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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06551/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], SIMEOLI Domenica, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/2/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al competente giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Vercelli il 31 gennaio 2017, accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., e condannava entrambi gli imputati del reato di ricettazione al risarcimento del danno da reato sofferto dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale esecutiva quantificata in euro settemila, condannava altresì gli imputati a rifondere le spese legali del doppio grado di giudizio in favore della medesima parte civile.

1.1. Nel giudizio di primo grado i due imputati erano stati prosciolti dal reato di ricettazione di monete di pregio, loro contestato in concorso, atteso che, alla luce della istruttoria dibattimentale condotta, il primo giudice, ritenuta ontologicamente dimostrata la materialità del fatto contestato, stimava non raggiunta la prova della consapevolezza della provenienza da delitto delle monete (provento di furto) ricevute.

2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla riconosciuta responsabilità degli imputati (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte errato nella valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, avendo travisato il contenuto delle prove dichiarative assunte in primo grado, offrendo di queste una differente lettura, senza tuttavia provvedere ex officio alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, secondo il chiaro disposto dell'art. 603, commi 3 e 3 bis del codice di rito;

2.2. inosservanza e falsa applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 597, 576, 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., 345 cod. proc, civ.), avendo la Corte condannato gli imputati riconoscendo il dolo eventuale nella condotta di ricezione di cose provento di delitto, laddove in primo grado si era solo discorso del difetto della certezza della consapevolezza di tale illecita provenienza, così facendo la Corte ha per un verso riformato in peius l'oggetto della imputazione e per altro verso ha violato il principio processual civilistico che fa divieto di proporre domande nuove in appello.

L'impugnazione proposta dalla parte civile non poteva dunque proporre nuove prospettazioni del reato che non avevano formato oggetto di discussione in primo grado.

2.2.1. La Corte territoriale incorre inoltre in vizio di omessa pronuncia sulla richiesta -inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile- avanzata con le osservazioni alla impugnazione principale e con l'appello incidentale proposto dagli imputati; l'appello principale difetta infatti di causa petendi, non avendo l'appellante argomentato alcunché in ordine all'an ed al quantum del danno patito da reato, atteso anche che le monete sequestrate agli imputati sono state restituite alla parte civile, nessun danno pertanto residua, al di là di quello oggetto di riparazione in forma specifica.

Ha errato pertanto la Corte di merito nel ritenere ammissibile un appello con il quale la parte civile aveva chiesto in primo luogo la condanna alla pena ritenuta di giustizia, come pure eccessiva e disancorata da qualsivoglia dimostrazione deve ritenersi la quantificazione della provvisiona le.

2.3. si deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, omessa motivazione, per avere la Corte ritenuto integrati gli estremi della ricettazione, laddove poteva al più ravvisarsi ipotesi di colpa dell'acquirente (incauto acquisto punito dall'art. 712 cod. pen.), per non aver usato della massima diligenza nell'acquisto delle monete nei mercati locali; ancora si deduce omessa motivazione sul dolo atto a sostenere la consapevolezza dell'acquisto di cose di illecita provenienza.

2.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza che riconosce la responsabilità per il delitto di ricettazione fondando sulla credibilità assiomatica della parte civile e sull'accettazione del rischio (circa la provenienza da delitto della res) non dimostrata dalla condotta tenuta dagli imputati.

2.5. violazione della legge penale, sostanziale, processuale e costituzionale (art.27 Cost.) e vizi esiziali di motivazione per avere la Corte di merito unito in unica condotta la responsabilità di entrambi i coniugi imputati, laddove nulla poteva indurre a ritenere il concorso della Simeoli in una condotta che ha visto un unico protagonista attivo nell'acquisto delle monete oggetto di furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Quanto a ritenuta sussistenza del fatto di ricettazione e corretta identificazione degli autori, la sentenza di secondo grado ha ribaltato la precedente assoluzione ritenendo assolutamente non veridica la versione dei fatti (acquisto delle monete presso altro mercatino dell'antiquariato) offerta in dibattimento dagli imputati, che il giudice di primo grado aveva ritenuto comunque idonee (in assenza di obblighi per gli ambulanti nella tenuta dei registri di acquisto, oltre che della documentazione degli acquisti con fattura o scontrino) ad indicare la provenienza della merce ricevuta, non consentendo / pertanto di superare il dubbio ragionevole in ordine alla provata responsabilità per i fatti contestati.

Sul punto, la motivazione offerta dalla Corte non appare neppure "rafforzata" limitandosi il giudice di appello a ritenere dimostrato il dolo (sia pur eventuale) che deve coprire il momento della consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate.

1.2. Appare assorbente rilevare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza e di recente assunti a paradigma normativo (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) in tema di riforma da parte del giudice dell'appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

1.3. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un arresto ormai non più recente, hanno ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533, cod. proc. pen., ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v.

Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma, anche ai soli effetti civili, di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486: il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria"; l'affermazione è seguita da Sez.

U, n. 18620, del 19/1/2017, Rv. 269787-01; Sez. 6, n. 52544, del 7/10/2016, Rv. 268579-01; con le successive differenti declinazioni offerte del medesimo principio da Sez. 4, n. 46210, del 2/10/2019, Rv. 277870, che estende l'obbligo di rinnovazione della escussione dell'imputato, anche in caso di giudizio abbreviato).

Il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio dichiarativo acquisito solo in primo grado doveva essere comunque sorretto da argomenti dirimenti, conseguenti al rinnovato contatto diretto della prova con il soggetto che deve esaminarla nella sua formazione, tale da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità.

1.4. Orbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado, ferma la valutazione di attendibilità del dichiarato di fonte accusatoria, aveva valorizzato la non evidente inattendibilità delle dichiarazioni rese a discolpa dagli imputati, che avevano comunque riferito di un acquisto recente delle monete presso altro mercatino regionale dell'antiquariato, il che determinava una oggettiva incertezza in ordine alla consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata.

La sentenza impugnata, senza procedere a nuova escussione delle fonti dichiarative, ha ritenuto di aderire alla ricostruzione del fatto offerto dalla persona offesa disattendendo consapevolmente le dichiarazioni rese a discolpa, così diversamente apprezzando il medesimo materiale dichiarativo.

Le argomentazioni spese dal giudice della impugnazione di merito si limitano, quindi, ad una mera rilettura degli elementi di fatto in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.

Il principio di elaborazione giurisprudenziale disatteso è stato poi fatto proprio dal legislatore, che ha interpolato nel testo dell'art. 603 del codice di rito il comma 3 bis dedicato alla impugnazione proposta dal pubblico ministero, dettando in forma di indicativo un percorso imperativo da seguire nel processo di impugnazione nel merito.

La norma era già in vigore al momento della pronuncia impugnata e a tale disciplina doveva adeguarsi la Corte territoriale, riconoscendo sicura analogia tra il gravame proposto dalla parte pubblica di accusa e quello proposto, ai soli fini civili, dalla parte privata di accusa.

2. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili.

Le ragioni di annullamento assorbono i restanti motivi di ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il rinvio va disposto in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine alle statuizioni civili.

3.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; spese al definitivo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], SIMEOLI Domenica, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/2/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al competente giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Vercelli il 31 gennaio 2017, accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., e condannava entrambi gli imputati del reato di ricettazione al risarcimento del danno da reato sofferto dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale esecutiva quantificata in euro settemila, condannava altresì gli imputati a rifondere le spese legali del doppio grado di giudizio in favore della medesima parte civile. 1.1. Nel giudizio di primo grado i due imputati erano stati prosciolti dal reato di ricettazione di monete di pregio, loro contestato in concorso, atteso che, alla luce della istruttoria dibattimentale condotta, il primo giudice, ritenuta ontologicamente dimostrata la materialità del fatto contestato, stimava non raggiunta la prova della consapevolezza della provenienza da delitto delle monete (provento di furto) ricevute. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla riconosciuta responsabilità degli imputati (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte errato nella valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, avendo travisato il contenuto delle prove dichiarative assunte in primo grado, offrendo di queste una differente lettura, senza tuttavia provvedere ex officio alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, secondo il chiaro disposto dell'art. 603, commi 3 e 3 bis del codice di rito; 2.2. inosservanza e falsa applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 597, 576, 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., 345 cod. proc, civ.), avendo la Corte condannato gli imputati riconoscendo il dolo eventuale nella condotta di ricezione di cose provento di delitto, laddove in primo grado si era solo discorso del difetto della certezza della consapevolezza di tale illecita provenienza, così facendo la Corte ha per un verso riformato in peius l'oggetto della imputazione e per altro verso ha violato il principio processual civilistico che fa divieto di proporre domande nuove in appello. L'impugnazione proposta dalla parte civile non poteva dunque proporre nuove prospettazioni del reato che non avevano formato oggetto di discussione in primo grado. 2.2.1. La Corte territoriale incorre inoltre in vizio di omessa pronuncia sulla richiesta -inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile- avanzata con le osservazioni alla impugnazione principale e con l'appello incidentale proposto dagli imputati; l'appello principale difetta infatti di causa petendi, non avendo l'appellante argomentato alcunché in ordine all'an ed al quantum del danno patito da reato, atteso anche che le monete sequestrate agli imputati sono state restituite alla parte civile, nessun danno pertanto residua, al di là di quello oggetto di riparazione in forma specifica. Ha errato pertanto la Corte di merito nel ritenere ammissibile un appello con il quale la parte civile aveva chiesto in primo luogo la condanna alla pena ritenuta di giustizia, come pure eccessiva e disancorata da qualsivoglia dimostrazione deve ritenersi la quantificazione della provvisiona le. 2.3. si deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, omessa motivazione, per avere la Corte ritenuto integrati gli estremi della ricettazione, laddove poteva al più ravvisarsi ipotesi di colpa dell'acquirente (incauto acquisto punito dall'art. 712 cod. pen.), per non aver usato della massima diligenza nell'acquisto delle monete nei mercati locali; ancora si deduce omessa motivazione sul dolo atto a sostenere la consapevolezza dell'acquisto di cose di illecita provenienza. 2.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza che riconosce la responsabilità per il delitto di ricettazione fondando sulla credibilità assiomatica della parte civile e sull'accettazione del rischio (circa la provenienza da delitto della res) non dimostrata dalla condotta tenuta dagli imputati. 2.5. violazione della legge penale, sostanziale, processuale e costituzionale (art.27 Cost.) e vizi esiziali di motivazione per avere la Corte di merito unito in unica condotta la responsabilità di entrambi i coniugi imputati, laddove nulla poteva indurre a ritenere il concorso della Simeoli in una condotta che ha visto un unico protagonista attivo nell'acquisto delle monete oggetto di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto a ritenuta sussistenza del fatto di ricettazione e corretta identificazione degli autori, la sentenza di secondo grado ha ribaltato la precedente assoluzione ritenendo assolutamente non veridica la versione dei fatti (acquisto delle monete presso altro mercatino dell'antiquariato) offerta in dibattimento dagli imputati, che il giudice di primo grado aveva ritenuto comunque idonee (in assenza di obblighi per gli ambulanti nella tenuta dei registri di acquisto, oltre che della documentazione degli acquisti con fattura o scontrino) ad indicare la provenienza della merce ricevuta, non consentendo / pertanto di superare il dubbio ragionevole in ordine alla provata responsabilità per i fatti contestati. Sul punto, la motivazione offerta dalla Corte non appare neppure "rafforzata" limitandosi il giudice di appello a ritenere dimostrato il dolo (sia pur eventuale) che deve coprire il momento della consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate. 1.2. Appare assorbente rilevare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza e di recente assunti a paradigma normativo (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) in tema di riforma da parte del giudice dell'appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. 1.3. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un arresto ormai non più recente, hanno ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533, cod. proc. pen., ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma, anche ai soli effetti civili, di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486: il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria"; l'affermazione è seguita da Sez. U, n. 18620, del 19/1/2017, Rv. 269787-01; Sez. 6, n. 52544, del 7/10/2016, Rv. 268579-01; con le successive differenti declinazioni offerte del medesimo principio da Sez. 4, n. 46210, del 2/10/2019, Rv. 277870, che estende l'obbligo di rinnovazione della escussione dell'imputato, anche in caso di giudizio abbreviato). Il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio dichiarativo acquisito solo in primo grado doveva essere comunque sorretto da argomenti dirimenti, conseguenti al rinnovato contatto diretto della prova con il soggetto che deve esaminarla nella sua formazione, tale da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. 1.4. Orbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado, ferma la valutazione di attendibilità del dichiarato di fonte accusatoria, aveva valorizzato la non evidente inattendibilità delle dichiarazioni rese a discolpa dagli imputati, che avevano comunque riferito di un acquisto recente delle monete presso altro mercatino regionale dell'antiquariato, il che determinava una oggettiva incertezza in ordine alla consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata. La sentenza impugnata, senza procedere a nuova escussione delle fonti dichiarative, ha ritenuto di aderire alla ricostruzione del fatto offerto dalla persona offesa disattendendo consapevolmente le dichiarazioni rese a discolpa, così diversamente apprezzando il medesimo materiale dichiarativo. Le argomentazioni spese dal giudice della impugnazione di merito si limitano, quindi, ad una mera rilettura degli elementi di fatto in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Il principio di elaborazione giurisprudenziale disatteso è stato poi fatto proprio dal legislatore, che ha interpolato nel testo dell'art. 603 del codice di rito il comma 3 bis dedicato alla impugnazione proposta dal pubblico ministero, dettando in forma di indicativo un percorso imperativo da seguire nel processo di impugnazione nel merito. La norma era già in vigore al momento della pronuncia impugnata e a tale disciplina doveva adeguarsi la Corte territoriale, riconoscendo sicura analogia tra il gravame proposto dalla parte pubblica di accusa e quello proposto, ai soli fini civili, dalla parte privata di accusa. 2. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili. Le ragioni di annullamento assorbono i restanti motivi di ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il rinvio va disposto in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine alle statuizioni civili. 3.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; spese al definitivo. Così deciso
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