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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2018

Cassazione n. 31221/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22737/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

AGRICOLA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]

V. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] CONTRAFFAZIONE - [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI (P.I.80230390587) -intimati- avverso SENTENZA di COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BREVETTI E MARCHI- ROMA - n. 21/2018 depositata il 02/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

AGRICOLA, titolare dei marchi nazionali denominativi n.760229 "RUSTICA" e n.12226038 "[OSCURATO:PERSONA]", entrambi registrati per una serie di prodotti della classe 29 (comprendente, tra l'altro, estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; pomodoro conservato, passata di pomodoro, gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili) ed il primo anche della classe 30 (comprendente essenzialmente le derrate alimentari di origine vegetale preparate per il consumo o la conservazione), propose opposizione in base dell'art.12, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.30 del 10/02/2005 (di seguito c.p.i.) alla domanda di registrazione di marchio nazionale figurativo complesso, che riportava al suo interno la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]", presentata in data 24 luglio 2013 da F.LLi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in relazione a prodotti appartenenti alla classe 29, deducendo il rischio di confusione per il pubblico di riferimento conseguente alla identità/somiglianza tra i marchi ed alla identità/somiglianza tra i prodotti che il segno contraddistingueva.

L'U.I.B.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Marchi) con decisione n.381/2016 respinse l'opposizione, accogliendo la domanda di registrazione della società F.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevò che il livello di attenzione del consumatore medio, con riferimento ai prodotti rivendicati - di larga e comune diffusione - era costituito da consumatori finali dotati di normale grado di attenzione e selettività, che la tipologia dei prodotti in esame (alimentari) si caratterizzava per la forte fidelity del consumatore, collegata alle qualità del prodotto piuttosto che alla sua apparenza ontologica, e che ciò portava l'attenzione del consumatore in primo luogo sul nome dell'azienda di affezione e, infine, che la modalità di esposizione alla vendita dei prodotti da parte della grande distribuzione consentiva al consumatore di scegliere secondo i propri interessi.

Passando all'accertamento della denunciata confondibilità, acclarata l'identità del prodotto (passata di pomodoro), l'U.I.B.M. escluse - sul piano visivo e fonetico - la somiglianza dei segni, nonostante la compresenza del termine "[OSCURATO:PERSONA]", perché ad una valutazione d'insieme improntata all'immediatezza - come percepibile dal consumatore - nel segno contestato l'impressione visiva complessiva era attratta in primo luogo dalla etichetta a fondo blu degradante al cui interno figurava chiaramente l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]", accompagnata da altri molteplici elementi figurativi e letterali confluiti nel marchio figurativo complesso in esame; infine, sul piano concettuale, rimarcò che il segno [OSCURATO:PERSONA] e l'altro [OSCURATO:PERSONA] erano palesemente diversi.L'U.I.B.M. rilevò inoltre che il termine "rustica" riferito ad un prodotto alimentare ne indicava la provenienza campagnola, e perciò una provenienza genuina per volgarizzazione, e che, accostato al termine "passata" l'aggettivazione "rustica" configurava un marchio debole, inidoneo come tale ad esercitare una particolare capacità distintiva.

Ne dedusse che il messaggio comunicato da due marchi era diverso: quello anteriore, focalizzato sulle caratteristiche di genuinità e tradizione del prodotto; quello successivo, volto a qualificare la produzione della passata di qualità perché realizzata proprio da parte della [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, il rischio di confondibilità ex art.12, lett. d) c.p.i. venne escluso.

2. - CONSERVE ITALIA propose ricorso avverso il rigetto dell'opposizione.

Nel contraddittorio con la società F.[OSCURATO:PERSONA], la Commissione dei ricorsi, con sentenza del 2 marzo 2018, ha rigettato l'opposizione.

Ha osservato al riguardo, che dei due marchi anteriori (RUSTICA e [OSCURATO:PERSONA]) il secondo utilizzava un termine (Passata) del tutto descrittivo per cui l'indagine andava concentrata solo sull'aggettivo "Rustica", che, tuttavia, costituiva una debolissima specificazione del sostantivo "passata" finendo per significare "naturale, genuino, tradizionale" ed ha concluso che i marchi anteriori erano "debolissimi".

Quindi, dopo avere osservato che il marchio complesso oggetto di registrazione si differenziava da quelli denominativi "deboli" della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con elementi contenenti modificazioni più che lievi, ha affermato che ciò era sufficiente ad escluderne la confondibilità.

3. - La pronuncia è stata impugnata per cassazione da CONSERVE ITALIA con un ricorso basato su tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso F.[OSCURATO:PERSONA].

Il Ministero dello sviluppo economico è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 4.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.13 del c.p.i.

La censura attiene alla dedotta errata valutazione, da parte della Commissione dei Ricorsi, del gradiente di capacità distintiva posseduta dai marchi anteriori della ricorrente "Rustica" e "[OSCURATO:PERSONA]".

La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato i marchi in questione come deboli sulla base di un esame parziale della dimensione distintiva, incentrata esclusivamente sulla "struttura intrinseca dei segni".

A suo parere, su tale erroneo presupposto la Commissione ha ritenuto che la successiva domanda di marchio complesso della resistente si differenziasse da quelli denominativi della ricorrente con elementi sufficienti ad escluderne la confondibilità, ritendo tale osservazione decisiva ed assorbente.

Nella prospettazione della ricorrente, la Commissione avrebbe errato nell'applicare il principio secondo la quale "ogni lieve modificazione apportata da un marchio successivo rispetto a quello debole anteriore sarebbe sufficiente ad evitare la contraffazione", per non aver considerato che questo va temperato negli effetti, in ragione delle specificità del caso concreto.

In particolare, a sostegno delle sue deduzioni, la ricorrente assume che il termine "Rustica" non indica in termini descrittivi il prodotto, evocando concetti di genuinità e semplicità, trasmettendo un significato indiretto al consumatore rispetto alla mera descrizione del prodotto e/o delle sue caratteristiche, come avviene per i marchi deboli, ma piuttosto un'idea che si vuole attribuire al prodotto.Sostiene che, ad ogni modo, avrebbero dovuto essere adottate varianti ben più significative rispetto al nucleo caratterizzante i marchi anteriori e che l'unica aggiunta di una componente figurativa non poteva costituire una variante idonea ad escludere il rischio di confusione.

Deduce che i marchi denominativi beneficerebbero di una tutela estesa a qualsivoglia raffigurazione e lamenta che la Commissione abbia applicato in maniera automatica il principio della tutela limitata dei marchi deboli, sulla scorta del solo fatto che i marchi della ricorrente erano da considerarsi privi di capacità distintiva.

A suo parere, la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta oltre che sulla scorta del confronto dei segni, in considerazione dei prodotti, del grado di avvedutezza del consumatore di riferimento, delle specifiche modalità tecniche con cui ci si accosta ai prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, del loro costo e della natura del marchio speciale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", mentre la Commissione aveva fondato la sua decisione solo sulla pretesa debolezza dei marchi di CONSERVE ITALIA. 5.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.12, comma 1, lett. d) c.p.i. in relazione alla sussistenza del requisito della novità di una domanda di marchio posteriore rispetto ad un marchio anteriore registrato.

La ricorrente si duole che la Commissione abbia escluso la sussistenza della confondibilità tra i marchi in questione, avendo considerato i marchi anteriori non interferenti sul requisito della novità sulla scorta della loro asserita debolezza, considerando assorbite le ulteriori indagini sugli altri elementi che intervengono nel giudizio di confondibilità, mentre una prospettiva analitica, avrebbe consentito d acclarare una vera e propria usurpazione dei marchi pedissequamente ripresi dalla resistente.

Sostiene che l'espressione "[OSCURATO:PERSONA]" è l'elemento caratterizzante del marchio complesso registrato dalla controparte e contesta che la componente "[OSCURATO:PERSONA]" ne costituisca elemento dominante e sia idonea ad escludere la confondibilità. 6.- Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame circa la possibilità di provare l'accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori della ricorrente ai fini dell'opposizione.

La ricorrente espone di avere fondato la propria opposizione sugli impedimenti previsti dall'art.12, comma 1, lett. c) e d) c.p.i. alla quale F.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe replicato dinanzi all'U.I.B.M. rivendicando per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della notorietà del suo segno e così utilizzando un parametro (la notorietà) che non poteva essere azionato nel procedimento di opposizione e sul quale l'Ufficio non aveva concesso ad essa opponente di prendere posizione.

Deduce di avere, quindi, sollevato la questione dinanzi alla Commissione, chiedendo di escludere ai fini della valutazione di confondibilità, la rilevanza del dato relativo alla capacità distintiva estrinseca del marchio (stante la impossibilità di parte ricorrente di poter fornire prova circa la notorietà dei marchi in sede di opposizione), oppure di essere messa in condizione di fornire la prova nel procedimento dinanzi alla Commissione, autorizzando la produzione di documenti a tal scopo, domanda che - a suo dire - la Commissione avrebbe ignorato.

7.1. - I tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

7.2. - Deve premettersi che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 12566/2021; Cass. n. 6382/2017; Cass. n. 20694/2018): ovviamente, a seguito della modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

I. n. 143 del 2012, è denunciabile in cassazione, non il vizio logico della motivazione, generalmente inteso, ma solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014), oltre che l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (tra le altre, per tutte, tra le sentenze massimate in tal senso, Cass. n. 8942/2020; Cass. n. 8577/2018; Cass. n. 1906/2010; Cass. n. 6193/2008).

Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. n. 26001/2018, attraverso il richiamo a Cass. n. 4405/2006).

Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust.

CE 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabel, 22 e 23; Corte giust.

CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria). 7.3.- Tanto premesso, i marchi di cui si controverte sono marchi deboli: la circostanza, accertata dalla sentenza impugnata, non è stata specificamente censurata, avendo la ricorrente criticato solo la valutazione del gradiente distintivo.

Ora, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. n. 13170/2018; Cass. n. 15927/2018).

Vero è che, secondo un indirizzo di giurisprudenza, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass.n. 1861/2015). 7.4.- Ebbene, nella fattispecie oggetto di causa la Commissione ha evidenziato, sulla scorta di un giudizio di fatto (non censurabile in questa sede, secondo quanto osservato in precedenza) da un lato la debolezza dei marchi pregressi, attraverso la loro puntuale analisi, in termini da cui nemmeno la ricorrente si discosta, e dall'altra l'esistenza di non lievi elementi di differenziazione costituiti da modificazioni ed aggiunte, tra i tre segni, idonei ad escludere la confondibilità dell'ultimo; segnatamente, ha sviluppato quanto già evidenziato dall'Ufficio, circa il fatto che il marchio complesso di nuova registrazione, aveva, oltre al contenuto denominativo, un contenuto figurativo e presentava in netta evidenza la denominazione della ditta produttrice, che costituisce il fulcro della ravvisata non confondibilità, attesa l'idoneità a consentire al consumatore di riferimento di cogliere con immediatezza la distinta provenienza dei prodotti contrassegnati dai differenti marchi, pur nell'identità del genus merceologico commercializzato.

Tale valutazione risulta svolta in concreto, e non in maniera automatica, sulla scorta delle specifiche caratteristiche dei marchi in contestazione, del prodotto e della capacità distintiva in merito alla provenienza dello stesso, mentre le critiche formulate nei motivi, in assenza dell'indicazione di specifici fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l'esame, si traducono in un'impropria sollecitazione al riesame del merito in sede di legittimità. 7.5.- Non colgono nel segno nemmeno le censure, svolte in parte nel primo ed in parte nel secondo motivo, incentrate sull'asserita assenza di comparazione tra i prodotti e di indagine e considerazione delle modalità di vendita presso la grande distribuzione.

È senz'altro vero che l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi - va aggiunto - non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta "confondibilità tra imprese" (Cass. n. 31938/2019; Cass. n. 24909/2008).

Ciò posto, il dato della identità di genere dello specifico prodotto di riferimento (passata di pomodoro) è stato evidenziato dalla Commissione, che ha, tuttavia, significativamente rimarcato che la differenza tra i segni era caratterizzata, nell'ultimo marchio registrato figurativo, proprio dalla decisiva introduzione della denominazione del produttore mediante il disegno grafico che lo identifica e ne ha tratto, in adesione alla decisione dell'Ufficio, con un ragionamento immune da vizi logici, le anzidette conseguenze in ordine alla non confondibilità del nuovo marchio, da parte dei consumatori, con i precedenti.

La sentenza impugnata, inoltre, si richiama per relationem alle considerazioni svolte dall'Ufficio, riportate nella parte iniziale del provvedimento, circa la idoneità delle normali modalità di offerta commerciale a rendere percepibile dal consumatore la pluralità dei prodotti del medesimo genere acquistabili, valutazioni rispetto alle quali le censure risultano formulate in maniera generica.

7.6. - Quanto alla deduzione di vizio motivazionale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., mossa con il terzo motivo, ne va rilevata l'inammissibilità, che consegue alla formulazione del motivo riferito a "questioni" e non a "fatti" e, pertanto, non è conforme al modello legale, secondo l'attuale formulazione dell'art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., che prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 21152/2014).

Va aggiunto che la questione circa l'omesso esame di produzione documentale a riprova della capacità distintiva estrinseca dei marchi anteriori risulta, comunque, priva di decisività, atteso che la sentenza impugnata non si fonda sulla notorietà o sulla rinomanza in ragione dell'inserimento nel marchio dell'indicazione [OSCURATO:PERSONA], ma sulla non confondibilità dei marchi in ragione della chiara provenienza dei prodotti da ditte diverse. 8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez.

U.n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22737/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. AGRICOLA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] V. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] CONTRAFFAZIONE - [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI (P.I.80230390587) -intimati- avverso SENTENZA di COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BREVETTI E MARCHI- ROMA - n. 21/2018 depositata il 02/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA]. COOP. AGRICOLA, titolare dei marchi nazionali denominativi n.760229 "RUSTICA" e n.12226038 "[OSCURATO:PERSONA]", entrambi registrati per una serie di prodotti della classe 29 (comprendente, tra l'altro, estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; pomodoro conservato, passata di pomodoro, gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili) ed il primo anche della classe 30 (comprendente essenzialmente le derrate alimentari di origine vegetale preparate per il consumo o la conservazione), propose opposizione in base dell'art.12, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.30 del 10/02/2005 (di seguito c.p.i.) alla domanda di registrazione di marchio nazionale figurativo complesso, che riportava al suo interno la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]", presentata in data 24 luglio 2013 da F.LLi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in relazione a prodotti appartenenti alla classe 29, deducendo il rischio di confusione per il pubblico di riferimento conseguente alla identità/somiglianza tra i marchi ed alla identità/somiglianza tra i prodotti che il segno contraddistingueva. L'U.I.B.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Marchi) con decisione n.381/2016 respinse l'opposizione, accogliendo la domanda di registrazione della società F.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevò che il livello di attenzione del consumatore medio, con riferimento ai prodotti rivendicati - di larga e comune diffusione - era costituito da consumatori finali dotati di normale grado di attenzione e selettività, che la tipologia dei prodotti in esame (alimentari) si caratterizzava per la forte fidelity del consumatore, collegata alle qualità del prodotto piuttosto che alla sua apparenza ontologica, e che ciò portava l'attenzione del consumatore in primo luogo sul nome dell'azienda di affezione e, infine, che la modalità di esposizione alla vendita dei prodotti da parte della grande distribuzione consentiva al consumatore di scegliere secondo i propri interessi. Passando all'accertamento della denunciata confondibilità, acclarata l'identità del prodotto (passata di pomodoro), l'U.I.B.M. escluse - sul piano visivo e fonetico - la somiglianza dei segni, nonostante la compresenza del termine "[OSCURATO:PERSONA]", perché ad una valutazione d'insieme improntata all'immediatezza - come percepibile dal consumatore - nel segno contestato l'impressione visiva complessiva era attratta in primo luogo dalla etichetta a fondo blu degradante al cui interno figurava chiaramente l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]", accompagnata da altri molteplici elementi figurativi e letterali confluiti nel marchio figurativo complesso in esame; infine, sul piano concettuale, rimarcò che il segno [OSCURATO:PERSONA] e l'altro [OSCURATO:PERSONA] erano palesemente diversi.L'U.I.B.M. rilevò inoltre che il termine "rustica" riferito ad un prodotto alimentare ne indicava la provenienza campagnola, e perciò una provenienza genuina per volgarizzazione, e che, accostato al termine "passata" l'aggettivazione "rustica" configurava un marchio debole, inidoneo come tale ad esercitare una particolare capacità distintiva. Ne dedusse che il messaggio comunicato da due marchi era diverso: quello anteriore, focalizzato sulle caratteristiche di genuinità e tradizione del prodotto; quello successivo, volto a qualificare la produzione della passata di qualità perché realizzata proprio da parte della [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, il rischio di confondibilità ex art.12, lett. d) c.p.i. venne escluso. 2. - CONSERVE ITALIA propose ricorso avverso il rigetto dell'opposizione. Nel contraddittorio con la società F.[OSCURATO:PERSONA], la Commissione dei ricorsi, con sentenza del 2 marzo 2018, ha rigettato l'opposizione. Ha osservato al riguardo, che dei due marchi anteriori (RUSTICA e [OSCURATO:PERSONA]) il secondo utilizzava un termine (Passata) del tutto descrittivo per cui l'indagine andava concentrata solo sull'aggettivo "Rustica", che, tuttavia, costituiva una debolissima specificazione del sostantivo "passata" finendo per significare "naturale, genuino, tradizionale" ed ha concluso che i marchi anteriori erano "debolissimi". Quindi, dopo avere osservato che il marchio complesso oggetto di registrazione si differenziava da quelli denominativi "deboli" della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con elementi contenenti modificazioni più che lievi, ha affermato che ciò era sufficiente ad escluderne la confondibilità. 3. - La pronuncia è stata impugnata per cassazione da CONSERVE ITALIA con un ricorso basato su tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso F.[OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero dello sviluppo economico è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 4.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.13 del c.p.i. La censura attiene alla dedotta errata valutazione, da parte della Commissione dei Ricorsi, del gradiente di capacità distintiva posseduta dai marchi anteriori della ricorrente "Rustica" e "[OSCURATO:PERSONA]". La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato i marchi in questione come deboli sulla base di un esame parziale della dimensione distintiva, incentrata esclusivamente sulla "struttura intrinseca dei segni". A suo parere, su tale erroneo presupposto la Commissione ha ritenuto che la successiva domanda di marchio complesso della resistente si differenziasse da quelli denominativi della ricorrente con elementi sufficienti ad escluderne la confondibilità, ritendo tale osservazione decisiva ed assorbente. Nella prospettazione della ricorrente, la Commissione avrebbe errato nell'applicare il principio secondo la quale "ogni lieve modificazione apportata da un marchio successivo rispetto a quello debole anteriore sarebbe sufficiente ad evitare la contraffazione", per non aver considerato che questo va temperato negli effetti, in ragione delle specificità del caso concreto. In particolare, a sostegno delle sue deduzioni, la ricorrente assume che il termine "Rustica" non indica in termini descrittivi il prodotto, evocando concetti di genuinità e semplicità, trasmettendo un significato indiretto al consumatore rispetto alla mera descrizione del prodotto e/o delle sue caratteristiche, come avviene per i marchi deboli, ma piuttosto un'idea che si vuole attribuire al prodotto.Sostiene che, ad ogni modo, avrebbero dovuto essere adottate varianti ben più significative rispetto al nucleo caratterizzante i marchi anteriori e che l'unica aggiunta di una componente figurativa non poteva costituire una variante idonea ad escludere il rischio di confusione. Deduce che i marchi denominativi beneficerebbero di una tutela estesa a qualsivoglia raffigurazione e lamenta che la Commissione abbia applicato in maniera automatica il principio della tutela limitata dei marchi deboli, sulla scorta del solo fatto che i marchi della ricorrente erano da considerarsi privi di capacità distintiva. A suo parere, la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta oltre che sulla scorta del confronto dei segni, in considerazione dei prodotti, del grado di avvedutezza del consumatore di riferimento, delle specifiche modalità tecniche con cui ci si accosta ai prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, del loro costo e della natura del marchio speciale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", mentre la Commissione aveva fondato la sua decisione solo sulla pretesa debolezza dei marchi di CONSERVE ITALIA. 5.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.12, comma 1, lett. d) c.p.i. in relazione alla sussistenza del requisito della novità di una domanda di marchio posteriore rispetto ad un marchio anteriore registrato. La ricorrente si duole che la Commissione abbia escluso la sussistenza della confondibilità tra i marchi in questione, avendo considerato i marchi anteriori non interferenti sul requisito della novità sulla scorta della loro asserita debolezza, considerando assorbite le ulteriori indagini sugli altri elementi che intervengono nel giudizio di confondibilità, mentre una prospettiva analitica, avrebbe consentito d acclarare una vera e propria usurpazione dei marchi pedissequamente ripresi dalla resistente. Sostiene che l'espressione "[OSCURATO:PERSONA]" è l'elemento caratterizzante del marchio complesso registrato dalla controparte e contesta che la componente "[OSCURATO:PERSONA]" ne costituisca elemento dominante e sia idonea ad escludere la confondibilità. 6.- Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame circa la possibilità di provare l'accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori della ricorrente ai fini dell'opposizione. La ricorrente espone di avere fondato la propria opposizione sugli impedimenti previsti dall'art.12, comma 1, lett. c) e d) c.p.i. alla quale F.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe replicato dinanzi all'U.I.B.M. rivendicando per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della notorietà del suo segno e così utilizzando un parametro (la notorietà) che non poteva essere azionato nel procedimento di opposizione e sul quale l'Ufficio non aveva concesso ad essa opponente di prendere posizione. Deduce di avere, quindi, sollevato la questione dinanzi alla Commissione, chiedendo di escludere ai fini della valutazione di confondibilità, la rilevanza del dato relativo alla capacità distintiva estrinseca del marchio (stante la impossibilità di parte ricorrente di poter fornire prova circa la notorietà dei marchi in sede di opposizione), oppure di essere messa in condizione di fornire la prova nel procedimento dinanzi alla Commissione, autorizzando la produzione di documenti a tal scopo, domanda che - a suo dire - la Commissione avrebbe ignorato. 7.1. - I tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 7.2. - Deve premettersi che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 12566/2021; Cass. n. 6382/2017; Cass. n. 20694/2018): ovviamente, a seguito della modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, è denunciabile in cassazione, non il vizio logico della motivazione, generalmente inteso, ma solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014), oltre che l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (tra le altre, per tutte, tra le sentenze massimate in tal senso, Cass. n. 8942/2020; Cass. n. 8577/2018; Cass. n. 1906/2010; Cass. n. 6193/2008). Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. n. 26001/2018, attraverso il richiamo a Cass. n. 4405/2006). Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabel, 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria). 7.3.- Tanto premesso, i marchi di cui si controverte sono marchi deboli: la circostanza, accertata dalla sentenza impugnata, non è stata specificamente censurata, avendo la ricorrente criticato solo la valutazione del gradiente distintivo. Ora, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. n. 13170/2018; Cass. n. 15927/2018). Vero è che, secondo un indirizzo di giurisprudenza, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass.n. 1861/2015). 7.4.- Ebbene, nella fattispecie oggetto di causa la Commissione ha evidenziato, sulla scorta di un giudizio di fatto (non censurabile in questa sede, secondo quanto osservato in precedenza) da un lato la debolezza dei marchi pregressi, attraverso la loro puntuale analisi, in termini da cui nemmeno la ricorrente si discosta, e dall'altra l'esistenza di non lievi elementi di differenziazione costituiti da modificazioni ed aggiunte, tra i tre segni, idonei ad escludere la confondibilità dell'ultimo; segnatamente, ha sviluppato quanto già evidenziato dall'Ufficio, circa il fatto che il marchio complesso di nuova registrazione, aveva, oltre al contenuto denominativo, un contenuto figurativo e presentava in netta evidenza la denominazione della ditta produttrice, che costituisce il fulcro della ravvisata non confondibilità, attesa l'idoneità a consentire al consumatore di riferimento di cogliere con immediatezza la distinta provenienza dei prodotti contrassegnati dai differenti marchi, pur nell'identità del genus merceologico commercializzato. Tale valutazione risulta svolta in concreto, e non in maniera automatica, sulla scorta delle specifiche caratteristiche dei marchi in contestazione, del prodotto e della capacità distintiva in merito alla provenienza dello stesso, mentre le critiche formulate nei motivi, in assenza dell'indicazione di specifici fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l'esame, si traducono in un'impropria sollecitazione al riesame del merito in sede di legittimità. 7.5.- Non colgono nel segno nemmeno le censure, svolte in parte nel primo ed in parte nel secondo motivo, incentrate sull'asserita assenza di comparazione tra i prodotti e di indagine e considerazione delle modalità di vendita presso la grande distribuzione. È senz'altro vero che l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi - va aggiunto - non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta "confondibilità tra imprese" (Cass. n. 31938/2019; Cass. n. 24909/2008). Ciò posto, il dato della identità di genere dello specifico prodotto di riferimento (passata di pomodoro) è stato evidenziato dalla Commissione, che ha, tuttavia, significativamente rimarcato che la differenza tra i segni era caratterizzata, nell'ultimo marchio registrato figurativo, proprio dalla decisiva introduzione della denominazione del produttore mediante il disegno grafico che lo identifica e ne ha tratto, in adesione alla decisione dell'Ufficio, con un ragionamento immune da vizi logici, le anzidette conseguenze in ordine alla non confondibilità del nuovo marchio, da parte dei consumatori, con i precedenti. La sentenza impugnata, inoltre, si richiama per relationem alle considerazioni svolte dall'Ufficio, riportate nella parte iniziale del provvedimento, circa la idoneità delle normali modalità di offerta commerciale a rendere percepibile dal consumatore la pluralità dei prodotti del medesimo genere acquistabili, valutazioni rispetto alle quali le censure risultano formulate in maniera generica. 7.6. - Quanto alla deduzione di vizio motivazionale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., mossa con il terzo motivo, ne va rilevata l'inammissibilità, che consegue alla formulazione del motivo riferito a "questioni" e non a "fatti" e, pertanto, non è conforme al modello legale, secondo l'attuale formulazione dell'art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., che prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 21152/2014). Va aggiunto che la questione circa l'omesso esame di produzione documentale a riprova della capacità distintiva estrinseca dei marchi anteriori risulta, comunque, priva di decisività, atteso che la sentenza impugnata non si fonda sulla notorietà o sulla rinomanza in ragione dell'inserimento nel marchio dell'indicazione [OSCURATO:PERSONA], ma sulla non confondibilità dei marchi in ragione della chiara provenienza dei prodotti da ditte diverse. 8.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U.n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d
Sentenza Cassazione n. 31221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris