CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 43679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] )2/12 (211. 2r)31 A,Lue, ie./L, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta. Ritenuto in fatto rilevato che, con decisione assunta in data 28 giugno 2023 la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, nel procedimento nr. 26760/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano del 21 febbraio 2023 di rigetto dell'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione di pena detentiva; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza è contenuto un errore materiale con l'inserimento di parte del dispositivo relativo ad altro procedimento, fissato per la trattazione alla medesima udienza, con l'indicazione dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato relativamente all'efficacia retroattiva della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, indicazione del tutto incoerente cori l'oggetto del processo e del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed inserita per mero disguido informatico; ritenuto, pertanto, di dover eliminare tale errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen., nel senso che, laddove è scritto "annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'efficacia retroattiva della revoca della detenzione domiciliare, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso" sia scritto e letto "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen., P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 28 giugno 2023 sul ricorso n. 10599/2023 nel senso che, ove è scritto "annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'efficacia retroattiva della revoca della detenzione domiciliare, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso" sia scritto e letto " rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 12 ottobre