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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 20182/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 17 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen., commesso in Roma il 21 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che deduce vizi di motivazione apparente o illogica e contradditoria in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della grossolanità della contraffazione della patente di guida rumena da lui esibita alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, è manifestamente infondato, atteso che, come anche correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, dal documento di guida, peraltro rilasciato da uno Stato estero, non emergeva in maniera ictu ocull evidente la sua contraffazione; in ogni caso il motivo in disamina deduce un vizio non consentito in questa sede, giacché intende ottenere da questa Corte un sindacato su una valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, sindacato come tale estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.

Rilevato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché proprio facendo uso della patente contraffatta il ricorrente aveva potuto protrarre le proprie condotte pericolose, ossia condurre un autoveicolo senza essere in possesso della relativa abilitazione alla guida, pericolo tradottosi in atto essendo egli rimasto coinvolto in un sinistro stradale; donde, ineccepibilmente il fatto commesso è stato ritenuto di non tenue offensività.

Rilevato che la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 7 aprile 2026 nulla di decisivo ha aggiunto alle ragioni di censura sviluppate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mr i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 17 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen., commesso in Roma il 21 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che deduce vizi di motivazione apparente o illogica e contradditoria in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della grossolanità della contraffazione della patente di guida rumena da lui esibita alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, è manifestamente infondato, atteso che, come anche correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, dal documento di guida, peraltro rilasciato da uno Stato estero, non emergeva in maniera ictu ocull evidente la sua contraffazione; in ogni caso il motivo in disamina deduce un vizio non consentito in questa sede, giacché intende ottenere da questa Corte un sindacato su una valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, sindacato come tale estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. Rilevato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché proprio facendo uso della patente contraffatta il ricorrente aveva potuto protrarre le proprie condotte pericolose, ossia condurre un autoveicolo senza essere in possesso della relativa abilitazione alla guida, pericolo tradottosi in atto essendo egli rimasto coinvolto in un sinistro stradale; donde, ineccepibilmente il fatto commesso è stato ritenuto di non tenue offensività. Rilevato che la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 7 aprile 2026 nulla di decisivo ha aggiunto alle ragioni di censura sviluppate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr i
Sentenza Cassazione n. 20182/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris