CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in presenza della pregressa manifestazione di aggressività verso un agente di polizia penitenziaria e di perdurante condotte aggressive dell'imputato condotto presso l'infermeria; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. . Tale circostanza, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo - tenuto conto che l'imputato aveva aggredito uno degli agenti, colpendolo con un bastone rudimentale - neppure gli estremi di un'attività illegittima nell'accompagnamento in infermeria per verificare le condizioni, anche psichiche, dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si