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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 24246/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6806-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso la sentenza n. 757/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA depositata il 28/07/2020; Ric. 2021n. 6806 sez.

M1 -ud. 13-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 per aver il decidente denegato l'accesso alla protezione sussidiaria reclamata aisensi della norma in indirizzo quantunque nella regione di provenienza del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) fosse sussistente una situazione di violenza indiscriminata; 2) della violazione dell'art. 5, comma 6, e 19 comma 1, nn. 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente denegato l'accesso alla protezione umanitaria quantunque in ragione della lesione subita al ginocchio in conseguenza del ferimento da parte di un rivale che gli aveva sparato e in considerazione della condizione interna della regione di provenienza il ricorrente dovesse considerarsi vulnerabile.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo . [OSCURATO:PERSONA]

2. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto si espongono al medesimo rilievo preclusivo, sono inammissibili per difetto di specificità.

Ric. 2021n. 6806 sez.

M1 -ud. 13-07-2022 -3- Premesso invero che, stante il carattere di mezzo di impugnazione a critica vincolata proprio del giudizio di cassazione, è necessario che, onde soddisfare il precetto di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, ne discende che non può darsi ingresso a doglianze che come quelle in esame non si confrontano con le ragioni della decisione e si limitano unicamente a reiterare le medesime ragione di contestazione già portate al vaglio del giudice d'appello e da questo motivatamente disattese, poiché in tal modo si determina solo una mera contrapposizione tra opposte valutazioni ed il motivo di ricorso si tramuta a ben vedere nella prospettazione di un "non motivo" privo di ogni valenza cassatoria (Cass., Sez.

I, 24/09/2018, n. 22478).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Doppio contributo ove dovuto.

PQM Dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6806-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso la sentenza n. 757/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA depositata il 28/07/2020; Ric. 2021n. 6806 sez. M1 -ud. 13-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 per aver il decidente denegato l'accesso alla protezione sussidiaria reclamata aisensi della norma in indirizzo quantunque nella regione di provenienza del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) fosse sussistente una situazione di violenza indiscriminata; 2) della violazione dell'art. 5, comma 6, e 19 comma 1, nn. 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente denegato l'accesso alla protezione umanitaria quantunque in ragione della lesione subita al ginocchio in conseguenza del ferimento da parte di un rivale che gli aveva sparato e in considerazione della condizione interna della regione di provenienza il ricorrente dovesse considerarsi vulnerabile. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo . [OSCURATO:PERSONA] 2. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto si espongono al medesimo rilievo preclusivo, sono inammissibili per difetto di specificità. Ric. 2021n. 6806 sez. M1 -ud. 13-07-2022 -3- Premesso invero che, stante il carattere di mezzo di impugnazione a critica vincolata proprio del giudizio di cassazione, è necessario che, onde soddisfare il precetto di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, ne discende che non può darsi ingresso a doglianze che come quelle in esame non si confrontano con le ragioni della decisione e si limitano unicamente a reiterare le medesime ragione di contestazione già portate al vaglio del giudice d'appello e da questo motivatamente disattese, poiché in tal modo si determina solo una mera contrapposizione tra opposte valutazioni ed il motivo di ricorso si tramuta a ben vedere nella prospettazione di un "non motivo" privo di ogni valenza cassatoria (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il gi
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