CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 dicembre 1989
Cassazione n. 51718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1989 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con ordinanza del 12/6/2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17/1/2023, in assenza del deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge ovvero per errata applicazione della legge penale. Rileva come la Corte territoriale abbia errato nell'applicare la disciplina prevista dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., non avendo tenuto conto che il Radulovic era detenuto e che, comunque ha eletto domicilio quando gli è stata notificata la sentenza di condanna di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio - stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». La questione oggetto di scrutinio riguarda l'applicabilità di detta disposizione anche nelle ipotesi in cui l'imputato sia detenuto - e tale condizione emerga dall'atto di impugnazione o comunque dagli atti contenuti nel fascicolo - ovvero se, in tal caso, debba prevalere la modalità di notifica prevista dall'art. 156 cod. proc. pen. Ritiene il Collegio che l'interpretazione logica e sistematica della norma porti a circoscriverne la portata ai soli casi in cui l'imputato sia libero, atteso che solo in tali ipotesi ha senso la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che - come si è accennato - è funzionale ad evitare che, per notificare il decreto di citazione a giudizio, si rallenti la celebrazione del giudizio di impugnazione. Dunque, laddove il soggetto risulti detenuto per il reato per cui si procede, deve trovare applicazione la norma generale che prevede la notifica personale all'imputato (in tali sensi, Sezione 2, n. 38442 del 13/9/2023, Toure, Rv. 285029 - 01; Sezione 2, n. 33355 del 28/6/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01). Siffatto principio, peraltro, è stato affermato - prima della novella del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 - dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole (Sezioni Unite, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869 - 01) anche con riferimento all'imputato detenuto per altra causa, pur in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, con ciò considerandola superflua. È stato, invero, osservato che si privilegia la consegna della notificazione alla "persona", in quanto, essendo certa la reperibilità del detenuto, la notificazione è agevole; che, in secondo luogo, la notifica a mani proprie si spiega con la necessità di portare personalmente a conoscenza del detenuto gli atti processuali, al fine di consentirgli di esercitare la facoltà di una consapevole difesa, tanto più necessaria stante il grave status derivante dalla detenzione. In buona sostanza, il legislatore ha voluto evitare il rischio che il domiciliatario, nonostante il rapporto fiduciario, possa non comunicare al detenuto la notifica di atti che lo riguardano e privarlo così della possibilità di partecipare al processo e di difendersi in modo tempestivo ed adeguato. Tali principi - per le considerazioni sopra svolte - devono trovare applicazione anche in seguito alla novella del _ decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150. Se così è, sarebbe del tutto illogico far discendere la inammissibilità dell'impugnazione dalla mancata presentazione di un atto (la dichiarazione o elezione di domicilio) che l'imputato detenuto non è tenuto a compiere (se non all'atto della scarcerazione, ai sensi dell'art. 161 comma 3 c.p.p., non verificatasi nel caso di specie) e che resterebbe comunque privo di ogni effetto ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, che andrebbe in ogni caso effettuata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. a mani proprie dell'imputato detenuto. Per contro, ove all'atto della notifica l'impugnante abbia riacquistato la libertà, il giudicante dispone dell'elezione del domicilio effettuata all'atto della scarcerazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 161 comma 3 cod. proc. pen., elemento che consente l'efficienza processuale che il nuovo art. 581 comma I- ter cod. proc. pen. intende perseguire. Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto secondo il quale «la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. Igs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera sia nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto per il reato per cui si procede, sia che risulti ristretto per altra causa, dovendo in ogni caso essere privilegiata la notifica a mani proprie anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio» (Sezioni Unite n. 12778/2020 cit.; Sezione 2, n. 38442/2023 cit.; Sezione 2, n. 33355/2023 cit.) Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha documentato quanto ha asserito e, in particolare, né che abbia depositato alla matricola della casa circondariale dove era detenuto la nomina fiduciaria con l'elezione di domicilio, né soprattutto lo stato di detenzione per altra causa, che avrebbe comunque imposto la notifica della citazione in appello a mai proprie rendendo inutile la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Anzi, risulta dagli atti che all'udienza del 17/1/2023 in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado l'imputato era libero assente. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am