura privata allegata a dimostrazione del credito è soggetta, nei confronti dei creditori che partecipano al concorso, alle regole contenute nell'art. 2704 cod. civ., con la conseguenza che la mancanza di data certa di tali scritture costituisce fatt impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato come tale rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 2151 del 2010 e Cass.

S.U. n. 4213 del 2013); tutta la documentazione depositata dall'appellante per dimostrare esistenza e consistenza dei propri crediti è priva di data certa anteriore al fallimento e non è dunque idonea alla relativa prova; in ogni caso, quanto al "credito da finanziamento": il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con relativi allegati "è una copia non sottoscritta dalle parti ed è priva del timbro di deposito in cancelleria", sì che non vi è certezza tanto dell'effettivo deposito• che del relativo contenuto; in ogni caso, le ammissioni in tesi contenute in tale atto, in quanto provenienti dagli amministratori della società fallita, non sono opponibili al curatore, terzo nel giudizio di verifica dello stato passivo; nessun rilievo hanno quindi "il prospetto dei debiti redatto dagli amministratori della società, o i dati di bilancio al 2002 (anche questo costituente copia priva di data del deposito presso la camera di commercio)"; nessuna prova è stata data della "effettiva erogazione sia dei finanziamenti, sia della imputabilità delle eventuali erogazioni a capitale di rischio o a titolo di mutuo (con conseguente solo in questo caso diritto a restituzione)"; neppure l'indicazione in bilancio di versamento di danaro a titolo di mutuo "sarebbe esaustiva", potendo la reale operazione intercorsa fra società e soci "essere non correttamente rappresentata nelle scritture contabili (talora etichettandosi nelle scritture contabili gli utili gestiti in maniera extracontabile come finanziamenti soci solo per consentirne il successivo prelevamento e la distribuzione)"; quanto poi al credito da canoni di locazione: si ribadisce quanto sopra affermato in funzione della infondatezza della domanda di ammissione del credito da finanziamento (documenti privi di certezza quanto "a date e riferibilità"; inidoneità del riconoscimento del debito da parte della società fallita); non vi è neppure prova "della proprietà dell'immobile da parte dell'appellante, né della stipula di un contratto di locazione dell'immobile".2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

3. La curatela del fallimento della "s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]" resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2704 cod. civ., dell'art. 111 Cost., degli artt. 112, 116 e 183 cod. proc. civ., nonché dell'art. 101 I.fall., in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass.

S.U., n. 4213 del 2013, nel procedimento di formazione del passivo di fallimento il curatore è terzo rispetto al rapporto giuridico fondante la pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, sì che in tale procedimento trova applicazione l'art. 2704 cod. civ., con conseguente necessità della certezza della data nelle scritture private allegate come prova del credito; la mancanza di data certa della scrittura privata costituisce fatto impeditivo della sua efficacia probatoria e, come tale, può essere rilevata d'ufficio dal giudice; nel giudizio di appello definito con la sentenza impugnata il curatore rimase contumace; la Corte di appello avrebbe dovuto, prima di decidere sul merito, sollecitare l'attenzione di essa ricorrente sull'esistenza di tale fatto, potenzialmente preclusivo all'ammissione dei crediti, secondo altro principio affermato dalla citata sentenza delle sezioni unite; ciò però la Corte di appello di Napoli non fece in violazione della regola fondamentale del contraddittorio.

2. La censura è da condividere, avendo Cass.

S.U. n. 4213 del 2013 espressamente affermato, in riferimento al procedimento di formazione del passivo di procedura fallimentare, i seguenti principi: a) «in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito»; b) «la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento».

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in giudizio svoltosi nella contumacia della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., afferma, senza avere prima segnalato all'appellante la questione, che "tutta la documentazione prodotta dall'appellante, al fine di provare la esistenza del proprio credito, è priva di data certa anteriormente alla dichiarazione di fallimento, e non è idonea a costituire pertanto prova del credito".La sentenza è dunque censurabile per tale motivo: ciò però è privo di conseguenze concrete nel caso di specie, avendo 'la sentenza impugnata deciso del merito della domanda esaminando il contenuto dei documenti depositati dall'odierno ricorrente.

3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta la domanda di ammissione al passivo per credito da restituzione di finanziamenti fatti alla società (poi fallita) da parte del socio Tovecci, è dal ricorrente censurata: per violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2704, 2697, 2712 e 2719 cod. civ. ("validità ai fini probatori"); "violazione delle norme poste, a tutela del principio teso ad evitare contrasto di giudicati"; "errores in iudicando; omesso esame circa un fatto decisivo", in quanto: la motivazione della sentenza impugnata è caratterizzata da "superficialità e rapidità", affatto rilevante ove raffrontata con quella emessa dal medesimo collegio il 18 giugno 2014, n. 2796 in accoglimento della "domanda degli altri soci creditori della [OSCURATO:SOCIETA] (Frascione - Sosaro) per le stesse ragioni (anticipazioni soci canoni di locazione) basata sugli stessi documenti" e non "è neanche pensabile che in un sistema di pieno diritto come il nostro lo stesso Giudice nel medesimo lasso temporale possa decidere su domande uguali per due diverso creditori nei confronti del medesimo Fallimento debitore, in senso assolutamente contrapposto"; inoltre, per quanto riguarda il "credito per finanziamento e prestito socio", esso ricorrente ebbe a depositare copia del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 2002, "estratto in copia bollata dall'[OSCURATO:PERSONA] dove risulta depositato"; orbene, con la citata sentenza del 18 giugno 2014 la Corte di appello di Napoli affermò espressamente che a tale bilancio "deve attribuirsi efficacia pressoché confessoria" dell'esistenza del debito da restituzione di finanziamento; in buona sostanza, il credito risultava da tale bilancio depositato presso il registro delle imprese e dal ricorso per ammissione a concordato preventivo e tali documenti sono "muniti di data certa", sì che gli stessi "hanno pieno valore confessorio per la parte rimasta peraltro contumace"; inoltre, anche "i conferimenti del socio, successivi al bilancio al 31.12.2002 (complessivi C. 250.5326,43) non potevano non essere riconosciuti.. .atteso il valore confessorio del prospetto debitorio allegato alla richiesta di concordato preventivo presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] pochi mesi prima del fallimento".

4. Le plurime censure, per come dedotte, sono inammissibili, in quanto: a) la a questione del possibile contrasto fra giudicati è posta in modo non autosufficiente, non illustrando specificamente il ricorrente, quanto al vantato credito da restituzione di finanziamento fatto a società di capitali dai relativi soci (id est, da restituzione di danaro dato a mutuo) quale fosse il contenuto dell'atto di appello dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] "Frascione - Sosaro" (in tesi depositato unitamente al ricorso), raffrontato con quello dell'atto di appello di esso ricorrente (i cui contenuti non sono neppure in parte riprodotti nel motivo); b) nella parte in cui lamenta l'omesso esame, quale confessione stragiudiziale, del valore probatorio dell'elenco nominativo dei creditori allegato al ricorso per concordato preventivo a suo tempo presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] (art. 161, secondo comma, lett. b), I.fall.) la censura si colloca al di fuori del paradigma normativo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., posto che il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio si riferisce a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico— naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni (in questo senso, cfr.: Cass.n. 21152 del 2014; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 22397 del 2019); c) quanto al credito, da "conferimento" (il sostantivo, utilizzato a pag. 29 del ricorso, indica apporto, di danaro ovvero di beni, dal socio al capitale di rischio della società) asseritamente sorto dopo la chiusura dell'esercizio 2002 (pag. 29 del ricorso), è da escludere che l'elenco dei creditori allegato al ricorso contenente la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di ammissione a concordato preventivo costituisca confessione stragiudiziale di esistenza e consistenza di tale credito nei confronti della curatela del successivo fallimento di tale società, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (in questo senso, cfr. Cass. n. 11197 del 2018 che ribadisce, quanto a tale tipo di documento, un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. sul punto: Cass. n. 13095 del 1992; Cass.n. 3055 del 1996; Cass. n. 21258 del 2014); d) il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità ove non censurata per mancanza sostanziale di motivazione (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019); ..e) quanto al valore probatorio del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 2002, il ricorso non è autosufficiente (come dedotto dalla controricorrente), non recando esso la trascrizione delle parti del conto economico e della nota integrativa relative ai "finanziamenti" da tale società ricevuti e tale lacuna non consente l'esame in questa sede del contenuto di tale documento (che la sentenza impugnata risulta avere esaminato) e tale profilo di inammissibilità non è idoneo a essere eliso dal contenuto della memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ. (che tale trascrizione contiene: pag. 7) che ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso e non è, dunque, idonea a far venir meno una causa di inammissibilità dei motivi, sostituendosi ad essi (in questo senso, cfr., in riferimento alla mancanza di autosufficienza del ricorso, Cass. n. 7260 del 2005); f) il motivo, infine, non contrasta specificamente le tre affermazioni, fra loro complementari, contenute nella sentenza impugnata, secondo cui "nessuna prova è fornita in ordine alla effettiva erogazione sia dei finanziamenti (f1), sia della imputabilità delle eventuali erogazioni a capitale di rischio o a titolo di mutuo (con conseguente solo in questo caso diritto a restituzione)" (f.2) e (f.3) neppure l'indicazione in bilancio di versamento di danaro a titolo di mutuo "sarebbe esaustiva", potendo la reale operazione intercorsa fra società e soci "essere non correttamente rappresentata nelle scritture contabili (talora etichettandosi nelle scritture contabili gli utili gestiti in maniera extracontabile come finanziamenti soci solo per consentirne il successivo prelevamento e la distribuzione)".

In buona sostanza, il motivo si risolve nella sollecitazione a un esame del merito della domanda, in questa sede di legittimità non consentito.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo per crediti da canoni di locazione non pagati, è caratterizzata: quanto a "validità ed idoneità dei documenti esibiti ai fini probatori", da "violazione degli articoli 2704, 2697, 2712 e 2719 c.c."; da "violazione dei principi di diritto (in particolare artt. 111 Cost. e 112 Cpct); da "violazione delle norme disciplinanti l'interpretazione dei contratti (in particolare del disposto recato dagli artt. 1362, 1363, 1364, 1367 c.c.)"; da "violazione delle norme poste, a tutela del principio teso ad evitare contrasto di giudicati"; "errores in iudicando"; "omesso esame circa un fatto decisivo", in quanto: quanto al credito da canoni di locazione non pagati nel periodo compreso fra il 1999 e il 2007, i documenti (nella pag. 30 del ricorso indicati) sono "di chiara data certa"; essi, "valgono da soli "valgono da soli per l'accoglimento della domanda non necessitando la prova addirittura della proprietà dell'immobile richiesta dalla Corte di Appello per la vicenda Tovecci (e non anche per quella "Sosaro")", e ciò alla luce del contenuto (nelle pagg. 30-37 del ricorso riprodotto) della motivazione caratterizzante la sopra richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2796/14, pubblicata il 18 giugno 2014.

6. Anche tali plurime censure sono inammissibili, in quanto: a) la questione del possibile contrasto fra giudicati è posta in modo non autosufficiente, non illustrando specificamente il ricorrente, quanto al vantato credito da canoni di locazione non pagati, quale fosse il contenuto dell'atto di appello dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] "Frascione - Sosaro" (in tesi depositato unitamente al ricorso), raffrontato con quello dell'atto di appello di esso ricorrente (i cui contenuti non sono neppure in parte riprodotti nel motivo); b) quanto alle altre censure, il motivo (che si sviluppa nelle pagg. 30-37 del ricorso) si sostanzia nella riproduzione della motivazione caratterizzante la sopra citata sentenza della Corte di appello di Napoli (pagg. 30-37): esso è dunque non autosufficiente in quanto non riproduce le clausole dei due contratti menzionati nel primo periodo della pag. 30 del ricorso (gli unici che sarebbero contenuti nel fascicolo di parte della ricorrente depositato nel giudizio di appello), ritenuti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda senza chiarire le ragioni della connessione - probabilmente dal contenuto di tali clausole rilevante - fra "contratto di locazione commerciale del 6.11.1997" e "contratto di affitto di azienda stipulato dalla stessa curatela del [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] del 27.7.06"; limitandosi il ricorrente ad affermare che tali contratti "valgono da soli per l'accoglimento della domanda non necessitando la prova addirittura della proprietà dell'immobile richiesta dalla Corte di Appello per la vicenda Tovecci (e non anche per quella "Sosaro")".

Premesso che l'unico vizio non denunciato con il motivo è quello di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente chiede, in questa sede di legittimità, di esaminare direttamente il contenuto dei sopra indicati due documenti: e ciò non è consentito nel giudizio di legittimità quando, come nella specie non venga denunciato, con motivo caratterizzato da autosufficienza, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

7. La regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità è effettuata in applicazione del principio di soccombenza; con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla (vittoriosa) curatela controricorrente le spese da questa anticipate nel giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 4947/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella sentenza di appello e nel ricorso denominata "[OSCURATO:SOCIETA]."), in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato al controricorso con decreto del giudice del Tribunale di Napoli, delegato alla procedura, del 16 febbraio 2015), elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Notaristefani di Vastogirardi che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n- 2902/2014 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 25 giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 25 giugno 2014 la Corte di appello di Napoli rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza con cui, il 12 febbraio 2010, il ribunale di Napoli ebbe a rigettare la sua domanda, tardiva, di ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per crediti rispettivamente pari: a euro 827.465,63, a titolo di restituzione di finanziamento fatto alla società in bonis; a euro 255.866,33, a titolo di rate di canone di locazione non pagate della stessa società. 1.1. La motivazione di tale sentenza (in cui si afferma che il rigetto delle domande da parte del Tribunale di Napoli fu determinato da mancanza di prova "connessa al mancato rideposito del fascicolo di parte"), resa nella contumacia della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è nel senso che: nel procedimento di verifica dei crediti in procedura di fallimento o in quello di opposizione allo stato passivo, la scrittura privata allegata a dimostrazione del credito è soggetta, nei confronti dei creditori che partecipano al concorso, alle regole contenute nell'art. 2704 cod. civ., con la conseguenza che la mancanza di data certa di tali scritture costituisce fatt impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato come tale rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 2151 del 2010 e Cass. S.U. n. 4213 del 2013); tutta la documentazione depositata dall'appellante per dimostrare esistenza e consistenza dei propri crediti è priva di data certa anteriore al fallimento e non è dunque idonea alla relativa prova; in ogni caso, quanto al "credito da finanziamento": il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con relativi allegati "è una copia non sottoscritta dalle parti ed è priva del timbro di deposito in cancelleria", sì che non vi è certezza tanto dell'effettivo deposito• che del relativo contenuto; in ogni caso, le ammissioni in tesi contenute in tale atto, in quanto provenienti dagli amministratori della società fallita, non sono opponibili al curatore, terzo nel giudizio di verifica dello stato passivo; nessun rilievo hanno quindi "il prospetto dei debiti redatto dagli amministratori della società, o i dati di bilancio al 2002 (anche questo costituente copia priva di data del deposito presso la camera di commercio)"; nessuna prova è stata data della "effettiva erogazione sia dei finanziamenti, sia della imputabilità delle eventuali erogazioni a capitale di rischio o a titolo di mutuo (con conseguente solo in questo caso diritto a restituzione)"; neppure l'indicazione in bilancio di versamento di danaro a titolo di mutuo "sarebbe esaustiva", potendo la reale operazione intercorsa fra società e soci "essere non correttamente rappresentata nelle scritture contabili (talora etichettandosi nelle scritture contabili gli utili gestiti in maniera extracontabile come finanziamenti soci solo per consentirne il successivo prelevamento e la distribuzione)"; quanto poi al credito da canoni di locazione: si ribadisce quanto sopra affermato in funzione della infondatezza della domanda di ammissione del credito da finanziamento (documenti privi di certezza quanto "a date e riferibilità"; inidoneità del riconoscimento del debito da parte della società fallita); non vi è neppure prova "della proprietà dell'immobile da parte dell'appellante, né della stipula di un contratto di locazione dell'immobile".2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. La curatela del fallimento della "s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]" resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2704 cod. civ., dell'art. 111 Cost., degli artt. 112, 116 e 183 cod. proc. civ., nonché dell'art. 101 I.fall., in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass. S.U., n. 4213 del 2013, nel procedimento di formazione del passivo di fallimento il curatore è terzo rispetto al rapporto giuridico fondante la pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, sì che in tale procedimento trova applicazione l'art. 2704 cod. civ., con conseguente necessità della certezza della data nelle scritture private allegate come prova del credito; la mancanza di data certa della scrittura privata costituisce fatto impeditivo della sua efficacia probatoria e, come tale, può essere rilevata d'ufficio dal giudice; nel giudizio di appello definito con la sentenza impugnata il curatore rimase contumace; la Corte di appello avrebbe dovuto, prima di decidere sul merito, sollecitare l'attenzione di essa ricorrente sull'esistenza di tale fatto, potenzialmente preclusivo all'ammissione dei crediti, secondo altro principio affermato dalla citata sentenza delle sezioni unite; ciò però la Corte di appello di Napoli non fece in violazione della regola fondamentale del contraddittorio. 2. La censura è da condividere, avendo Cass. S.U. n. 4213 del 2013 espressamente affermato, in riferimento al procedimento di formazione del passivo di procedura fallimentare, i seguenti principi: a) «in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito»; b) «la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento». Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in giudizio svoltosi nella contumacia della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., afferma, senza avere prima segnalato all'appellante la questione, che "tutta la documentazione prodotta dall'appellante, al fine di provare la esistenza del proprio credito, è priva di data certa anteriormente alla dichiarazione di fallimento, e non è idonea a costituire pertanto prova del credito".La sentenza è dunque censurabile per tale motivo: ciò però è privo di conseguenze concrete nel caso di specie, avendo 'la sentenza impugnata deciso del merito della domanda esaminando il contenuto dei documenti depositati dall'odierno ricorrente. 3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta la domanda di ammissione al passivo per credito da restituzione di finanziamenti fatti alla società (poi fallita) da parte del socio Tovecci, è dal ricorrente censurata: per violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2704, 2697, 2712 e 2719 cod. civ. ("validità ai fini probatori"); "violazione delle norme poste, a tutela del principio teso ad evitare contrasto di giudicati"; "errores in iudicando; omesso esame circa un fatto decisivo", in quanto: la motivazione della sentenza impugnata è caratterizzata da "superficialità e rapidità", affatto rilevante ove raffrontata con quella emessa dal medesimo collegio il 18 giugno 2014, n. 2796 in accoglimento della "domanda degli altri soci creditori della [OSCURATO:SOCIETA] (Frascione - Sosaro) per le stesse ragioni (anticipazioni soci canoni di locazione) basata sugli stessi documenti" e non "è neanche pensabile che in un sistema di pieno diritto come il nostro lo stesso Giudice nel medesimo lasso temporale possa decidere su domande uguali per due diverso creditori nei confronti del medesimo Fallimento debitore, in senso assolutamente contrapposto"; inoltre, per quanto riguarda il "credito per finanziamento e prestito socio", esso ricorrente ebbe a depositare copia del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 2002, "estratto in copia bollata dall'[OSCURATO:PERSONA] dove risulta depositato"; orbene, con la citata sentenza del 18 giugno 2014 la Corte di appello di Napoli affermò espressamente che a tale bilancio "deve attribuirsi efficacia pressoché confessoria" dell'esistenza del debito da restituzione di finanziamento; in buona sostanza, il credito risultava da tale bilancio depositato presso il registro delle imprese e dal ricorso per ammissione a concordato preventivo e tali documenti sono "muniti di data certa", sì che gli stessi "hanno pieno valore confessorio per la parte rimasta peraltro contumace"; inoltre, anche "i conferimenti del socio, successivi al bilancio al 31.12.2002 (complessivi C. 250.5326,43) non potevano non essere riconosciuti.. .atteso il valore confessorio del prospetto debitorio allegato alla richiesta di concordato preventivo presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] pochi mesi prima del fallimento". 4. Le plurime censure, per come dedotte, sono inammissibili, in quanto: a) la a questione del possibile contrasto fra giudicati è posta in modo non autosufficiente, non illustrando specificamente il ricorrente, quanto al vantato credito da restituzione di finanziamento fatto a società di capitali dai relativi soci (id est, da restituzione di danaro dato a mutuo) quale fosse il contenuto dell'atto di appello dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] "Frascione - Sosaro" (in tesi depositato unitamente al ricorso), raffrontato con quello dell'atto di appello di esso ricorrente (i cui contenuti non sono neppure in parte riprodotti nel motivo); b) nella parte in cui lamenta l'omesso esame, quale confessione stragiudiziale, del valore probatorio dell'elenco nominativo dei creditori allegato al ricorso per concordato preventivo a suo tempo presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] (art. 161, secondo comma, lett. b), I.fall.) la censura si colloca al di fuori del paradigma normativo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., posto che il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio si riferisce a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico— naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni (in questo senso, cfr.: Cass.n. 21152 del 2014; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 22397 del 2019); c) quanto al credito, da "conferimento" (il sostantivo, utilizzato a pag. 29 del ricorso, indica apporto, di danaro ovvero di beni, dal socio al capitale di rischio della società) asseritamente sorto dopo la chiusura dell'esercizio 2002 (pag. 29 del ricorso), è da escludere che l'elenco dei creditori allegato al ricorso contenente la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di ammissione a concordato preventivo costituisca confessione stragiudiziale di esistenza e consistenza di tale credito nei confronti della curatela del successivo fallimento di tale società, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (in questo senso, cfr. Cass. n. 11197 del 2018 che ribadisce, quanto a tale tipo di documento, un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. sul punto: Cass. n. 13095 del 1992; Cass.n. 3055 del 1996; Cass. n. 21258 del 2014); d) il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità ove non censurata per mancanza sostanziale di motivazione (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019); ..e) quanto al valore probatorio del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 2002, il ricorso non è autosufficiente (come dedotto dalla controricorrente), non recando esso la trascrizione delle parti del conto economico e della nota integrativa relative ai "finanziamenti" da tale società ricevuti e tale lacuna non consente l'esame in questa sede del contenuto di tale documento (che la sentenza impugnata risulta avere esaminato) e tale profilo di inammissibilità non è idoneo a essere eliso dal contenuto della memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ. (che tale trascrizione contiene: pag. 7) che ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso e non è, dunque, idonea a far venir meno una causa di inammissibilità dei motivi, sostituendosi ad essi (in questo senso, cfr., in riferimento alla mancanza di autosufficienza del ricorso, Cass. n. 7260 del 2005); f) il motivo, infine, non contrasta specificamente le tre affermazioni, fra loro complementari, contenute nella sentenza impugnata, secondo cui "nessuna prova è fornita in ordine alla effettiva erogazione sia dei finanziamenti (f1), sia della imputabilità delle eventuali erogazioni a capitale di rischio o a titolo di mutuo (con conseguente solo in questo caso diritto a restituzione)" (f.2) e (f.3) neppure l'indicazione in bilancio di versamento di danaro a titolo di mutuo "sarebbe esaustiva", potendo la reale operazione intercorsa fra società e soci "essere non correttamente rappresentata nelle scritture contabili (talora etichettandosi nelle scritture contabili gli utili gestiti in maniera extracontabile come finanziamenti soci solo per consentirne il successivo prelevamento e la distribuzione)". In buona sostanza, il motivo si risolve nella sollecitazione a un esame del merito della domanda, in questa sede di legittimità non consentito. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo per crediti da canoni di locazione non pagati, è caratterizzata: quanto a "validità ed idoneità dei documenti esibiti ai fini probatori", da "violazione degli articoli 2704, 2697, 2712 e 2719 c.c."; da "violazione dei principi di diritto (in particolare artt. 111 Cost. e 112 Cpct); da "violazione delle norme disciplinanti l'interpretazione dei contratti (in particolare del disposto recato dagli artt. 1362, 1363, 1364, 1367 c.c.)"; da "violazione delle norme poste, a tutela del principio teso ad evitare contrasto di giudicati"; "errores in iudicando"; "omesso esame circa un fatto decisivo", in quanto: quanto al credito da canoni di locazione non pagati nel periodo compreso fra il 1999 e il 2007, i documenti (nella pag. 30 del ricorso indicati) sono "di chiara data certa"; essi, "valgono da soli "valgono da soli per l'accoglimento della domanda non necessitando la prova addirittura della proprietà dell'immobile richiesta dalla Corte di Appello per la vicenda Tovecci (e non anche per quella "Sosaro")", e ciò alla luce del contenuto (nelle pagg. 30-37 del ricorso riprodotto) della motivazione caratterizzante la sopra richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2796/14, pubblicata il 18 giugno 2014. 6. Anche tali plurime censure sono inammissibili, in quanto: a) la questione del possibile contrasto fra giudicati è posta in modo non autosufficiente, non illustrando specificamente il ricorrente, quanto al vantato credito da canoni di locazione non pagati, quale fosse il contenuto dell'atto di appello dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] "Frascione - Sosaro" (in tesi depositato unitamente al ricorso), raffrontato con quello dell'atto di appello di esso ricorrente (i cui contenuti non sono neppure in parte riprodotti nel motivo); b) quanto alle altre censure, il motivo (che si sviluppa nelle pagg. 30-37 del ricorso) si sostanzia nella riproduzione della motivazione caratterizzante la sopra citata sentenza della Corte di appello di Napoli (pagg. 30-37): esso è dunque non autosufficiente in quanto non riproduce le clausole dei due contratti menzionati nel primo periodo della pag. 30 del ricorso (gli unici che sarebbero contenuti nel fascicolo di parte della ricorrente depositato nel giudizio di appello), ritenuti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda senza chiarire le ragioni della connessione - probabilmente dal contenuto di tali clausole rilevante - fra "contratto di locazione commerciale del 6.11.1997" e "contratto di affitto di azienda stipulato dalla stessa curatela del [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] del 27.7.06"; limitandosi il ricorrente ad affermare che tali contratti "valgono da soli per l'accoglimento della domanda non necessitando la prova addirittura della proprietà dell'immobile richiesta dalla Corte di Appello per la vicenda Tovecci (e non anche per quella "Sosaro")". Premesso che l'unico vizio non denunciato con il motivo è quello di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente chiede, in questa sede di legittimità, di esaminare direttamente il contenuto dei sopra indicati due documenti: e ciò non è consentito nel giudizio di legittimità quando, come nella specie non venga denunciato, con motivo caratterizzato da autosufficienza, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. 7. La regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità è effettuata in applicazione del principio di soccombenza; con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla (vittoriosa) curatela controricorrente le spese da questa anticipate nel giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
Decreto Cassazione n. 05018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris