CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA In materia di compensi professionali sul ricorso n. 880/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato da sé medesimo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti– avverso l’ordinanza n. 3594 /202 1 del Tribunale di Bologna, pubblicatain data 01/12/2021. Rilevato che: - Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 3594/2021, ha rigettato la domanda formulata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il compenso per l’attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] torio Mazzaracchio sulla base di due motivi; - hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con atto notificato il 18 novembre 2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso I controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); -nel caso di specie non vi è stata adesione da parte dei controricorrenti, come emerge dalla memoria depositata; - ebbene, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito - come nella specie - l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020). -Per orientamento consolidato di questa Corte, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente laddove l'applicazione del principio di causalità evidenzi che il giudizio sia stato determinato dall'iniziativa della ricorrente e che tale iniziativa si profili errata (Cass. 11746/2019). - Nel caso di specie, il ricorso per cassazione era inammissibile. il Tribunale di Bologna ha esplicitamente ritenuto che la causa in oggetto fosse sottratta al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e che andasse trattata col rito sommario(v. pag. 4). Tale espressa ed inequivocabile opzione processuale - da parte del giudice di merito – consentiva all’odierno ricorrente di impugnare la decisione solo con appello ordinario, con esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso per cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. Né rileva la forma del provvedimento impugnato - sentenza oppure ordinanza - al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, così come la scelta della collegialità dell’organo giudicante. È vero infatti che, in generale, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. S.U. 390/2011; Cass. 26083/2021; Cass. 26163/2014), ma, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare all'art. 14 d.l.gs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece . come si è detto - espressamente esclusa dal Tribunale, sicché la decisione era - come già evidenziato - appellabile e non ricorribile per cassazione”. Tali considerazioni escludono la compensazione. - il giudi zio di legittimità va, pertanto dichiarato estinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processali. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro