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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 47481/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni del difensore, avv, [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata, ribadendo quanto argomentato nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 9

I. n. 121 del 1981.

La sentenza impugnata erroneamente ha utilizzato dei meri precedenti di polizia per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di pronunce di condanna non definitive alla data della commissione del fatto di reato.

Va a tal riguardo rammentato il disposto del citato art. 9 che ha vietato l'utilizzo di dati degli archivi automatizzati della Polizia per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a) della stessa legge.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è stato basato dalla Corte di appello sulla assenza di elementi "positivi" di valutazione a tal fine.

Al riguardo va richiamato il pacifico principio, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (tra tante, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel conformarsi a tale principio, la Corte di appello ha rilevato che viepiù il ricorrente aveva dimostrato di non essere meritevole delle invocate circostanze attenuanti, vista la sua proclività a delinquere dimostrata dai "precedenti penali" anche specifici, e considerate le modalità concrete del fatto, che manifestavano "un grado di pericolosità molto elevato".

Quindi le censure versate nel ricorso appaiono in primo luogo difettare di specificità. 2 LQ

3. Inoltre le critiche sulla utilizzazione di condanne non definitive sono generiche, non risultando dal testo della sentenza né dalle allegazioni della difesa tale circostanza.

In ogni caso, impropriamente il ricorrente equipara le condanne non definitive a meri precedenti di polizia.

In ordine ai precedenti giudiziari, va rammentato che, secondo un principio pacifico, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (tra tante, Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).

E' appena il caso di precisare, ad ulteriore dimostrazione della inammissibilità del motivo, che questa Corte ha già più volte affermato in ordine al trattamento sanzionatorio che il giudice può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni del difensore, avv, [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata, ribadendo quanto argomentato nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 9 I. n. 121 del 1981. La sentenza impugnata erroneamente ha utilizzato dei meri precedenti di polizia per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di pronunce di condanna non definitive alla data della commissione del fatto di reato. Va a tal riguardo rammentato il disposto del citato art. 9 che ha vietato l'utilizzo di dati degli archivi automatizzati della Polizia per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a) della stessa legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è stato basato dalla Corte di appello sulla assenza di elementi "positivi" di valutazione a tal fine. Al riguardo va richiamato il pacifico principio, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (tra tante, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel conformarsi a tale principio, la Corte di appello ha rilevato che viepiù il ricorrente aveva dimostrato di non essere meritevole delle invocate circostanze attenuanti, vista la sua proclività a delinquere dimostrata dai "precedenti penali" anche specifici, e considerate le modalità concrete del fatto, che manifestavano "un grado di pericolosità molto elevato". Quindi le censure versate nel ricorso appaiono in primo luogo difettare di specificità. 2 LQ 3. Inoltre le critiche sulla utilizzazione di condanne non definitive sono generiche, non risultando dal testo della sentenza né dalle allegazioni della difesa tale circostanza. In ogni caso, impropriamente il ricorrente equipara le condanne non definitive a meri precedenti di polizia. In ordine ai precedenti giudiziari, va rammentato che, secondo un principio pacifico, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (tra tante, Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200). E' appena il caso di precisare, ad ulteriore dimostrazione della inammissibilità del motivo, che questa Corte ha già più volte affermato in ordine al trattamento sanzionatorio che il giudice può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0
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