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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 17397/2023

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o l’ordinanza di vendita e il decreto di trasferimento degli immobili erano state proposte due distinte opposizioni, la n. 2008 del 2019 e la n. 1173 del 2019, che venivano successivamente riunite e decise con un’unica sentenza, la n. 791 del 2021, che, come accennato, le dichiarava inammissibili e le rigettava, con condanna della curatela al pagamento delle spese.

Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati.

UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte, con le Data pubblicazione 16/06/2023 quali ha chiesto il rigetto del ricorso (sebbene nella parte espositiva abbia ritenuto fondato il quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che è stata svolta in forma cameralizzata, non avendo alcuna delle parti richiesto la discussione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora qui rileva, espone che la procedura esecutiva n. 54 del 2017 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. venne iniziata, sui soli beni immobili e non sull’itero complesso aziendale, in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario con la [OSCURATO:SOCIETA]., sottoscritto nel 2006 per l’importo di tre milioni di euro, con garanzia ipotecaria di primo e quarto grado; nel corso dell’esecuzione intervenivano vari altri creditori e si addiveniva alla nomina di professionista delegato che procedeva all’emanazione di un primo bando di vendita degli immobili.

Avverso gli atti esecutivi e segnatamente avverso l’ordinanza di vendita e il decreto di trasferimento degli immobili vennero proposte due distinte opposizioni, la n. 2008 del 2019 e la n. 1173 del 2019, che furono successivamente riunite e decise con un’unica sentenza, la n. 791 del 2021, che le rigettò, con condanna della curatela al pagamento delle spese.

Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, 569, comma 3 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine al non corretto espletamento delle operazioni di vendita dei beni pignorati.

UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 Il secondo motivo pone censura di violazione Data pubblicazione 16/06/2023e falsa applicazione degli artt. 569 e 624 bis cod. proc. civ. e 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. per omessa pubblicità del provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita e conseguente nullità della sentenza o del procedimento.

Il terzo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 591 ter, 617, 618, 626, 627 e 630 cod. proc. civ., l’omessa applicazione delle norme in tema di estinzione del processo esecutivo, in caso di mancata istanza di riattivazione della procedura da parte del creditore esecutante.

Il quarto motivo posto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91, 100 e 115 cod. proc. civ. e 51, 92 e segg. del r.d. n. 267 del 16/03/1942, investe la parte della sentenza di merito laddove essa reca condanna il Fallimento al pagamento delle spese in favore di parti del processo non legittimate ad interloquire, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Domenico palmieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA]. coop.

Agricola, [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Il quinto, e ultimo, motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia in ordine alla richiesta di revoca della condanna emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Tutti motivi di ricorso sono carenti dal punto di vista dell’esposizione dei fatti rilevanti, che non possono essere ben compresi se non mediante la lettura della sentenza e dei controricorsi, il che non è consentito ai fini del corretto scrutinio delle censure, e tanto già di per sé è suscettibile di condurre a UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 dichiarazione d’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 Data pubblicazione 16/06/2023 cod. proc. civ.

I primi tre motivi del ricorso sono, comunque, infondati in quanto incentrati sull’originaria, ma successivamente emendata, erronea indicazione, nell’ordinanza di vendita approntata dal professionista delegato, della data fissata per la vendita.

Alle pag. 4 e 5 la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] afferma, con adeguata apparato motivazionale, che l’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], approntata dal professionista delegato, non conteneva alcun errore, in quanto essa venne successivamente corretta con l’indicazione di un’ulteriore data (per l’espletamento della vendita) con spostamento dell’incombente dal 24/04/218 al 24/05/2018 e che il Tribunale, in composizione collegiale, in quanto adìto in sede di reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 ter e 669 terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione sull’atto del professionista delegato, aveva affermato che la censura di mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all’art. 569 cod. proc. civ. non era stata accompagnato dalla specificazione, da parte della Curatela fallimentare, di alcun concreto nocumento, posto che non era stato dedotto che il mancato rispetto del detto termine avesse comportato la mancata presentazione di ulteriori offerte di acquisto.

Inoltre, prosegue la sentenza impugnata, la vendita si era, poi, tenuta, a seguito di un ulteriore differimento disposto dal presidente del collegio di reclamo, soltanto nel luglio dell’anno 2018, e precisamente il 20/07/2018, cosicché effettivamente la Curatela non aveva subito alcun concreto danno dall’originaria indicazione di due date tra le quali originariamente non intercorrevano i novanta giorni di rito.

Del tutto destituita di fondamento è la censura relativa alla mancanza di adeguata pubblicità del decreto del presidente del UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 6 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 collegio del reclamo, che aveva ulteriormente differito la vendita, Data pubblicazione 16/06/2023 posto che, come esaustivamente afferma la sentenza impugnata, alcuna forma di pubblicità era prevista dalla legge, trattandosi di un mero provvedimento interinale, destinato a essere ricompreso nella decisione collegiale e finalizzato ad evitare che la vendita fosse tenuta e il bene venisse aggiudicato in data 20/06/2018.

La successiva affermazione del Tribunale rende ragione dell’insussistenza di un nocumento concreto alle ragioni della curatela, posto che la sentenza spiega che la circostanza che il differimento delle operazioni di vendita non fosse stato pubblicizzato aveva posto tutti i potenziali interessati in condizione di parità, poiché tutti avevano avuto lo stesso periodo di tempo per poter determinarsi se partecipare o meno alla gara, in quanto dopo la pronuncia dell’ordinanza di vendita non era più possibile mutare le condizioni in essa fissate (si veda, sul punto, Cass. n. 24570 del 05/10/2018 Rv. 651156 - 01).

Infondato è, poi, l’apparato censorio concernente la mancata osservanza dell’art. 627 cod. proc. civ. per la ripresa del procedimento esecutivo, in quanto l’esecuzione non era stata in senso tecnico sospesa, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., ma nell’ambito di essa era stata soltanto, con decreto del presidente del collegio del reclamo (emesso il 07/06/2018), differita la vendita, cosicché la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 627 cod. proc. civ. è del tutto errato, in quanto non censura adeguatamente il percorso motivazionale del giudice del merito.

Il quarto motivo è pure inammissibile, in quanto la condanna del Fallimento alle spese era stata emanata, nell’ambito dei procedimenti riuniti, nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura espropriativa e che si erano costituiti nel processo di opposizione esecutiva svolgendo rituale attività difensiva e alcuni de quali sono rimasti poi solo intimati in questa fase di legittimità e UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 7 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 la circostanza che essi fossero privi di titoli è soltanto affermata Data pubblicazione 16/06/2023in ricorso, alla pag.

16. Il richiamo, ivi sviluppato, all’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di reclamo cautelare con n.

R.G. 4792 del 2018 è effettuato in modo sommario e del tutto aspecifico, non potendosi, da detto scarno richiamo, fare conseguire quanto la Curatela prospetta in punto di illegittimità della condanna alle spese in favore di detti soggetti.

Il quinto, e ultimo, motivo concernente l’art. 96 cod. proc. civ. è del tutto aspecifico, in quanto confonde i due piani (e forse per questa confusione il Procuratore Generale lo ha ritenuto fondato), della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 emessa asseritamente dal giudice dell’esecuzione, ma della quale non v’è traccia in sentenza e quello delle domande di condanna, proposte a detto titolo dalle controparti in due dei due processi di opposizione agli atti esecutivi poi riuniti, sulla quale il Tribunale statuisce rigettandole, affermando che non vi erano i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ.

Nel complesso l’impugnazione in questa sede di legittimità mirava a recuperare, mediante le censure avverso il decreto di trasferimento dell’immobile, la mancata opposizione avverso il verbale di aggiudicazione del bene che non risulta in alcun modo essere stato fatto oggetto di opposizione.

Il ricorso è, pertanto, infondato, ove non inammissibile, e deve essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del Fallimento ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 8 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l’ordinanza di vendita e il decreto di trasferimento degli immobili erano state proposte due distinte opposizioni, la n. 2008 del 2019 e la n. 1173 del 2019, che venivano successivamente riunite e decise con un’unica sentenza, la n. 791 del 2021, che, come accennato, le dichiarava inammissibili e le rigettava, con condanna della curatela al pagamento delle spese. Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati. UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte, con le Data pubblicazione 16/06/2023 quali ha chiesto il rigetto del ricorso (sebbene nella parte espositiva abbia ritenuto fondato il quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che è stata svolta in forma cameralizzata, non avendo alcuna delle parti richiesto la discussione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora qui rileva, espone che la procedura esecutiva n. 54 del 2017 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. venne iniziata, sui soli beni immobili e non sull’itero complesso aziendale, in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario con la [OSCURATO:SOCIETA]., sottoscritto nel 2006 per l’importo di tre milioni di euro, con garanzia ipotecaria di primo e quarto grado; nel corso dell’esecuzione intervenivano vari altri creditori e si addiveniva alla nomina di professionista delegato che procedeva all’emanazione di un primo bando di vendita degli immobili. Avverso gli atti esecutivi e segnatamente avverso l’ordinanza di vendita e il decreto di trasferimento degli immobili vennero proposte due distinte opposizioni, la n. 2008 del 2019 e la n. 1173 del 2019, che furono successivamente riunite e decise con un’unica sentenza, la n. 791 del 2021, che le rigettò, con condanna della curatela al pagamento delle spese. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, 569, comma 3 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine al non corretto espletamento delle operazioni di vendita dei beni pignorati. UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 Il secondo motivo pone censura di violazione Data pubblicazione 16/06/2023e falsa applicazione degli artt. 569 e 624 bis cod. proc. civ. e 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. per omessa pubblicità del provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita e conseguente nullità della sentenza o del procedimento. Il terzo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 591 ter, 617, 618, 626, 627 e 630 cod. proc. civ., l’omessa applicazione delle norme in tema di estinzione del processo esecutivo, in caso di mancata istanza di riattivazione della procedura da parte del creditore esecutante. Il quarto motivo posto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91, 100 e 115 cod. proc. civ. e 51, 92 e segg. del r.d. n. 267 del 16/03/1942, investe la parte della sentenza di merito laddove essa reca condanna il Fallimento al pagamento delle spese in favore di parti del processo non legittimate ad interloquire, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Domenico palmieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA]. coop. Agricola, [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto, e ultimo, motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia in ordine alla richiesta di revoca della condanna emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Tutti motivi di ricorso sono carenti dal punto di vista dell’esposizione dei fatti rilevanti, che non possono essere ben compresi se non mediante la lettura della sentenza e dei controricorsi, il che non è consentito ai fini del corretto scrutinio delle censure, e tanto già di per sé è suscettibile di condurre a UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 dichiarazione d’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 Data pubblicazione 16/06/2023 cod. proc. civ. I primi tre motivi del ricorso sono, comunque, infondati in quanto incentrati sull’originaria, ma successivamente emendata, erronea indicazione, nell’ordinanza di vendita approntata dal professionista delegato, della data fissata per la vendita. Alle pag. 4 e 5 la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] afferma, con adeguata apparato motivazionale, che l’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], approntata dal professionista delegato, non conteneva alcun errore, in quanto essa venne successivamente corretta con l’indicazione di un’ulteriore data (per l’espletamento della vendita) con spostamento dell’incombente dal 24/04/218 al 24/05/2018 e che il Tribunale, in composizione collegiale, in quanto adìto in sede di reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 ter e 669 terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione sull’atto del professionista delegato, aveva affermato che la censura di mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all’art. 569 cod. proc. civ. non era stata accompagnato dalla specificazione, da parte della Curatela fallimentare, di alcun concreto nocumento, posto che non era stato dedotto che il mancato rispetto del detto termine avesse comportato la mancata presentazione di ulteriori offerte di acquisto. Inoltre, prosegue la sentenza impugnata, la vendita si era, poi, tenuta, a seguito di un ulteriore differimento disposto dal presidente del collegio di reclamo, soltanto nel luglio dell’anno 2018, e precisamente il 20/07/2018, cosicché effettivamente la Curatela non aveva subito alcun concreto danno dall’originaria indicazione di due date tra le quali originariamente non intercorrevano i novanta giorni di rito. Del tutto destituita di fondamento è la censura relativa alla mancanza di adeguata pubblicità del decreto del presidente del UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 6 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 collegio del reclamo, che aveva ulteriormente differito la vendita, Data pubblicazione 16/06/2023 posto che, come esaustivamente afferma la sentenza impugnata, alcuna forma di pubblicità era prevista dalla legge, trattandosi di un mero provvedimento interinale, destinato a essere ricompreso nella decisione collegiale e finalizzato ad evitare che la vendita fosse tenuta e il bene venisse aggiudicato in data 20/06/2018. La successiva affermazione del Tribunale rende ragione dell’insussistenza di un nocumento concreto alle ragioni della curatela, posto che la sentenza spiega che la circostanza che il differimento delle operazioni di vendita non fosse stato pubblicizzato aveva posto tutti i potenziali interessati in condizione di parità, poiché tutti avevano avuto lo stesso periodo di tempo per poter determinarsi se partecipare o meno alla gara, in quanto dopo la pronuncia dell’ordinanza di vendita non era più possibile mutare le condizioni in essa fissate (si veda, sul punto, Cass. n. 24570 del 05/10/2018 Rv. 651156 - 01). Infondato è, poi, l’apparato censorio concernente la mancata osservanza dell’art. 627 cod. proc. civ. per la ripresa del procedimento esecutivo, in quanto l’esecuzione non era stata in senso tecnico sospesa, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., ma nell’ambito di essa era stata soltanto, con decreto del presidente del collegio del reclamo (emesso il 07/06/2018), differita la vendita, cosicché la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 627 cod. proc. civ. è del tutto errato, in quanto non censura adeguatamente il percorso motivazionale del giudice del merito. Il quarto motivo è pure inammissibile, in quanto la condanna del Fallimento alle spese era stata emanata, nell’ambito dei procedimenti riuniti, nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura espropriativa e che si erano costituiti nel processo di opposizione esecutiva svolgendo rituale attività difensiva e alcuni de quali sono rimasti poi solo intimati in questa fase di legittimità e UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 7 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 20643/2021 Numero sezionale 1583/2023 Numero di raccolta generale 17397/2023 la circostanza che essi fossero privi di titoli è soltanto affermata Data pubblicazione 16/06/2023in ricorso, alla pag. 16. Il richiamo, ivi sviluppato, all’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di reclamo cautelare con n. R.G. 4792 del 2018 è effettuato in modo sommario e del tutto aspecifico, non potendosi, da detto scarno richiamo, fare conseguire quanto la Curatela prospetta in punto di illegittimità della condanna alle spese in favore di detti soggetti. Il quinto, e ultimo, motivo concernente l’art. 96 cod. proc. civ. è del tutto aspecifico, in quanto confonde i due piani (e forse per questa confusione il Procuratore Generale lo ha ritenuto fondato), della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 emessa asseritamente dal giudice dell’esecuzione, ma della quale non v’è traccia in sentenza e quello delle domande di condanna, proposte a detto titolo dalle controparti in due dei due processi di opposizione agli atti esecutivi poi riuniti, sulla quale il Tribunale statuisce rigettandole, affermando che non vi erano i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ. Nel complesso l’impugnazione in questa sede di legittimità mirava a recuperare, mediante le censure avverso il decreto di trasferimento dell’immobile, la mancata opposizione avverso il verbale di aggiudicazione del bene che non risulta in alcun modo essere stato fatto oggetto di opposizione. Il ricorso è, pertanto, infondato, ove non inammissibile, e deve essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del Fallimento ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte UP. 03/05/2023 R.g. n. 20643 del 2021; relatore ed estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 8 di 9 F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 - F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d
Decreto Cassazione n. 17397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris