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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 21541/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tr2-r( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 aprile 2022 il Tribunale di Pordenone rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Marian tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa deliberazione preventiva alla quale segua una deliberazione specifica, mentre nel caso di specie è da escludere la presenza di unico momento ideativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Marian con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tr2-r( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 aprile 2022 il Tribunale di Pordenone rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Marian tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa deliberazione preventiva alla quale segua una deliberazione specifica, mentre nel caso di specie è da escludere la presenza di unico momento ideativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Marian con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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