CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 marzo 2025, e depositata il 14 ottobre2025, la Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando in sede di giudizio di rinvio,ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata daSulieman [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al fermo e alla custodia cautelarein carcere sofferti dal 5 dicembre 2006 al 6 febbraio 2009 per i delitti di cui agliartt. 416 cod. pen. (capo a), 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo b),e 630 cod. pen. (capo c).La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiustadetenzione osservando che le conversazioni intercettate agli atti sono utilizzabiliperché ritenute tali nel giudizio di cognizione, e che le stesse evidenziano contattitra l’attuale ricorrente ed altra persona condannata nell’ambito dello stessoprocesso per i medesimi reati dai quali il primo è stato assolto.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata inepigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertucci, articolando due motivi di ricorso.Con i due motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di leggeprocessuale, in riferimento agli artt. 314, comma 1, cod. proc. pen., e 111 Cost.,nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa allariparazione dell’ingiusta detenzione.Si deduce, anzitutto, che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha disattesole acquisizioni dei Giudici della cognizione. Si segnala che la sentenza di primogrado: 1) aveva escluso di poter identificare l’attuale ricorrente con uno deisoggetti conversanti nelle comunicazioni intercettate; 2) aveva rilevato l’assenzadi qualunque trascrizione, nelle forme della perizia, delle conversazioni intercorsesull’utenza in tesi di accusa riferita all’attuale ricorrente; 3) aveva ritenutoinutilizzabili le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria il quale aveva riferito sulcontenuto di intercettazioni riportate nell’informativa di reato, ma non oggetto ditrascrizione mediante perizia. Si rappresenta, poi, che l’ordinanza impugnata, afondamento della decisione reiettiva dell’istanza di riparazione, ha addotto ilcontenuto di conversazioni telefoniche mai oggetto di trascrizione medianteperizia, ed utilizzate esclusivamente nell’ordinanza di custodia cautelare.Si osserva, in secondo luogo, che, a voler valutare le conversazioni intercorsesull’utenza riferita all’attuale ricorrente in tesi di accusa, e non oggetto ditrascrizione, avrebbe dovuto tenersi in conto anche delle conversazioni n. 1428 en. 1433 del 23 novembre 2006, nel corso delle quali chi parlava con la persona poicondannata nel giudizio di merito, chiedeva come avevano fatto i suoi congiunti apartire senza pagare, e se fosse stato lui a pagare i biglietti del treno. Si rimarcache queste frasi confermano le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrentenell’interrogatorio di garanzia di non aver avuto contatti con la persona la qualeavrebbe dovuto consegnargli il denaro per “riscattare” i cittadini extracomunitarifatti entrare irregolarmente in territorio italiano e sequestrati.Si sintetizza che l’ordinanza impugnata incorre in un duplice errore:innanzitutto, utilizza conversazioni intercettate mai oggetto di perizia trascrittiva;in secondo luogo, valuta il contenuto di tali intercettazioni sulla base di quantoindicato nell’ordinanza cautelare, senza aver proceduto all’ascolto diretto delleregistrazioni, e senza nemmeno apprezzarle alla luce delle dichiarazioni resedall’attuale ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia.Si evidenzia, in particolare, che, secondo la giurisprudenza, in tema diriparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpagrave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio dicognizione siano risultati, anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili (si citano, trale atre: Sez. 4, n. 5651 del 06/02/2024; Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep.2022; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021).3. Ha presentato memoria, nell’interesse del ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertucci.Nella memoria, si replica alla requisitoria del Procurato generale della Cortedi cassazione e si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Le censure enunciate nel ricorso contestano il rigetto della richiesta diriparazione per ingiusta detenzione derivante dalla sofferta custodia cautelareseguita da sentenza di assoluzione nel merito: a) richiamando le considerazioniesposte da quest’ultima, in particolare in ordine all’incerta identificazionedell’attuale ricorrente con uno dei soggetti conversanti nelle conversazioniintercettate; b) evidenziando che le conversazioni valorizzate dalla decisioneimpugnata non sono state mai trascritte, né sono state ascoltate dal giudice dellariparazione, e quindi sarebbero inutilizzabili anche in questo procedimento; c)osservando che, in ogni caso, le conversazioni valorizzate non sono stateesaminate congiuntamente all’intero materiale istruttorio, e segnatamente ad altreconversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente in sede diinterrogatorio di garanzia.Di conseguenza, occorre esaminare innanzitutto il tema dei vincoli derivantidal giudicato di assoluzione nel procedimento in esame, e quello, strettamenteconnesso, dell’utilizzabilità di conversazioni intercettate non trascritte, e poiapprofondire il profilo della correttezza della valutazione delle risultanze istruttorieutilizzabili, secondo quanto indicato nell’ordinanza impugnata.3. L’esame del tema concernente l’individuazione dei vincoli derivanti dalgiudicato di assoluzione nel successivo giudizio di riparazione per l’ingiustadetenzione, cui è connesso quello riguardante l’utilizzabilità di conversazioniintercettate non trascritte, presuppone una precisazione preliminare sullesituazioni che vengono in rilievo ai fini dell’applicazione di tale istituto.3.1. Costituisce consolidata acquisizione quella secondo cui l’istituto dellariparazione per l’ingiusta detenzione ha riguardo a due situazioni diverse, tra lorodistinte, quella prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla c.d.“ingiustizia sostanziale”, e quella prevista dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,relativo alla c.d. “ingiustizia formale”.Precisamente, la situazione di “ingiustizia sostanziale” ricorre quandol’imputato è stato «prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto nonsussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce rato o nonè previsto dalla legge come reato».La situazione di “ingiustizia formale”, invece, sussiste con riferimento «alprosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia statosottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertatoche il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senzache sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».3.2. La giurisprudenza di legittimità è fermamente orientata nel ritenere chela riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base di una diversa valutazione deglielementi a disposizione del giudice al momento dell’adozione della misuracautelare, poi ritenuti insufficienti per affermare la penale responsabilitàdell’imputato, deve essere necessariamente riconosciuta soltanto nelle ipotesi di“ingiustizia formale”, ossia «quando con decisione irrevocabile risulti accertato cheil provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza chesussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».In questo senso si pone anche l’indicazione delle Sezioni Unite, le quali hannoprecisato che la condizione ostativa dell’aver concorso a dare causa alla custodiacautelare per dolo o colpa grave non opera nei casi in cui l'accertamentodell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura siaavvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso ilprovvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione,in considerazione del meccanismo causale che governa la precisata condizioneostativa (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664 – 01).Ed infatti, quando sia stata accertata con decisione irrevocabile l'insussistenzaab origine delle condizioni di applicabilità della misura, un diverso apprezzamentodei medesimi elementi per negare il diritto alla riparazione per l’ingiustadetenzione si porrebbe in contrasto con la precedente pronuncia irrevocabile sullabase dei medesimi dati, e per comportarne una rivalutazione in malam partem.3.3. Diversa è la regola applicabile nelle ipotesi di “ingiustizia sostanziale”.3.3.1. In queste ipotesi, infatti, non è stata accertata con decisioneirrevocabile l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura,ma, diversamente, quegli stessi elementi, ritenuti sufficienti a ravvisare l’esistenzadi gravi indizi di colpevolezza, e, perciò, a giustificare l’applicazione di una misuracautelare, sono stati considerati inidonei a fondare un giudizio di penaleresponsabilità, basato sulla regola della necessità di accertare la colpevolezza aldi là di ogni ragionevole dubbio, a norma dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.Relativamente a tali vicende, quindi, può essere legittimamente negato ildiritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base dei medesimi elementiche hanno condotto all’applicazione di una misura cautelare e, però, sono statiritenuti insufficienti ai fini dell’affermazione di colpevolezza. In queste situazioni,infatti, per un verso, non è stata affermata l'insussistenza ab origine dellecondizioni di applicabilità della misura, e, sotto altro profilo, quegli stessi elementi,se la loro ontologica sussistenza non è stata esclusa nel giudizio di merito, possonoessere utilizzati per valutare se l’imputato (o indagato) abbia concorso a darecausa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, poiché il provvedimentocoercitivo deve fondarsi sulla sussistenza di gravi indizi e non su un accertamentodella colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.Tali, infatti, sono le indicazioni della giurisprudenza, la quale afferma che, intema di riparazione per l'ingiusta detenzione, quando la sussistenza di gravitàindiziaria posta a fondamento della limitazione della libertà personale non sia stataesclusa in fase cautelare e non sia stato accertato, in via definitiva, che la misurarisulti adottata in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.,non rileva nemmeno che l'assoluzione dell'imputato sia stata pronunciata all’esitodi giudizio abbreviato, sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento delprovvedimento applicativo della misura, posto che tale evenienza, correlata allediverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, è deltutto fisiologica, e che, quindi, in tali ipotesi, il giudice della riparazione incontra ilsolo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione,restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o non negati (cfr., pertutte, Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, Roccia, Rv. 287950 – 01, e Sez. 4, n. 2145del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 – 01, ma anche Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).3.3.2. Il principio secondo cui, nei casi di “ingiustizia sostanziale”, il giudicedella riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il giudizio su fattiesclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, oveaccertati o non negati, comporta significative conseguenze.Innanzitutto, ad avviso del Collegio, costituisce coerente applicazione delprincipio appena indicato ritenere che, per giudicare se l’imputato (o indagato)abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, èammissibile anche rivalutare elementi, la cui ontologica esistenza non è stataesclusa dalla sentenza di assoluzione, i quali attengono alla dimostrazione nondirettamente del fatto di reato, ma di un fatto rilevante in via indiretta, dal qualerisalire al fatto di reato secondo lo schema inferenziale di cui all’art. 192, comma2, cod. proc. pen.In secondo luogo, poi, deve essere ritenuto utilizzabile, ai fini del giudizio diriparazione per l’ingiusta detenzione, materiale investigativo posto a fondamentodel provvedimento cautelare, ma non prodotto in dibattimento, o non prodottonelle forme richieste per l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.Ed infatti, per quanto di specifico interesse in questa sede, risulta più volteribadita l’affermazione secondo cui, ai fini dell'accertamento della sussistenza deldolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiustadetenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanzacoercitiva, anche se successivamente non utilizzate in dibattimento in quanto nonsottoposte a perizia (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 33683 del 28/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.267444 – 01, e Sez. 4, n. 35003 del 04/06/2008, Chetet, Rv. 241897 – 01).D’altro canto, non può ritenersi necessario che, nel giudizio di riparazione perl’ingiusta detenzione, le conversazioni precedentemente non trascritte medianteperizia, per essere utilizzabili, debbano essere trascritte mediante perizia: ilgiudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione non è il giudizio dibattimentale, ead esso quindi non si applicano le regole in tema di formazione e valutazione dellaprova previste per il secondo. Di conseguenza, nel giudizio di riparazione perl’ingiusta detenzione potranno essere utilizzati anche i brogliacci, le annotazioni edi verbali redatti dalla polizia giudiziaria in fase di indagine, mentre sarà necessarioprocedere a perizia solo se emergano, o vengano puntualmente allegate,specifiche ragioni da cui desumere l’inaffidabilità degli atti compiuti in sede diinvestigazioni preliminari.4. Sulla base di questi principi, è possibile considerare se, e in quali limiti, siapossibile rivalutare gli elementi acquisiti nel procedimento e posti a basedell’ordinanza impugnata in questa sede.Per maggiore chiarezza, l’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta diriparazione per ingiusta detenzione, valorizzando il contenuto di alcuneconversazioni captate tra l’utenza n. 328 9693032, in uso ad un coimputato poicondannato nel giudizio di merito, tale [OSCURATO:PERSONA], detto “[OSCURATO:PERSONA]”, e l’utenzan. 340 1403477, ritenuta in uso all’attuale ricorrente, sulla base di alcuni elementidi fatto acquisiti nelle indagini.4.1. Va innanzitutto rilevato che la domanda di riparazione per l’ingiustadetenzione, nella specie, è relativa ad una vicenda di “ingiustizia sostanziale”.Invero, non vi è nessuna allegazione da cui desumere che, nei confrontidell’attuale ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare dal 5dicembre 2006 al 6 febbraio 2009, sia intervenuta una decisione irrevocabile dallaquale «risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è statoemesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previstedagli artt. 273 e 280».In particolare, l’ordinanza impugnata rappresenta che la misura cautelare neiconfronti dell’attuale ricorrente è stata revocata su richiesta della difesa «inragione della sopravvenuta carenza di esigenze cautelari».Inoltre, la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale diCrotone il 6 dicembre 2011 non risulta aver affermato l'insussistenza ab originedelle condizioni di applicabilità della misura nei confronti dell’attuale ricorrente; néè stato allegato che un’affermazione di tal tipo sia stata espressa nella sentenzadi secondo grado emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro il 5 dicembre 2017.Di conseguenza, in linea di principio, la domanda di riparazione per l’ingiustadetenzione della quale si discute in questa sede potrebbe essere legittimamenterespinta sulla base di una diversa valutazione dei fatti accertati o comunque nonnegati nel giudizio di merito, pur se ritenuti insufficienti a fondare un giudizio dipenale responsabilità.4.2. Ciò posto, occorre considerare che la sentenza di assoluzione pronunciatadal Tribunale di Crotone nei confronti dell’attuale ricorrente all’esito di giudiziodibattimentale fonda le sue conclusioni su questo rilievo: dalle dichiarazioni resein udienza da testimoni di polizia giudiziaria non risulta specificato l’apparatocomunicativo in uso all’attuale ricorrente, sicché non è possibile individuare leconversazioni ascritte a suo carico in fase di indagini tra quelle trascritte medianteperizia e, perciò, queste conversazioni non sono utilizzabili a fini di prova.Precisamente, il Tribunale, a pag. 53, afferma: «Ebbene, si è già rilevato cheil complesso degli atti acclusi al fascicolo per il dibattimento non consente diindividuare se, ed eventualmente quale, delle utenze oggetto di captazione fossein uso al predetto prevenuto [l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Khater], con la conseguenza che basandosi quanto sostenuto dal Bruno [ufficialedi polizia giudiziaria, in servizio alla Questura di Milano] sul contenuto di captazionirelative ad un'utenza non specificata, e, dunque, non individuabili tra quelleoggetto di perizia, deve ritenersi preclusa l'utilizzabilità ai fini di prova dellepropalazioni accusatorie su di esse fondate».In altri termini, il Tribunale non ha escluso che l’utenza n. 340 1403477 fossein uso all’attuale ricorrente, perché non ha preso alcuna posizione in proposito, néha ritenuto inesistenti o inattendibili per ragioni di merito le conversazioniintercorse tra questa e l’utenza n. 328 9693032. Diversamente, il Tribunale hareputato, innanzitutto, di non poter individuare a quali conversazioni intercettateavesse preso parte l’attuale ricorrente, e, quindi, di non poter includere leconversazioni alle quali avrebbe partecipato il medesimo tra quelle oggetto ditrascrizione ad opera del perito incaricato dal Giudice; di conseguenza, per questaspecifica ragione, ha concluso di non poter utilizzare le conversazioni alle qualiavrebbe partecipato l’attuale ricorrente ai fini della prova della penaleresponsabilità del medesimo.4.3. Sulla base di quanto appena precisato, e dei principi indicati supra nei §§3.3.1 e 3.3.2, deve ritenersi che, nel presente procedimento, è ammissibilevalutare se l’utenza n. 340 1403477 fosse in uso all’attuale ricorrente all’epoca deifatti ed esaminare il contenuto delle conversazioni intercorse tra detta utenza el’utenza n. 328 9693032.Invero, con riguardo all’attribuibilità dell’utenza n. 340 1403477 all’attualericorrente, la sentenza impugnata nulla dice espressamente, né esclude talecircostanza: il Tribunale afferma soltanto, in termini generali, che, dagli attiacquisiti al fascicolo del dibattimento, l’utenza ritenuta dagli investigatori in usoall’attuale ricorrente è rimasta «un’utenza non specificata».Per quanto concerne, poi, l’utilizzabilità del contenuto delle conversazioniintercorse tra l’utenza n. 340 1403477 e l’utenza n. 328 9693032, nessun ostacoloderiva da quanto accertato nella sentenza di assoluzione, perché questa non haritenuto in sé inutilizzabili le relative captazioni, ma ha rilevato che i dialoghi inquestione non erano stati oggetto di perizia trascrittiva, e, per questa ragione, nonpotevano costituire prova spendibile in un giudizio dibattimentale.La sentenza di assoluzione, cioè, non ha ritenuto illegittime le intercettazionieffettuate, ma, diversamente, ha affermato di non poterne tenere conto perché lerelative risultanze non erano state acquisite agli atti del dibattimento nelle formepreviste per il rito ordinario, ossia mediante perizia, come prevede l’art. 268,comma 7, cod. proc. pen.5. Posto che, ai fini del presente giudizio, per quanto indicato in precedenza,deve ritenersi ammissibile valutare se l’utenza n. 340 1403477 fosse in usoall’attuale ricorrente ed esaminare il contenuto delle conversazioni intercorse tradetta utenza e l’utenza n. 328 9693032, le conclusioni dell’ordinanza impugnata,nel negare il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione,risultano correttamente motivate.5.1. L’ordinanza impugnata indica sia perché ritiene che l’utenza n. 3401403477 fosse in uso all’attuale ricorrente all’epoca dei fatti, sia perché reputa chele conversazioni riferibili all’attuale ricorrente mediante l’uso dell’utenza appenaprecisata siano idonee a far concludere che egli abbia concorso con dolo o colpagrave a dare causa alla custodia cautelare.5.1.1. Con riguardo alla riferibilità dell’utenza n. 340 1403477 all’attualericorrente all’epoca delle conversazioni intercorse, l’ordinanza impugnatarappresenta che il medesimo: a) in occasione dell’esecuzione del provvedimentodi fermo, in data 5 dicembre 2006, fu trovato in possesso della scheda telefonicaavente n. 340 1403477; b) aveva già segnalato l’utenza n. 340 1403477 comeproprio recapito telefonico all’atto della sottoposizione alla misura cautelaredell’obbligo di dimora nel Comune di Roma, nell’ambito di altro procedimentopenale, iscritto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sempre per reati inmateria di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; c) in sede diinterrogatorio di garanzia dopo il fermo indicò l’utenza n. 340 1403477 comeproprio numero di telefono.Va poi rilevato che le conversazioni intercettate in cui l’attuale ricorrente èindividuato come uno degli interlocutori, e che sono state valorizzate ai fini deldiniego del riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione, sonointercorse il 22 novembre 2006.5.1.2. Per quanto concerne il contenuto delle conversazioni intercettate,l’ordinanza impugnata richiama quelle ripotate alle pagg. 29 e 30 dell’ordinanza diapplicazione della custodia cautelare.Occorre premettere che le conversazioni valorizzate sono intercorse con BediYaya, detto “[OSCURATO:PERSONA]”, poi condannato nel giudizio di merito per i reati diassociazione per delinquere finalizzata a favore l’immigrazione clandestina, difavoreggiamento dell’ingesso e della permanenza illegale di numerose personeextra-comunitarie e di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno degliimmigrati illegali.Le prime due conversazioni segnalate, rilevanti ai fini dell’inquadramento deifatti, intercorrono alle ore 11,05 e alle ore 18,55 del 22 novembre 2006 tra BediYaya e ad altri interlocutori, i quali sono contattati sull’utenza n. 328 7505846.Nella prima di tali conversazioni, iniziata alle ore 11,05 (n. 967), si parla dell’arrivodi persone a Crotone e della necessità di denaro per farle partire e [OSCURATO:PERSONA] diceche servono 1.500,00 euro per poter mandare le tre persone interessate. Nellaseconda, iniziata alle ore 17,55 (n. 1092), [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la necessità cheoccorre pagare 1.500,00 euro per far partire le tre persone che interessano a lui,l’interlocutore gli chiede se ha qualche collaboratore a Roma al quale consegnarei soldi e di abbassare il prezzo, [OSCURATO:PERSONA] gli dice che gli avrebbe lasciato il numerodi un certo Samir a Roma al quale consegnare i soldi e si accorda con l’interlocutoreper un successivo colloquio.Alle ore 18,55 del medesimo 22 novembre 2006 (conv. n. 1116), [OSCURATO:PERSONA] con l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e nel corso deldialogo: a) [OSCURATO:PERSONA] dice all’attuale ricorrente che gli avrebbe dettato un numerodi un certo Said dal quale avrebbe dovuto prendere i soldi; b) l’attuale ricorrenterisponde a [OSCURATO:PERSONA] di mandargli un sms; c) [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che potrebberecarsi a Roma nell’arco di un paio di giorni.Alle ore 18,57, sempre del 22 novembre 2006 (conv. n. 1117), [OSCURATO:PERSONA] l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e gli indica «ilseguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] per prendere i soldi per conto di trepersone che devono partire» (così il testo scritto dell’ordinanza cautelare).Il giorno seguente, il 23 novembre 2006, alle ore 20,02 e alle ore 20,44 BediYaya contatta altre persone.Nella conversazione delle ore 20,02 (n. 1428), l’utenza in contatto con quellain uso a [OSCURATO:PERSONA] è la n. 328 7505846, e in essa: a) [OSCURATO:PERSONA] diceall’interlocutore che «tutti e otto sono partiti»; c) l’interlocutore chiede «come hafatto a partire senza pagare»; d) [OSCURATO:PERSONA] «risponde che i ragazzi si sonoarrangiati e sono andati via» e invita l’interlocutore ad aspettarli alla stazione diMilano; e) l’interlocutore chiede a [OSCURATO:PERSONA] «se è rimasto da lui qualcuno» e «seandrà al campo della croce rossa a prendere altre persone»; f) [OSCURATO:PERSONA] cerca dinon rispondere e dice di voler viaggiare.Nella conversazione delle 20,44 (n. 1433), [OSCURATO:PERSONA] dice all’interlocutore che«tutti sono partiti alle 17,30» e che è stato lui a farli partire con il treno.5.1.3. Sulla base di questi elementi, l’ordinanza impugnata in questa sedeosserva che l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], individuatosiccome nella disponibilità dell’utenza n. 340 1403477, non solo ha avuto contatticon [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato condannato anche in relazione al reato diassociazione per delinquere per aver guidato la rete diretta a favorirel’immigrazione illegale e per aver gestito il sequestro degli immigrati irregolariappena arrivati al fine di ottenere somme di denaro, ma si è reso referente delmedesimo [OSCURATO:PERSONA] in Roma per la riscossione del denaro richiesto a titolo diriscatto.E, muovendo da ciò, conclude che è rilevabile una condotta gravementecolposa dell’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, la Corte d’appello rappresenta: «Non può negarsi, infatti, chei contatti telefonici intercettati tra l'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] e quella utilizzatadal coimputato condannato [OSCURATO:PERSONA] (o Yadi alias Bili o [OSCURATO:PERSONA]) detto “AbdelMalek” nell'ambito delle indagini, pur non potendo costituire prova dellacolpevolezza del ricorrente, integrino condotta connotata da colpa grave ed hannocontribuito in modo decisivo alla decisione del GIP del Tribunale di Catanzaro didisporre la misura cautelare, perché in tali intercettazioni intercorse con l'utenzan. 340 1403477, rinvenuta in possesso dell'istante, risulta un chiaro riferimentoalle condotte delittuose oggetto del processo (cfr. conversazioni di cui aiprogressivi n.ri 1116 e 1117 del 22.11.2006 riprodotte in sintesi a pag. 29 e 30dell'ordinanza cautelare)».5.2. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono immuni da vizi.Invero, gli elementi che la Corte d’appello di Catanzaro ha legittimamentevalutato e posto a fondamento del suo giudizio di rigetto della richiesta diriparazione per ingiusta detenzione costituiscono dati precisi e congrui a tal fine.In particolare, il ragionamento dell’ordinanza impugnata non può ritenersiinficiato dal contenuto delle conversazioni citate nel ricorso in una prospettivafavorevole all’attuale ricorrente (conversazioni n. 1428 e 1433), come denunciatonel ricorso. Le conversazioni appena indicate, infatti, puntualmente riportatenell’ordinanza cautelare, sono intercorse tra presone diverse dall’attualericorrente, rimasto ad esse estraneo, e, inoltre, pur avendo come interlocutoreBedi [OSCURATO:PERSONA], non hanno in alcun modo determinato l’assoluzione o l’“alleggerimento”della responsabilità di quest’ultimo nel processo penale, condannatoirrevocabilmente per i reati di associazione per delinquere finalizzata a favorel’immigrazione clandestina, di favoreggiamento dell’ingesso e della permanenzaillegale di numerose persone extra-comunitarie e di sequestro di persona a scopodi estorsione in danno degli immigrati illegali.Nella prospettiva del presente giudizio, quindi, deve ritenersi che non èmanifestamente illogico concludere, come assume l’ordinanza impugnata, chel’attuale ricorrente, con il proprio comportamento, e segnatamente mediante leconversazioni intrattenute il 22 novembre 2006 con [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’utenzan. 340 1403477, abbia concorso a dare causa alla decisione del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] di emettere ordinanza di custodia cautelare a suo carico per i reaticontestatigli dalla Procura.6. Alla infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]