CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermatola condanna dell’imputato, da parte del G.i.p. del Tribunale di Nola, per l’indebitoutilizzo di una carta di credito (art. 493 ter, comma 1, cod. pen.).2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo,con quattro motivi, quanto segue:- violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc.pen.) in relazione al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;- vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) sulla affermazionedella responsabilità, per illogicità del criterio con cui è stato effettuato ilriconoscimento, attesa la dissimulazione dell’imputato, per l’uso di unamascherina;- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al diniegodelle circostanze attenuanti generiche;- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al diniegodell’attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4, cod. pen.).3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno ad illustrare.3.1 In relazione al primo motivo, si osserva innanzi tutto che esso costituiscela riformulazione, pressoché pedissequa, dell’analoga doglianza avanzata inappello (all’esordio della parte dedicata al trattamento sanzionatorio – pg. 4). Inquella sede, il motivo era formulato in maniera del tutto generica, con il richiamoai parametri di legge e con la affermazione per cui “anche in considerazione dellacondotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamentonon risulta abituale”, senza tuttavia specificare alcunché in ordine alle ragioni perle quali la condotta successiva sarebbe stata meritoria, ovvero in relazione alleragioni dimostrative della particolare tenuità del fatto (non del solo danno).dovendo la parte istante ‘vestire’ la propria richiesta, cioè fornire quegli elementisui quali richiede che il giudice eserciti la propria funzione, accogliendo orespingendo l’istanza. Peraltro, sull’unico parametro vagamente indicato (“lacondotta susseguente al reato”) la Corte d’appello ha espresso, in relazione adaltro profilo sanzionatorio, una opinione di segno contrario “non essendo emersinegli imputati indici di resipiscenza o tentativi di restituzione alla persona offesadella somma sottratta” – pg. 4.Alla luce di tale genericità originaria del motivo, in cui si persevera anche inquesta sede, va ribadito il principio secondo il quale l'inammissibilità dell'atto diappello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazioneai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del09/06/2017, P., Rv. 271193 - 01) e che, per altro verso, deve ritenersiinammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo diappello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6,n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).3.2 Gli ulteriori motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi dellaspecificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc.pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi presentati alla Corted’appello; in tale ipotesi, si scade inevitabilmente nella ripetitività, aspecificità e,in definitiva, nella mera apparenza, giacché i motivi omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez.6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01).3.3 In ogni caso, la Corte aveva fornito risposta congrua su ogni doglianzaoggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando (pg. 3) che il riconoscimento dell’imputato era avvenuto nonsolo per il vistoso tatuaggio, ma altresì per il taglio degli occhi e per la strutturaparticolarmente robusta, dettagli con cui il ricorso nemmeno si confronta,risultando insufficiente la contestazione ‘selettiva’ della sentenza;(ii) escludendo la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche per laassenza di resipiscenza o di tentativi di restituzione alla persona offesa, di quantoindebitamente sottrattole (pg. 4);(iii) concludendo nel senso di escludere dal perimetro di applicabilità dellacircostanza attenuante dell’art. 62 n.4 cod. pen., poiché il danno cagionato (€200,00) non può essere, incondizionatamente, ritenuto irrilevante, irrisorio o dirilevanza economica minima.Si tratta di motivazioni corrette giuridicamente, e del tutto scevre di profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità, che sfuggono, conseguentemente, allecensure di questa Corte e che rivelano la manifesta infondatezza dei relativi motivi.4. Per le predette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile conconseguente condanna dell’imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente