CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25688/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 21593/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Av- vocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., - intimato - Avverso la sentenza n. 898/22/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBAR- DIA, depositata il 18/2/2016, e che non risulta notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 898/22/2016 depositata in data 18/2/2016 la Com- missione tributaria regionale della Lombardia, accoglieva l'appello pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in fallimento, avverso la sentenza n. 4636/41/14 avente ad oggetto la cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2007. 2. Le riprese traevano origine dal controllo automatizzato ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 del modello unico 2008 e del modello 770 presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. - per l'anno di imposta 2007, in cui venivano esposti crediti di imposta asseritamente maturati nel 2006 o in annualità precedenti per ritenute, oggetto di disconosci- mento da parte dell'Amministrazione finanziaria. 3. Avverso la sentenza d'appello, che riteneva pacifica l'esistenza dei crediti e illegittimo il ricorso alla procedura del controllo automatizzato in presenza di disconoscimento di crediti, ha proposto ricorso per cas- sazione l'Agenzia, deducendo sei motivi. La contribuente non ha svolto difese. Considerato che: 4. In via pregiudiziale, in ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: " - la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato conte- nente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della racco- mandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'inter- venuto perfezionamento del procedimento notifica tono e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; - l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della ci- tata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di con- siglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2; - in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato il ricorso è inam- missibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della noti- ficazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; - il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di es- sersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione po- stale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1" (Cass. Sez. Un. 14 gen- naio 2008 n. 627); - Orbene, nella presente fattispecie, in cui l'intimato non si è costituito né ha svolto attività difensiva, e in presenza di una prima notifica non andata a buon fine, l'avviso di ricevimento della rinotifica del ricorso per cassazione come da atto della ricorrente datato 25 ottobre 2016 non è stato prodotto anteriormente all'adunanza camerale, la cui fis- sazione è stata a sua volta ritualmente comunicata alla ricorrente. Pertanto, in applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale rammen- tato, non è possibile disporre la ulteriore rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 cod. proc. civ., ovvero concedere alla ricorrente un termine per la produzione dell'atto mancante, comunque nemmeno ri- chiesto, essendo il ricorso inammissibile. 5. In assenza di costituzione dell'intimato nessun provvedimento dev'essere adottato sulle spese di lite. Inoltre, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: dichiara inam