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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34232/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono articolati in fatto, mentre la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato poggia su un compendio probatorio ineccepibilmente valutato, così come adeguatamente argomentato appare il rilievo giudiziale di non particolare tenuità del fatto; che, quanto al terzo motivo, la prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen., è! maturata solo dopo la pronuncia della sentenza di appello; la mancata valida instaurazione del rapporto processuale in questa sede ne impedisce la rilevazione; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono articolati in fatto, mentre la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato poggia su un compendio probatorio ineccepibilmente valutato, così come adeguatamente argomentato appare il rilievo giudiziale di non particolare tenuità del fatto; che, quanto al terzo motivo, la prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen., è! maturata solo dopo la pronuncia della sentenza di appello; la mancata valida instaurazione del rapporto processuale in questa sede ne impedisce la rilevazione; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris