Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18471/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 4136/21 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria e depositata in data 20 dicembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava, a carico della società oggi controricorrente, maggior imposta relativamente all’anno d’imposta 2008 per aver disconosciuto fra l’altro, per quanto qui Deduzione perdite ancora rileva, la deducibilità delle perdite relative ad anni pregressi.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente , sempre per quanto di rilievo in questa sede, con riguardo alla già ammessa utilizzabilità delle perdite suddette come richiamata dalla sent.

CTR n. 3249/17.

La CTR confermava la sentenza di primo grado essenzialmente sulla base della già richiamata decisione n. 3249/17.

L’Agenzia ha propo sto così ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente ha resist ito con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo mezzo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulle contestazioni proprie dell’atto d’appello, dal momento che lungi dall’occuparsi del merito delle stesse, la sentenza della CTR si sia limit ata a considerare possibile per il giudice motivare tramite rinvio (ob relationem) ad altra pronuncia (la sent. n. 3249/17 della stessa CTR, come fatto dal primo giudice).

2. Col secondo motivo l’Agenzia denuncia il vizio di motivazione apparente. 3.Va pregiudizialmente dato atto che la sentenza CTR n. 3249/17, su cui si fonda (in parte) la decisione di primo grado, è oggetto di ricorso (distinto con R.G. n. 16693/18), in decisione in questa stessa camera di consiglio.

Poiché gli accertamenti relativi a quest’ultima controversia, alla luce del contenuto dei motivi sopra esposti, sono pregiudiziali rispetto alla decisione della presente controversia, questa dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esito definitivo della causa iscritta al n.

RG 16693/18.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 4136/21 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria e depositata in data 20 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava, a carico della società oggi controricorrente, maggior imposta relativamente all’anno d’imposta 2008 per aver disconosciuto fra l’altro, per quanto qui Deduzione perdite ancora rileva, la deducibilità delle perdite relative ad anni pregressi. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente , sempre per quanto di rilievo in questa sede, con riguardo alla già ammessa utilizzabilità delle perdite suddette come richiamata dalla sent. CTR n. 3249/17. La CTR confermava la sentenza di primo grado essenzialmente sulla base della già richiamata decisione n. 3249/17. L’Agenzia ha propo sto così ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente ha resist ito con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo mezzo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulle contestazioni proprie dell’atto d’appello, dal momento che lungi dall’occuparsi del merito delle stesse, la sentenza della CTR si sia limit ata a considerare possibile per il giudice motivare tramite rinvio (ob relationem) ad altra pronuncia (la sent. n. 3249/17 della stessa CTR, come fatto dal primo giudice). 2. Col secondo motivo l’Agenzia denuncia il vizio di motivazione apparente. 3.Va pregiudizialmente dato atto che la sentenza CTR n. 3249/17, su cui si fonda (in parte) la decisione di primo grado, è oggetto di ricorso (distinto con R.G. n. 16693/18), in decisione in questa stessa camera di consiglio. Poiché gli accertamenti relativi a quest’ultima controversia, alla luce del contenuto dei motivi sopra esposti, sono pregiudiziali rispetto alla decisione della presente controversia, questa dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esito definitivo della causa iscritta al n. RG 16693/18. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo r
Sentenza Cassazione n. 18471/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris