Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 24247/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3836/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 08/11/2024 R.G.N. 1533/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] è segretario comunale ed ha prestato servizio alledipendenze del Ministero dell’Interno.

A decorrere dal 4 settembre 2014,mentre era in servizio presso l’amministrazione anzidetta, ha conseguitol’iscrizione nella fascia professionale B dei segretari a seguito delsuperamento del corso “Spe.S.” edizione 2013, di cui all’art. 14, comma 1,d.P.R. n. 465 del 1997.

Nonostante l’iscrizione dalla predetta data nellafascia professionale B, alla ricorrente è stato riconosciuto il superioretrattamento economico solo a far data dal 29 dicembre 2017, momento diconferimento dell’incarico dirigenziale mediante nomina di segretariocomunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di classe

II. Nonostante ilconseguimento dell’iscrizione nella fascia superiore, alla ricorrente è stato,dunque, mantenuto il trattamento retributivo inferiore, fino alconferimento dell’incarico, come detto, presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].2.

La predetta ha, quindi, agito in giudizio per ottenere ilriconoscimento dal 1.1.2015 al 28.12.2017 del diritto alla maggioreretribuzione e all’indennità di risultato previste per i segretari di categoriaB dal CCNL dei [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali.3.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso rilevando che, ai sensidell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997, il trattamento giuridicoed economico goduto dai segretari comunali «resta, in ogni caso, quellodeterminato dalla fascia del Comune o della Provincia in cui viene prestatoil servizio nel relativo periodo» e che l’art. 43 del CCNL di categoria del16.5.2001 prevede che ai segretari comunali e provinciali collocati indisponibilità venga corrisposto il trattamento economico in godimentopresso l’ultima sede di servizio.

Il giudice monocratico, quindi, ha ritenutoche correttamente il Ministero avesse erogato alla lavoratrice iltrattamento economico corrispondente alla fascia B solo a partire dalRGN 9938/2025Pag.2Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/202629.12.2017, data di assunzione dell’incarico di segretario comunale delComune di [OSCURATO:PERSONA], ed avesse corrisposto il trattamento economicoproprio della fascia C per il periodo antecedente, in cui la suddetta eracollocata in disponibilità, a nulla rilevando che l’avvenuta abilitazione adoperare nei comuni di fascia B fosse stata ottenuta già nel 2014.4.

La lavoratrice ha proposto impugnazione.5.

La Corte d’appello di Roma ha confermato integralmente ladecisione di prime cure, ribadendo che: “è pacifico ed incontroverso che almomento del conseguimento dell’iscrizione nella fascia B l’appellante eracollocata in disponibilità e che l’ultima sede di servizio era quella di fasciaC.

Il trattamento del segretario comunale collocato in disponibilità èdisciplinato dall’art. 43 del CCNL 2001 che espressamente einequivocabilmente prevede il mantenimento del trattamento economicoin godimento presso l’ultima sede di servizio”.6.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.7.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.8.

Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendoper il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsaapplicazione degli artt. 31, comma 1, 3, comma 5, e 39 del CCNL 2001.Assume che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato ilquadro normativo di riferimento in quanto dal vigente CCNL di categoria(come chiarito, peraltro, già dalla circolare AGES del 12.5.2003) si evinceil diritto del segretario comunale all’adeguamento del trattamentoeconomico fondamentale a seguito del mero superamento del corso dispecializzazione “Spe.S.”, senza che sia rinvenibile alcun riferimento allanecessità di effettiva presa di servizio presso un ente di dimensionedemografica superiore.RGN 9938/2025Pag.3Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20262.

Il motivo è infondato.Occorre una preliminare disamina della normativa di riferimento.2.1.

L’art. 11 del d.P.R. n. 465 del 1997 (Regolamento recantedisposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali,a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127)così prevede:«1.

Il segretario comunale iscritto all’albo nazionale nelle fasceprofessionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato allasezione dell’albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, aquella in cui ha la residenza.

Il segretario comunale può inoltre richiederel’iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali.

In tal caso il segretarioviene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali,delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l’iscrizione aggiuntiva.

Nelcaso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell’alboregionale, si tiene conto dell’anzianità di servizio, nonché delle situazionipersonali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5febbraio 1992, n. 104.2.

Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalitàprocedurali attinenti all’iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alleconseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.3.

I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi1 e 2 sono effettuati prima di procedere all’assegnazione dei nuovi iscritti.I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingentedeterminato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, aregime, la metà delle assegnazioni complessive.4.

Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti,non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendoprioritariamente dalla sezione regionale dell’albo, ivi compreso l’elencoaggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune.Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezioneregionale dell’albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezioneRGN 9938/2025Pag.4Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026regionale dell’albo.

Il segretario prescelto viene iscritto nella sezioneregionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite delcontingente preventivamente stabilito.5.

I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti edei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province,esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasceprofessionali di cui al comma 1 dell’articolo 12, lettere d) ed e), il cuielenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.6.

Il segretario che ha conseguito l’idoneità alla fascia professionalesuperiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì,fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l’iscrizione alla fasciainferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di talefascia.7.

Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocatoin disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune dellafascia immediatamente inferiore, conservando l’iscrizione alla fasciasuperiore.8.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto dilavoro dell’autonoma tipologia professionale dei segretari comunali eprovinciali ai sensi dell’articolo 17, comma 74, della legge [sulla base delledirettive impartite dal Governo all’A.R.A.N., sentite l’ANCI e l’UPI] -comma modificato dall’articolo 23 del D.LGS. 29 ottobre 1998, n. 387 esuccessivamente dall’articolo 66, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 - e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, puòstabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventualearticolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed ilrelativo trattamento giuridico ed economico.9.

Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che neabbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente,ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario dellafascia superiore a quella demografica di appartenenza dell’ente.

In taleRGN 9938/2025Pag.5Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all’articolo17, comma 80, della legge.10.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, gli enti giàriclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà dinomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quellademografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsicon deliberazione motivata della giunta.

I sindaci dei comuni conpopolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provinciascelgono tra tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B di cui all’articolo 12,comma 1».L’art. 12 del medesimo d.P.R. disciplina la prima iscrizione nelle fasceprofessionali e la disciplina transitoria.Il successivo art. 19 così dispone:«[…]7.

Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione didisponibilità ed utilizzati per le esigenze dell’Agenzia di cui all’articolo 7,comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell’ultimasede di servizio.8.

I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità edincaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzionespettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell’ente.9.

Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante ilperiodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubblicheamministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell’ente presso cuipresta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello ingodimento e quello spettante per l’incarico ricoperto.

La presentedisposizione non si applica nella fattispecie prevista dall’articolo 18,comma 14».La fonte regolamentare, dunque, prevede che l’iscrizione all’Alboabilita alla nomina e l’attribuzione delle fasce (A, B, C) individua lacapacità professionale e la tipologia di sedi conferibili.

La fascia, però, nonRGN 9938/2025Pag.6Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026è di per sé titolo per la retribuzione, ma solo presupposto per l’incarico (siveda, in particolare, il comma 6 del sopra riportato art. 11).5.

Nella disciplina delineata dal TUEL (d.lgs. 267/2000) le norme cherilevano sono gli artt. 97 (funzione del segretario - apicale, di garanzia ecollaborazione -), 99 ss. (nomina necessariamente collegata alla sede),101 (disciplina della disponibilità).Anche per tale disciplina il dato essenziale è che la figura delsegretario è strutturalmente legata alla titolarità di una sede.6.

In questo quadro si collocano le disposizioni della contrattazionecollettiva.L’art. 31 (Fasce professionali) del CCNL 16.5.2001 - quadriennionormativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999 prevede che:«1.

I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasceprofessionali denominate A, B e C:a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei allatitolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito delconseguimento dell’abilitazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000;b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, aseguito del superamento del corso di specializzazione della ScuolaSuperiore di cui all’art. 14, comma 1, del d.P.R. n.465/1997, alla titolaritàdi sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; alcorso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni diservizio nella fascia C.c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, aseguito del superamento del secondo corso di specializzazione della ScuolaSuperiore, di cui all’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, allatitolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, dicomuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso dispecializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizioin enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.RGN 9938/2025Pag.7Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20265.

Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretariodell’ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entitàdemografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con ilprecedente ordinamento.

La corresponsione del trattamento economico ècorrelata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livellidella retribuzione di posizione di cui all’art. 41».L’art. 35 del medesimo CCNL (Primo inquadramento nelle nuove fasceprofessionali) dispone che:«1.

In sede di prima applicazione dell’art. 31 del presente CCNL, coneffetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretaricomunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseritinelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri dicorrispondenza:a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nellaprecedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell’art.12,comma 1, del d.P.R. n. 465/1997;b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nellaprecedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell’art.12,comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedentefascia professionale corrispondente alla lettera c) dell’art.12, comma 1, deld.P.R. n. 465/1997;c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettered) ed e) dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997.2.

Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottatidall’Agenzia in attuazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 465/1997».Il successivo art. 39 (Stipendio tabellare), sul quale precipuamente faleva la ricorrente nel ribadire la fondatezza della domanda, dispone che:«1.

Con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a regime, il nuovo stipendio tabellare deisegretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lordaper dodici mensilità di L.37.632.000.RGN 9938/2025Pag.8Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20262.

Nell’ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, peri segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lostipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinatonella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, parial valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.3.

Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lostipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, èdeterminato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore diL.21.675.000.4.

Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda classe, collocatinella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, è attribuito lostipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.5.

Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzioneindividuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presenteCCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento secondola disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico adpersonam di cui all’art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, comeintegrato dall’accordo successivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».L’art. 43 (Trattamento economico dei segretari in disponibilità) delCCNL prevede che:«1.

Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cuiall’art.19, comma 7, del d.P.R. n.465/1997, è corrisposto il trattamentoeconomico in godimento presso l’ultima sede di servizio e composto delleseguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia; - indennità integrativaspeciale; - tredicesima mensilità; - retribuzione individuale di anzianità,ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico, ovespettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.2.

In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamenteinferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilitàconserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1.

IRGN 9938/2025Pag.9Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quellirelativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenziaper la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quellaprevista per la fascia di appartenenza dell’ente».Anche secondo il CCNL, dunque, (invero, in tutte le versionisuccedutesi nel tempo, così il CCNL 16.05.2001 e v. da ultimo quello del16.07.2024) la struttura della retribuzione è costituita da stipendiotabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, tuttecomponenti collegate alla funzione esercitata presso un ente (si veda, inparticolare il comma 5 dell’art. 31).Quindi il Segretario titolare di sede percepisce l’intero trattamento(stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato) ela misura variabile dipende dalla classe demografica e dalle funzioni.

Lecomponenti retributive (posizione e risultato) sono calibrate su:responsabilità, complessità organizzativa, funzioni concretamenteesercitate.[OSCURATO:PERSONA] senza incarico, in posizione di disponibilità, a termini diCCNL ha un trattamento retributivo non equivalente a quello da titolareperché in questo caso manca il parametro costituzionale della “quantità equalità del lavoro”.7.

Anche secondo questa Corte di legittimità il Segretario indisponibilità non è equiparato al Segretario titolare (si veda, ad esempio,sul riallineamento Cass. n. 4571/2025).8.

Come condivisibilmente evidenziato dal Ministero controricorrente,le parti negoziali della contrattazione collettiva, così come il legislatore,hanno ancorato espressamente il trattamento economico del segretario(comprensivo di tutte le voci stipendiali) al servizio svolto.Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 465/1997 e l’art. 31, comma 5, del CCNL16.05.2001 agganciano, infatti, il trattamento economico (e non le singolevoci dello stesso) allo svolgimento del servizio presso gli enticorrispondenti alle fasce professionali acquisite.RGN 9938/2025Pag.10Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20269.

Del resto, è un principio generale dell’ordinamento la necessariacorrispondenza tra il trattamento dei dipendenti pubblici a parità dimansioni (art. 45 D.Lgs. n. 165/2001).In particolare, il richiamo operato dalla Corte d’appello all’art. 31,comma 5, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] conferma e non smentisce tale ricostruzione,in quanto il riferimento ai livelli di retribuzione di posizione di cui alsuccessivo art. 41 non è altro che la specificazione di come il trattamentoeconomico dei segretari sia correlato agli incarichi ricoperti nei comuni incorrispondenza alle fasce professionali di iscrizione (così come esplicitati indettaglio nell’art. 41).Il «comunque collocati» di cui al comma 2 dell’art. 39 del CCNL fariferimento alle diverse modalità che, in ragione del regime transitorio,potevano comportare l’inquadramento ma non deroga al disposto dicarattere generale di cui al comma 5 dell’art. 31 del medesimo CCNL esoprattutto alla disciplina del collocamento in disponibilità.10.

In conclusione, senza che possa assumere rilievo il precedente diquesta Corte di cui a Cass., Sez.

U, n. 12543/2011 - richiamato dallaricorrente in sede di memoria - che riguarda una questione digiurisdizione, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 267 del 2000 e dallacontrattazione collettiva dell’area Funzioni locali, l’iscrizione all’Albo deisegretari comunali, anche in fascia B, attribuisce al soggetto una meraidoneità allo svolgimento delle funzioni, senza integrare un autonomotitolo al trattamento economico pieno, che resta inscindibilmente correlatoalla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico.

In assenzadi tale conferimento, il segretario è collocato in posizione di disponibilità,cui consegue esclusivamente il trattamento economico previsto dal CCNLper detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario inservizio, in applicazione del principio generale di necessaria correlazionefra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.11.

Ciò è del tutto conforme all’art. 36 Cost. (retribuzioneproporzionata alla prestazione che, appunto, presuppone prestazione), aRGN 9938/2025Pag.11Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026quanto affermato dalla Corte di legittimità con riguardo ai dirigenti pubblici(nessuna retribuzione accessoria senza incarico) oltre che conforme alprincipio di buon andamento (art. 97 Cost.).12.

Il ricorso va quindi rigettato.13.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.14.

Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 9938/2025Pag.12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3836/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 08/11/2024 R.G.N. 1533/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] è segretario comunale ed ha prestato servizio alledipendenze del Ministero dell’Interno. A decorrere dal 4 settembre 2014,mentre era in servizio presso l’amministrazione anzidetta, ha conseguitol’iscrizione nella fascia professionale B dei segretari a seguito delsuperamento del corso “Spe.S.” edizione 2013, di cui all’art. 14, comma 1,d.P.R. n. 465 del 1997. Nonostante l’iscrizione dalla predetta data nellafascia professionale B, alla ricorrente è stato riconosciuto il superioretrattamento economico solo a far data dal 29 dicembre 2017, momento diconferimento dell’incarico dirigenziale mediante nomina di segretariocomunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di classe II. Nonostante ilconseguimento dell’iscrizione nella fascia superiore, alla ricorrente è stato,dunque, mantenuto il trattamento retributivo inferiore, fino alconferimento dell’incarico, come detto, presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].2. La predetta ha, quindi, agito in giudizio per ottenere ilriconoscimento dal 1.1.2015 al 28.12.2017 del diritto alla maggioreretribuzione e all’indennità di risultato previste per i segretari di categoriaB dal CCNL dei [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali.3. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso rilevando che, ai sensidell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997, il trattamento giuridicoed economico goduto dai segretari comunali «resta, in ogni caso, quellodeterminato dalla fascia del Comune o della Provincia in cui viene prestatoil servizio nel relativo periodo» e che l’art. 43 del CCNL di categoria del16.5.2001 prevede che ai segretari comunali e provinciali collocati indisponibilità venga corrisposto il trattamento economico in godimentopresso l’ultima sede di servizio. Il giudice monocratico, quindi, ha ritenutoche correttamente il Ministero avesse erogato alla lavoratrice iltrattamento economico corrispondente alla fascia B solo a partire dalRGN 9938/2025Pag.2Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/202629.12.2017, data di assunzione dell’incarico di segretario comunale delComune di [OSCURATO:PERSONA], ed avesse corrisposto il trattamento economicoproprio della fascia C per il periodo antecedente, in cui la suddetta eracollocata in disponibilità, a nulla rilevando che l’avvenuta abilitazione adoperare nei comuni di fascia B fosse stata ottenuta già nel 2014.4. La lavoratrice ha proposto impugnazione.5. La Corte d’appello di Roma ha confermato integralmente ladecisione di prime cure, ribadendo che: “è pacifico ed incontroverso che almomento del conseguimento dell’iscrizione nella fascia B l’appellante eracollocata in disponibilità e che l’ultima sede di servizio era quella di fasciaC. Il trattamento del segretario comunale collocato in disponibilità èdisciplinato dall’art. 43 del CCNL 2001 che espressamente einequivocabilmente prevede il mantenimento del trattamento economicoin godimento presso l’ultima sede di servizio”.6. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.7. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.8. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendoper il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsaapplicazione degli artt. 31, comma 1, 3, comma 5, e 39 del CCNL 2001.Assume che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato ilquadro normativo di riferimento in quanto dal vigente CCNL di categoria(come chiarito, peraltro, già dalla circolare AGES del 12.5.2003) si evinceil diritto del segretario comunale all’adeguamento del trattamentoeconomico fondamentale a seguito del mero superamento del corso dispecializzazione “Spe.S.”, senza che sia rinvenibile alcun riferimento allanecessità di effettiva presa di servizio presso un ente di dimensionedemografica superiore.RGN 9938/2025Pag.3Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20262. Il motivo è infondato.Occorre una preliminare disamina della normativa di riferimento.2.1. L’art. 11 del d.P.R. n. 465 del 1997 (Regolamento recantedisposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali,a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127)così prevede:«1. Il segretario comunale iscritto all’albo nazionale nelle fasceprofessionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato allasezione dell’albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, aquella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiederel’iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretarioviene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali,delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l’iscrizione aggiuntiva. Nelcaso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell’alboregionale, si tiene conto dell’anzianità di servizio, nonché delle situazionipersonali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5febbraio 1992, n. 104.2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalitàprocedurali attinenti all’iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alleconseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi1 e 2 sono effettuati prima di procedere all’assegnazione dei nuovi iscritti.I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingentedeterminato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, aregime, la metà delle assegnazioni complessive.4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti,non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendoprioritariamente dalla sezione regionale dell’albo, ivi compreso l’elencoaggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune.Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezioneregionale dell’albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezioneRGN 9938/2025Pag.4Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026regionale dell’albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezioneregionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite delcontingente preventivamente stabilito.5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti edei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province,esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasceprofessionali di cui al comma 1 dell’articolo 12, lettere d) ed e), il cuielenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.6. Il segretario che ha conseguito l’idoneità alla fascia professionalesuperiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì,fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l’iscrizione alla fasciainferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di talefascia.7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocatoin disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune dellafascia immediatamente inferiore, conservando l’iscrizione alla fasciasuperiore.8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto dilavoro dell’autonoma tipologia professionale dei segretari comunali eprovinciali ai sensi dell’articolo 17, comma 74, della legge [sulla base delledirettive impartite dal Governo all’A.R.A.N., sentite l’ANCI e l’UPI] -comma modificato dall’articolo 23 del D.LGS. 29 ottobre 1998, n. 387 esuccessivamente dall’articolo 66, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 - e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, puòstabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventualearticolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed ilrelativo trattamento giuridico ed economico.9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che neabbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente,ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario dellafascia superiore a quella demografica di appartenenza dell’ente. In taleRGN 9938/2025Pag.5Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all’articolo17, comma 80, della legge.10. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, gli enti giàriclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà dinomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quellademografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsicon deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni conpopolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provinciascelgono tra tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B di cui all’articolo 12,comma 1».L’art. 12 del medesimo d.P.R. disciplina la prima iscrizione nelle fasceprofessionali e la disciplina transitoria.Il successivo art. 19 così dispone:«[…]7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione didisponibilità ed utilizzati per le esigenze dell’Agenzia di cui all’articolo 7,comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell’ultimasede di servizio.8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità edincaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzionespettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell’ente.9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante ilperiodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubblicheamministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell’ente presso cuipresta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello ingodimento e quello spettante per l’incarico ricoperto. La presentedisposizione non si applica nella fattispecie prevista dall’articolo 18,comma 14».La fonte regolamentare, dunque, prevede che l’iscrizione all’Alboabilita alla nomina e l’attribuzione delle fasce (A, B, C) individua lacapacità professionale e la tipologia di sedi conferibili. La fascia, però, nonRGN 9938/2025Pag.6Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026è di per sé titolo per la retribuzione, ma solo presupposto per l’incarico (siveda, in particolare, il comma 6 del sopra riportato art. 11).5. Nella disciplina delineata dal TUEL (d.lgs. 267/2000) le norme cherilevano sono gli artt. 97 (funzione del segretario - apicale, di garanzia ecollaborazione -), 99 ss. (nomina necessariamente collegata alla sede),101 (disciplina della disponibilità).Anche per tale disciplina il dato essenziale è che la figura delsegretario è strutturalmente legata alla titolarità di una sede.6. In questo quadro si collocano le disposizioni della contrattazionecollettiva.L’art. 31 (Fasce professionali) del CCNL 16.5.2001 - quadriennionormativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999 prevede che:«1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasceprofessionali denominate A, B e C:a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei allatitolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito delconseguimento dell’abilitazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000;b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, aseguito del superamento del corso di specializzazione della ScuolaSuperiore di cui all’art. 14, comma 1, del d.P.R. n.465/1997, alla titolaritàdi sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; alcorso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni diservizio nella fascia C.c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, aseguito del superamento del secondo corso di specializzazione della ScuolaSuperiore, di cui all’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, allatitolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, dicomuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso dispecializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizioin enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.RGN 9938/2025Pag.7Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20265. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretariodell’ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entitàdemografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con ilprecedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico ècorrelata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livellidella retribuzione di posizione di cui all’art. 41».L’art. 35 del medesimo CCNL (Primo inquadramento nelle nuove fasceprofessionali) dispone che:«1. In sede di prima applicazione dell’art. 31 del presente CCNL, coneffetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretaricomunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseritinelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri dicorrispondenza:a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nellaprecedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell’art.12,comma 1, del d.P.R. n. 465/1997;b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nellaprecedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell’art.12,comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedentefascia professionale corrispondente alla lettera c) dell’art.12, comma 1, deld.P.R. n. 465/1997;c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettered) ed e) dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997.2. Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottatidall’Agenzia in attuazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 465/1997».Il successivo art. 39 (Stipendio tabellare), sul quale precipuamente faleva la ricorrente nel ribadire la fondatezza della domanda, dispone che:«1. Con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a regime, il nuovo stipendio tabellare deisegretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lordaper dodici mensilità di L.37.632.000.RGN 9938/2025Pag.8Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20262. Nell’ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, peri segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lostipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinatonella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, parial valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.3. Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lostipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, èdeterminato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore diL.21.675.000.4. Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda classe, collocatinella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, è attribuito lostipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.5. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzioneindividuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presenteCCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento secondola disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico adpersonam di cui all’art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, comeintegrato dall’accordo successivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».L’art. 43 (Trattamento economico dei segretari in disponibilità) delCCNL prevede che:«1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cuiall’art.19, comma 7, del d.P.R. n.465/1997, è corrisposto il trattamentoeconomico in godimento presso l’ultima sede di servizio e composto delleseguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia; - indennità integrativaspeciale; - tredicesima mensilità; - retribuzione individuale di anzianità,ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico, ovespettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamenteinferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilitàconserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. IRGN 9938/2025Pag.9Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quellirelativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenziaper la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quellaprevista per la fascia di appartenenza dell’ente».Anche secondo il CCNL, dunque, (invero, in tutte le versionisuccedutesi nel tempo, così il CCNL 16.05.2001 e v. da ultimo quello del16.07.2024) la struttura della retribuzione è costituita da stipendiotabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, tuttecomponenti collegate alla funzione esercitata presso un ente (si veda, inparticolare il comma 5 dell’art. 31).Quindi il Segretario titolare di sede percepisce l’intero trattamento(stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato) ela misura variabile dipende dalla classe demografica e dalle funzioni. Lecomponenti retributive (posizione e risultato) sono calibrate su:responsabilità, complessità organizzativa, funzioni concretamenteesercitate.[OSCURATO:PERSONA] senza incarico, in posizione di disponibilità, a termini diCCNL ha un trattamento retributivo non equivalente a quello da titolareperché in questo caso manca il parametro costituzionale della “quantità equalità del lavoro”.7. Anche secondo questa Corte di legittimità il Segretario indisponibilità non è equiparato al Segretario titolare (si veda, ad esempio,sul riallineamento Cass. n. 4571/2025).8. Come condivisibilmente evidenziato dal Ministero controricorrente,le parti negoziali della contrattazione collettiva, così come il legislatore,hanno ancorato espressamente il trattamento economico del segretario(comprensivo di tutte le voci stipendiali) al servizio svolto.Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 465/1997 e l’art. 31, comma 5, del CCNL16.05.2001 agganciano, infatti, il trattamento economico (e non le singolevoci dello stesso) allo svolgimento del servizio presso gli enticorrispondenti alle fasce professionali acquisite.RGN 9938/2025Pag.10Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/20269. Del resto, è un principio generale dell’ordinamento la necessariacorrispondenza tra il trattamento dei dipendenti pubblici a parità dimansioni (art. 45 D.Lgs. n. 165/2001).In particolare, il richiamo operato dalla Corte d’appello all’art. 31,comma 5, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] conferma e non smentisce tale ricostruzione,in quanto il riferimento ai livelli di retribuzione di posizione di cui alsuccessivo art. 41 non è altro che la specificazione di come il trattamentoeconomico dei segretari sia correlato agli incarichi ricoperti nei comuni incorrispondenza alle fasce professionali di iscrizione (così come esplicitati indettaglio nell’art. 41).Il «comunque collocati» di cui al comma 2 dell’art. 39 del CCNL fariferimento alle diverse modalità che, in ragione del regime transitorio,potevano comportare l’inquadramento ma non deroga al disposto dicarattere generale di cui al comma 5 dell’art. 31 del medesimo CCNL esoprattutto alla disciplina del collocamento in disponibilità.10. In conclusione, senza che possa assumere rilievo il precedente diquesta Corte di cui a Cass., Sez. U, n. 12543/2011 - richiamato dallaricorrente in sede di memoria - che riguarda una questione digiurisdizione, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 267 del 2000 e dallacontrattazione collettiva dell’area Funzioni locali, l’iscrizione all’Albo deisegretari comunali, anche in fascia B, attribuisce al soggetto una meraidoneità allo svolgimento delle funzioni, senza integrare un autonomotitolo al trattamento economico pieno, che resta inscindibilmente correlatoalla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico. In assenzadi tale conferimento, il segretario è collocato in posizione di disponibilità,cui consegue esclusivamente il trattamento economico previsto dal CCNLper detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario inservizio, in applicazione del principio generale di necessaria correlazionefra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.11. Ciò è del tutto conforme all’art. 36 Cost. (retribuzioneproporzionata alla prestazione che, appunto, presuppone prestazione), aRGN 9938/2025Pag.11Numero registro generale 9938/2025Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 24247/2026Data pubblicazione 30/07/2026quanto affermato dalla Corte di legittimità con riguardo ai dirigenti pubblici(nessuna retribuzione accessoria senza incarico) oltre che conforme alprincipio di buon andamento (art. 97 Cost.).12. Il ricorso va quindi rigettato.13. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 9938/2025Pag.12
Sentenza Cassazione n. 24247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris