CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0213Q96) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità già pronunciata con sentenza 7 luglio 2021 dal Tribunale di Genova in relazione a fattispecie di rapina tentata riconoscendo l'attenuante del danno di minima entità in regime di equivalenza con la recidiva e riducendo la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FAYE Gorg u i . 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità risulta manifestamente infondato in relazione al carattere logico, congruo e legittimo della motivazione che evidenzia la mancanza di interesse dei testimoni a carico e il carattere sostanzialmente lineare della vicenda descritta. Nemmeno in sede di ricorso per cassazione il ricorrente è in grado di specificare il momento in cui sia avvenuto il deposito documentale di cui la Corte di appello non ha trovato traccia nel fascicolo. Peraltro, in punto ipotizzabilità di un effettivo contributo causale, deve rilevarsi che le circostanze di fatto su cui il ricorso si fonda appaiono essere esclusivamente ipotetiche lamentandosi condizioni psicofisiche che comunque non avrebbero impedito condotte violente e le descritte modalità della fuga. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la presenza di un non ritenuto tentativo, risulta essere manifestamente infondato laddove si rilevi che nel caso di specie la stessa Corte territoriale ha evidenziato una sottrazione perlomeno temporanea dei beni in contestazione che legittimamente fonda la qualificazione in termini di delitto consumato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso,jn Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore