CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5515/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania , sez. di NAPOLI,n. 7020/2016 , depositata i l 19/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7040/45/2016, depositata il 19.07.2016, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale del contribuente in relazione ad un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008. La CTR ha riformato la sentenza di prime cure, preso atto che la società a ristretta base azionaria ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), della quale il contribuente era socio nella quota del 45% , aveva conseguito maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, e che le somme conferite a titolo di finanziamento soci – successivamente passate nella disponibilità della società- faceva presupporre l’esistenza di un credito in capo ai soci, in mancanza di idoneaprova contraria. Riteneva altresì irrilevante che il recupero a tassazione in capo al socio per l’anno 2008 fosse relativo al conseguimento di maggiori ricavi da parte della società nell’anno 2007. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: va premesso che la causa di cui al presente ricorso è stata rimessa alla quinta sezione con ordinanza della sesta-quinta sezione n. 11358/2018 per mancanza dei presupposti di cui all’art.375 c.p.c. Successivamente, con “istanza di dichiarazione cessata materia del contendere” datata 30/09/2022, il contribuente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione degli atti allegati; questa Corte, con ordinanza n.30670/2022- dato atto che la documentazione allegata all’istanza, attinente alla dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata non era stata notificata ex art.372 cod.proc.civ. alla controricorrente Agenzia delle entrate e che, ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio per la definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione era necessario che il contribuente depositasse dichiarazione di rinuncia al giudizio, corredata da documentazione idonea a dimostrare che la definizione agevolata e i connessi parziali pagamenti del debito tributario si riferissero all’avviso di accertamento oggetto del giudizio- ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando un termine di 60 giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, per la notificazione dei nuovi documenti all’Avvocatura generale dello Stato. A tale ordinanza il contribuente non ha ottemperato, così precludendo a questa Corte di verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, nè è dato riscontrare dai documenti allegati se l’avviso oggetto di giudizio sia tra i carichi rottamati. Devono pertanto essere esaminati i motivi di ricorso. 1.Col primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della disposizione relativa all’estensione al socio della presunzione di distribuzione di maggiori ricavi in un periodo d’imposta diverso da quello in cui gli utili si sarebbero realizzati, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la presunzione con riferimento ad un’annualità diversa rispetto a quella oggetto di accertamento nei confronti della società; 2.Col secondo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza, per contraddittorietà della motivazione, da considerarsi meramente apparente ed inesistente, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe dapprima affermato che le somme erano transitate nel conto dell’amministratore della società, includendo poi nell’operazione di finanziamento anche il contribuente, che pure non aveva mai avuto la disponibilità di dette somme; 3.col terzo motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c. c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che l’Ortolomo aveva offerto dimostrazione documentale che le somme erano transitate sul conto dell’amministratore della società e poi erano state versate sul conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sicché sarebbe spettato all’Ufficio provare il volontario occultamento al Fisco. 4.Il primo motivo è inammissibile. 4.1.È consolidato il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati effettivamente conseguiti (Sez. 5, n. 386 del 13/01/2016; Sez. 5, n. 29503 del 24/12/2020). Ciò in quanto la sussistenza di utili extracontabili costituisce il presupposto dell'accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, cosicché la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci o al recupero dell' omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti ai soci dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili (Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015). 4.2.Nella fattispecie la C.T.R. ha rilevato , con accertamento in fatto rimasto incontrastato, come il maggior reddito accertato, benché inerente ad attività svolta nel 2007, si riferisca a somme incassate nel 2008, sicché l’imputazione della distribuzione di tali utili è stata effettuata sull’anno d’imposta 2008. Ne consegue l’inammissibilità della censura che, malgrado formulata sotto l’egida della violazione di legge, mira nella sostanza a una rivalutazione dell’insindacabile valutazione del fatto effettuata dal Giudice del merito. 5. Anche il secondo motivo è infondato, giacché – lungi dall’evidenziare qualsivoglia contraddizione – la motivazione della sentenza impugnata descrive plasticamente i passaggi successivi, attraverso i quali le somme non dichiarate erano state contabilizzate nella voce “finanziamento soci”, presupponendo così la disponibilità delle somme in capo ai soci prima appunto del finanziamento. 6. Il terzo motivo è anch’esso infondato, giacché la prova contraria –a carico del contribuente - in ordine alla mancanza della disponibilità patrimoniale è stata motivatamente valutata dalla CTR, attraverso il giudizio di sostanziale irrilevanza della perizia giurata, considerata anzi quale ammissione del percorso contabile seguito dalle somme occultate al fisco. 7.Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese, liquidate in €. 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il