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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26099/2026

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pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatoGIOVANNI REHO;- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 15/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 293/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del1981, D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale presidente del consiglio diamministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], unitamente alla medesimacooperativa, impugnava le ordinanze-ingiunzione nn. 302/2020 e 302/2020 bisemesse dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in data 28ottobre 2020 all’esito degli accertamenti ispettivi conclusi con verbale unico diaccertamento e notificazione del 21 febbraio 2020.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026Con tali provvedimenti venivano contestati: la violaziDonaeta dpeullb’abrltic. a4z-iobnise, 02/10/2026comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, per non avere consegnato ai lavoratori, primadell’inizio della prestazione, la documentazione contenente le informazioniobbligatorie relative al rapporto di lavoro; la violazione degli artt. 29, comma 1, e18, comma 5-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la cooperativa fornito, qualeapparente appaltatrice, mere prestazioni di manodopera in favore della societàPre.[OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 7novembre 2019, per complessive 132 giornate lavorative.

Le opponentichiedevano l’annullamento delle ordinanze e, in via subordinata, la riduzione dellesanzioni applicate.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], espletata l’istruttoria testimoniale, con sentenzan. 881/2022 accoglieva solo parzialmente l’opposizione, confermando la legittimitàdelle ordinanze-ingiunzione e rideterminando l’importo complessivo delle sanzioni.3.

Avverso tale decisione proponevano appello la sig.ra D’[OSCURATO:PERSONA] e lacooperativa, chiedendone la riforma integrale.

L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendoil rigetto del gravame.La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 15 del 2024, ha rigettatol’impugnazione.

La Corte territoriale ha preliminarmente richiamatol’accertamento svolto dal Tribunale secondo cui dalle prove testimoniali era emersoche: l’organizzazione quotidiana delle attività lavorative era predisposta dallasocietà committente [OSCURATO:SOCIETA].; il numero dei lavoratori necessariveniva determinato in funzione delle esigenze operative della committente; laformazione delle squadre di lavoro era organizzata secondo le indicazioniprovenienti dalla stessa committente; le direttive operative venivano impartitegiornalmente dal responsabile del magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]; leorganizzativo aveva subito modifiche solo dopo l’accesso ispettivo del 7 novembre2019.Sulla base di tali risultanze il primo giudice aveva ritenuto che i lavoratori dellacooperativa fossero stabilmente inseriti nell’organizzazione della Pre.[OSCURATO:PERSONA] sottoposti al relativo potere direttivo, mentre la cooperativa si limitava allagestione formale ed amministrativa dei rapporti, senza assumere alcun effettivorischio imprenditoriale.

Con il primo motivo di appello le appellanti avevanodedotto la nullità del verbale ispettivo per violazione dell’art. 13, comma 4, deld.lgs. n. 124 del 2004, assumendo che il verbale non contenesse l’indicazionepuntuale delle fonti di prova degli illeciti contestati.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026La Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura,D oastsae prvuabnbdloic aczhioe niel 02/10/2026verbale ispettivo riportava gli atti e i documenti esaminati, conteneva unamotivazione diffusa e richiamava le dichiarazioni raccolte nel corsodell’accertamento, soddisfacendo pertanto i requisiti prescritti dalla normarichiamata.

Con il secondo motivo le appellanti avevano dedotto l’incompatibilitàtra la contestazione relativa alla violazione dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000e quella concernente la somministrazione illecita di manodopera, assumendo chela prima presupponesse l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con lacooperativa e la seconda un rapporto sostanzialmente riferibile alla committente.La Corte d’appello ha escluso qualsiasi incompatibilità, rilevando che lacooperativa aveva instaurato rapporti di lavoro subordinato senza rispettare gliobblighi informativi previsti dalla normativa e successivamente aveva trasferito inconcreto il potere direttivo al committente, realizzando così una somministrazioneillecita dissimulata mediante lo schema formale dell’appalto.Con il terzo motivo le appellanti avevano contestato la ricostruzione probatoriaaccolta dal Tribunale, sostenendo che l’istruttoria aveva riguardatoprevalentemente lavoratori appartenenti ad altra cooperativa operante presso ilmedesimo stabilimento.

La Corte territoriale ha respinto anche tale censura,osservando che l’indagine ispettiva e l’istruttoria dibattimentale avevanoevidenziato la sottoposizione dei lavoratori della cooperativa al potereorganizzativo della [OSCURATO:SOCIETA], desumibile dall’organizzazione delle giornatelavorative, dalla formazione delle squadre, dall’utilizzo delle attrezzature aziendalidella committente e dalle direttive da questa impartite.La sentenza ha quindi confermato che tali elementi risultavano incompatibilicon un genuino contratto di appalto e integravano, invece, gli estremi dellasomministrazione illecita di manodopera prevista dagli artt. 18 e 29 del d.lgs. n.276 del 2003.4.

Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha deliberato il termine di giorni sessanta per il deposito dellamotivazione.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.124/2004, deducendo l'invalidità del verbale unico di accertamento per omessaNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026indicazione degli «esiti dettagliati dell'accertamento» e delle «Dfoantati pdui bpbrolivcaa zdioegnlei 02/10/2026illeciti rilevati».Sostengono che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sufficiente ilmero richiamo nel verbale delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, senza chefossero riportati i relativi contenuti né fossero allegati gli elementi istruttori suiquali era stata fondata la contestazione.

Secondo le ricorrenti: la finalità dellanorma è quella di consentire al soggetto ispezionato l'effettivo esercizio del dirittodi difesa già nella fase amministrativa; la sola indicazione dell'esistenza delledichiarazioni non soddisferebbe l'obbligo di dettagliare le fonti di prova;l'integrazione probatoria successivamente avvenuta in giudizio non potrebbesanare l'originaria carenza del verbale; nelle ipotesi di riqualificazione dei rapportidi lavoro sarebbe indispensabile una puntuale esposizione degli elementi istruttoriutilizzati.A sostegno della censura le ricorrenti richiamano la circolare ministeriale n.41 del 2010, secondo cui la contestazione ispettiva deve contenere una specificaindicazione delle fonti di prova e delle dichiarazioni raccolte, nonché degli elementidocumentali posti a fondamento della riqualificazione.Assumono pertanto che il verbale ispettivo, mancando di tali elementi,sarebbe invalido e inidoneo a fondare le successive ordinanze-ingiunzione.1.1.

Il primo motivo è infondato; esso introduce un'esplicita doglianza diirregolarità dell'atto amministrativo che si discosta dall'ambito valutativo digiudizio inerente alla domanda di accertamento sulla rilevata violazionesanzionata.

Sul punto, questa Corte ha precisato che nel giudizio di opposizione aordinanza ingiunzione, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura diprova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 5851del 2024).

Dunque, la circostanza che nel verbale mancherebbero, in particolare,le causali di addebito per ciascun lavoratore e gli altri requisiti indicati dall'art. 13co. 1 L. 124/2004, lungi dal rilevare quale causa di illegittimità dell'atto, puòrilevare in sede probatoria in ordine alla valenza e attendibilità del verbale.1.2.

Peraltro, questa Corte ha osservato ( Cass n. 23252 del 2024) che iverbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali intema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omessoversamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda laprovenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attestaessere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenzache incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per leNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver Dacactaer ptautbob nliecla czoiornsoe 02/10/2026dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti,la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppuredi presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essereliberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini dellaprova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamentoaddossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatticontestatigli.1.3 - Nel caso in esame, le precedenti fasi di merito hanno valorizzato gli esitidell'accertamento ispettivo.

Alla pagina 9, la sentenza impugnata ha specificatoche il verbale unico di accertamento e notificazione riporta “[…] l’elenco degli attie dei documenti esaminati per la definizione degli accertamenti e reca una diffusamotivazione, che fa preciso ed espresso riferimento alle dichiarazioni raccolte,anche se delle stesse non viene trascritto il testo virgolettato”.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2094c.c., dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 edell'art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.).Le ricorrenti deducono che la sentenza sarebbe affetta da insanabilecontraddittorietà per avere contemporaneamente ritenuto: la sussistenza dirapporti di lavoro subordinato tra i soci e la cooperativa; l'esistenza di unasomministrazione illecita di manodopera con trasferimento del potere direttivo incapo alla committente [OSCURATO:SOCIETA]Secondo il ricorso, le due contestazioni sarebbero logicamente incompatibili.Le ricorrenti sostengono che: l'illecito previsto dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000presupporrebbe un potere direttivo esercitato dalla cooperativa datrice di lavoro;la somministrazione illecita disciplinata dagli artt. 29 e 18 del d.lgs. n. 276/2003presupporrebbe invece un potere direttivo esercitato dalla committenteutilizzatrice.Assumono quindi che, una volta accertata la sostanziale riferibilità delrapporto alla committente, le conseguenze sanzionatorie avrebbero dovutogravare esclusivamente sul datore di lavoro effettivo.

Contestano inoltre che: laCorte d'appello abbia dato per presupposta la subordinazione dei soci verso lacooperativa; non sia stata svolta alcuna istruttoria specifica diretta ad accertaretale subordinazione; fosse stata, anzi, costantemente sostenuta la naturaautonoma del rapporto dei soci lavoratori.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Da ciò la denunciata contraddittorietà della motivazione e la dedottaviolazione delle disposizioni richiamate.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato e, per altro verso, privo dispecificità in quanto meramente riproduttivo dell’analogo motivo d’appellorigettato con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata.In particolare, il secondo motivo d'appello è esposto alle pagine 8-9 dellasentenza, laddove, in sintesi, la Corte territoriale respinge la censura affermandoche non esiste incompatibilità tra le due violazioni contestate, poiché: i soci diUniqacoop erano stati assunti nell'ambito di rapporti qualificati come subordinati,con conseguente operatività degli obblighi informativi previsti dall'art. 4-bis deld.lgs. n. 181/2000; successivamente, il potere direttivo sarebbe stato di fattotrasferito alla committente [OSCURATO:SOCIETA], realizzandosi così unasomministrazione illecita di manodopera dissimulata mediante il contratto diappalto; pertanto, secondo la Corte, i presupposti delle due sanzioni possonoconcorrere, perché la prima deriva dall'originario rapporto di lavoro dei soci con lacooperativa, mentre la seconda deriva dall'utilizzo illecito della manodopera daparte della committente.Il ragionamento, che pone l’accento sulla diversità temporale del momento dicommissione degli illeciti, non è certamente viziato da incompatibilità logica coneffetti distorsivi del quadro normativo applicato, né le ricorrenti, limitandosi aribadire il motivo d’appello, si confrontano con tale motivazione.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 29 e dell'art. 18, comma5-bis, del d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.)Le ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto non genuinol'appalto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], innanzitutto,che la motivazione sarebbe apparente, poiché la Corte territoriale si sarebbelimitata ad affermare l'esistenza del potere direttivo della committente senzaindicare quali specifiche risultanze testimoniali avrebbero consentito di pervenirea tale conclusione.

Sostengono inoltre che: gran parte dell'istruttoria avrebberiguardato un diverso appalto eseguito dalla cooperativa Artemia; la Corte nonavrebbe distinto le risultanze riferibili a tale diversa realtà da quelle concernenti isoci di [OSCURATO:SOCIETA]; nessun teste avrebbe riferito ordini specifici, coercitivi odirettive operative impartite direttamente da personale della committente ai socidella cooperativa.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Le ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai finidella configurabilità dell'appalto illecito, non è sufficiente il mero esercizio di poteridi coordinamento o controllo del risultato, occorrendo invece la prova di istruzioniinerenti alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.Sostengono quindi che: l'organizzazione delle giornate lavorative, lacomposizione delle squadre, la comunicazione del fabbisogno di personale el'utilizzo di attrezzature appartenenti alla committente costituiscono elementicompatibili con un appalto genuino e con il fisiologico coordinamento richiesto dagliappalti endoaziendali, senza essere dimostrativi dell'esercizio di un autenticopotere direttivo.

Viene inoltre dedotto che l'utilizzo dei mezzi del committente nonè, di per sé, incompatibile con la genuinità dell'appalto, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso.Secondo le ricorrenti, difetterebbe quindi la prova dell'interposizione illecita dimanodopera e la sentenza avrebbe violato i principi elaborati dalla Corte dicassazione in materia di distinzione tra appalto genuino e somministrazioneirregolare.3.1.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.La sentenza impugnata motiva relativamente alla somministrazione irregolaredi manodopera e alla conseguente non genuinità dell'appalto in due passaggi: ilprimo contiene la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica operata dalTribunale, richiamata dalla Corte; il secondo contiene la motivazione della Corted'appello che conferma tale qualificazione.Quanto agli accertamenti fattuali posti a fondamento della non genuinitàdell'appalto, la sentenza richiama le risultanze istruttorie valorizzate dal Tribunale:«fino al 07 novembre 2019, le prestazioni di lavoro dei soci di “[OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa” presso “[OSCURATO:SOCIETA]” erano organizzate, ogni giorno, suprogramma stilato dall’ufficio di “[OSCURATO:SOCIETA]” medesima»; «MalvicinoStefano (...) stabiliva il numero delle persone necessarie»; «[OSCURATO:PERSONA](...) organizzava le squadre di lavoratori».

«Giornalmente il responsabile delmagazzino di “[OSCURATO:SOCIETA]” [OSCURATO:PERSONA] dava disposizioni e impartivadirettive sulle operazioni da svolgere».

«Le attrezzature utilizzate per losvolgimento del lavoro appartenevano a “[OSCURATO:SOCIETA]”».«Il numero deilavoratori della coop opponente variava a seconda dei bisogni giornalieri di“[OSCURATO:SOCIETA]”».La motivazione del Tribunale è richiamata dalla Corte integralmente: «Nelcaso di specie, per l’effetto, risulta incontrovertibilmente acclarato che i sociNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026lavoratori della società cooperativa facente capo all’odierna ricorrente, nel periododi riferimento, erano effettivamente inseriti nella struttura organizzativa di“[OSCURATO:SOCIETA]” dai referenti della quale ricevevano le direttive circa il lavoroda svolgere, mentre la prima si limitava alla gestione puramente amministrativadel rapporto associativo (senza, oltremodo, assunzione alcuna del rischio diimpresa relativo al servizio lavorativo offerto alla di essa cliente finale)».

«Qualorapertanto l’appaltante comandi direttamente i dipendenti dell’appaltatore (...),sussiste indice rilevante della non autenticità dell’appalto, dovendo il controllodell’appaltante essere relativo all’attività dell’appaltatore e non alle persone daquesti dipendenti».

«Il contratto di appalto (...) si distingue dalla somministrazionedi lavoro per l’assunzione da parte dell’appaltante del rischio di impresa».

«Nellasomministrazione di lavoro, in altri termini, il potere direttivo è in capoall’utilizzatore, difformemente da ciò che accade nell’appalto, ove è in capoall’appaltatore».

«Sussiste tale interposizione anche quando l’appaltatore siadotato di una vera e propria organizzazione d’impresa, ma si limita, in concreto, afornire esclusivamente la manodopera stessa, non assumendo alcun rischioeconomico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto».

«Affinchépossa pertanto rilevarsi la genuinità del contratto di appalto, i lavoratori dellastazione appaltante non devono sostituire, e nemmeno confondersi, con quellidella committenza, così che simmetricamente il committente non possa in alcunmodo sostituirsi all’appaltatore riducendolo a mera “entità di trasmissione” delleprerogative datoriali».Nel respingere il secondo e il terzo motivo di appello, la Corte confermaespressamente la qualificazione dell'operazione come somministrazione illecita dimanodopera: «Infatti l’indagine ispettiva ha evidenziato la sottoposizione delpersonale sia della odierna appellante che della società Artemia al potereorganizzativo della società [OSCURATO:SOCIETA] con la conseguente carenza neirelativi appalti dei requisiti che distinguono i medesimi dalla merasomministrazione di manodopera (organizzazione dei mezzi necessari da partedell’appaltatore, esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti deilavoratori utilizzati nell’appalto, assunzione da parte delle società appaltatrici delrischio di impresa)».

«Dalla escussione dei testimoni, come riportato in sentenza,è emerso in modo chiaro l’accertamento dell’effettivo potere gerarchico direttivoin capo al committente, desumibile: dalla organizzazione delle giornate lavorative,dalla formazione delle squadre di lavoro, dall’utilizzo dei mezzi propridell’appaltatore».La ratio decidendi della sentenza impugnata può essere sintetizzata nel sensoche l'appalto è stato ritenuto non genuino poiché i lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] eranoNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026inseriti nell'organizzazione produttiva della committente Pre.DMaatta L pougbisbtilcicsa, zdioanllae 02/10/2026quale ricevevano direttive operative, mentre la cooperativa svolgeva una merafunzione amministrativa, senza esercitare il potere direttivo né assumere il rischiod'impresa.

La Corte ha quindi ritenuto integrati gli estremi della somministrazioneillecita di manodopera, valorizzando l'organizzazione delle giornate lavorative daparte della committente, la formazione delle squadre, l'utilizzo delle attrezzaturedella committente e l'esercizio del potere gerarchico-direttivo in capo aquest'ultima.3.2.

La motivazione è pienamente conforme ai canoni interpretativi elaboratiin materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sulla base dellecoerenti acquisizioni probatorie dettagliatamente riferite.

In particolare, si è fattocorretta applicazione del principio secondo cui (Cass. n. 12551 del 25/06/2020(Rv. 658115 - 01), in tema di interposizione di manodopera, affinché possaconfigurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1,del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti adalta intensità di manodopera (cd.

"labour intensive"), che all'appaltatore sia stataaffidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraversouna effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento alpotere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi eassunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisareun'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo eorganizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevanteche manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale,fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterlia disposizione del reale datore di lavoro.4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Parte ricorrente, in quanto soccombente,deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spesedi questo giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate ed è tenuta alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spesedi giudizio in favore del controricorrente, che liquida in € 2500,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatoGIOVANNI REHO;- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 15/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 293/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del1981, D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale presidente del consiglio diamministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], unitamente alla medesimacooperativa, impugnava le ordinanze-ingiunzione nn. 302/2020 e 302/2020 bisemesse dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in data 28ottobre 2020 all’esito degli accertamenti ispettivi conclusi con verbale unico diaccertamento e notificazione del 21 febbraio 2020.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026Con tali provvedimenti venivano contestati: la violaziDonaeta dpeullb’abrltic. a4z-iobnise, 02/10/2026comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, per non avere consegnato ai lavoratori, primadell’inizio della prestazione, la documentazione contenente le informazioniobbligatorie relative al rapporto di lavoro; la violazione degli artt. 29, comma 1, e18, comma 5-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la cooperativa fornito, qualeapparente appaltatrice, mere prestazioni di manodopera in favore della societàPre.[OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 7novembre 2019, per complessive 132 giornate lavorative. Le opponentichiedevano l’annullamento delle ordinanze e, in via subordinata, la riduzione dellesanzioni applicate.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], espletata l’istruttoria testimoniale, con sentenzan. 881/2022 accoglieva solo parzialmente l’opposizione, confermando la legittimitàdelle ordinanze-ingiunzione e rideterminando l’importo complessivo delle sanzioni.3. Avverso tale decisione proponevano appello la sig.ra D’[OSCURATO:PERSONA] e lacooperativa, chiedendone la riforma integrale. L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendoil rigetto del gravame.La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 15 del 2024, ha rigettatol’impugnazione. La Corte territoriale ha preliminarmente richiamatol’accertamento svolto dal Tribunale secondo cui dalle prove testimoniali era emersoche: l’organizzazione quotidiana delle attività lavorative era predisposta dallasocietà committente [OSCURATO:SOCIETA].; il numero dei lavoratori necessariveniva determinato in funzione delle esigenze operative della committente; laformazione delle squadre di lavoro era organizzata secondo le indicazioniprovenienti dalla stessa committente; le direttive operative venivano impartitegiornalmente dal responsabile del magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]; leorganizzativo aveva subito modifiche solo dopo l’accesso ispettivo del 7 novembre2019.Sulla base di tali risultanze il primo giudice aveva ritenuto che i lavoratori dellacooperativa fossero stabilmente inseriti nell’organizzazione della Pre.[OSCURATO:PERSONA] sottoposti al relativo potere direttivo, mentre la cooperativa si limitava allagestione formale ed amministrativa dei rapporti, senza assumere alcun effettivorischio imprenditoriale. Con il primo motivo di appello le appellanti avevanodedotto la nullità del verbale ispettivo per violazione dell’art. 13, comma 4, deld.lgs. n. 124 del 2004, assumendo che il verbale non contenesse l’indicazionepuntuale delle fonti di prova degli illeciti contestati.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026La Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura,D oastsae prvuabnbdloic aczhioe niel 02/10/2026verbale ispettivo riportava gli atti e i documenti esaminati, conteneva unamotivazione diffusa e richiamava le dichiarazioni raccolte nel corsodell’accertamento, soddisfacendo pertanto i requisiti prescritti dalla normarichiamata. Con il secondo motivo le appellanti avevano dedotto l’incompatibilitàtra la contestazione relativa alla violazione dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000e quella concernente la somministrazione illecita di manodopera, assumendo chela prima presupponesse l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con lacooperativa e la seconda un rapporto sostanzialmente riferibile alla committente.La Corte d’appello ha escluso qualsiasi incompatibilità, rilevando che lacooperativa aveva instaurato rapporti di lavoro subordinato senza rispettare gliobblighi informativi previsti dalla normativa e successivamente aveva trasferito inconcreto il potere direttivo al committente, realizzando così una somministrazioneillecita dissimulata mediante lo schema formale dell’appalto.Con il terzo motivo le appellanti avevano contestato la ricostruzione probatoriaaccolta dal Tribunale, sostenendo che l’istruttoria aveva riguardatoprevalentemente lavoratori appartenenti ad altra cooperativa operante presso ilmedesimo stabilimento. La Corte territoriale ha respinto anche tale censura,osservando che l’indagine ispettiva e l’istruttoria dibattimentale avevanoevidenziato la sottoposizione dei lavoratori della cooperativa al potereorganizzativo della [OSCURATO:SOCIETA], desumibile dall’organizzazione delle giornatelavorative, dalla formazione delle squadre, dall’utilizzo delle attrezzature aziendalidella committente e dalle direttive da questa impartite.La sentenza ha quindi confermato che tali elementi risultavano incompatibilicon un genuino contratto di appalto e integravano, invece, gli estremi dellasomministrazione illecita di manodopera prevista dagli artt. 18 e 29 del d.lgs. n.276 del 2003.4. Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha deliberato il termine di giorni sessanta per il deposito dellamotivazione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.124/2004, deducendo l'invalidità del verbale unico di accertamento per omessaNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026indicazione degli «esiti dettagliati dell'accertamento» e delle «Dfoantati pdui bpbrolivcaa zdioegnlei 02/10/2026illeciti rilevati».Sostengono che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sufficiente ilmero richiamo nel verbale delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, senza chefossero riportati i relativi contenuti né fossero allegati gli elementi istruttori suiquali era stata fondata la contestazione. Secondo le ricorrenti: la finalità dellanorma è quella di consentire al soggetto ispezionato l'effettivo esercizio del dirittodi difesa già nella fase amministrativa; la sola indicazione dell'esistenza delledichiarazioni non soddisferebbe l'obbligo di dettagliare le fonti di prova;l'integrazione probatoria successivamente avvenuta in giudizio non potrebbesanare l'originaria carenza del verbale; nelle ipotesi di riqualificazione dei rapportidi lavoro sarebbe indispensabile una puntuale esposizione degli elementi istruttoriutilizzati.A sostegno della censura le ricorrenti richiamano la circolare ministeriale n.41 del 2010, secondo cui la contestazione ispettiva deve contenere una specificaindicazione delle fonti di prova e delle dichiarazioni raccolte, nonché degli elementidocumentali posti a fondamento della riqualificazione.Assumono pertanto che il verbale ispettivo, mancando di tali elementi,sarebbe invalido e inidoneo a fondare le successive ordinanze-ingiunzione.1.1. Il primo motivo è infondato; esso introduce un'esplicita doglianza diirregolarità dell'atto amministrativo che si discosta dall'ambito valutativo digiudizio inerente alla domanda di accertamento sulla rilevata violazionesanzionata. Sul punto, questa Corte ha precisato che nel giudizio di opposizione aordinanza ingiunzione, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura diprova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 5851del 2024). Dunque, la circostanza che nel verbale mancherebbero, in particolare,le causali di addebito per ciascun lavoratore e gli altri requisiti indicati dall'art. 13co. 1 L. 124/2004, lungi dal rilevare quale causa di illegittimità dell'atto, puòrilevare in sede probatoria in ordine alla valenza e attendibilità del verbale.1.2. Peraltro, questa Corte ha osservato ( Cass n. 23252 del 2024) che iverbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali intema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omessoversamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda laprovenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attestaessere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenzache incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per leNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver Dacactaer ptautbob nliecla czoiornsoe 02/10/2026dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti,la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppuredi presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essereliberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini dellaprova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamentoaddossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatticontestatigli.1.3 - Nel caso in esame, le precedenti fasi di merito hanno valorizzato gli esitidell'accertamento ispettivo. Alla pagina 9, la sentenza impugnata ha specificatoche il verbale unico di accertamento e notificazione riporta “[…] l’elenco degli attie dei documenti esaminati per la definizione degli accertamenti e reca una diffusamotivazione, che fa preciso ed espresso riferimento alle dichiarazioni raccolte,anche se delle stesse non viene trascritto il testo virgolettato”.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2094c.c., dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 edell'art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.).Le ricorrenti deducono che la sentenza sarebbe affetta da insanabilecontraddittorietà per avere contemporaneamente ritenuto: la sussistenza dirapporti di lavoro subordinato tra i soci e la cooperativa; l'esistenza di unasomministrazione illecita di manodopera con trasferimento del potere direttivo incapo alla committente [OSCURATO:SOCIETA]Secondo il ricorso, le due contestazioni sarebbero logicamente incompatibili.Le ricorrenti sostengono che: l'illecito previsto dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000presupporrebbe un potere direttivo esercitato dalla cooperativa datrice di lavoro;la somministrazione illecita disciplinata dagli artt. 29 e 18 del d.lgs. n. 276/2003presupporrebbe invece un potere direttivo esercitato dalla committenteutilizzatrice.Assumono quindi che, una volta accertata la sostanziale riferibilità delrapporto alla committente, le conseguenze sanzionatorie avrebbero dovutogravare esclusivamente sul datore di lavoro effettivo. Contestano inoltre che: laCorte d'appello abbia dato per presupposta la subordinazione dei soci verso lacooperativa; non sia stata svolta alcuna istruttoria specifica diretta ad accertaretale subordinazione; fosse stata, anzi, costantemente sostenuta la naturaautonoma del rapporto dei soci lavoratori.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Da ciò la denunciata contraddittorietà della motivazione e la dedottaviolazione delle disposizioni richiamate.2.1. Il motivo è manifestamente infondato e, per altro verso, privo dispecificità in quanto meramente riproduttivo dell’analogo motivo d’appellorigettato con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata.In particolare, il secondo motivo d'appello è esposto alle pagine 8-9 dellasentenza, laddove, in sintesi, la Corte territoriale respinge la censura affermandoche non esiste incompatibilità tra le due violazioni contestate, poiché: i soci diUniqacoop erano stati assunti nell'ambito di rapporti qualificati come subordinati,con conseguente operatività degli obblighi informativi previsti dall'art. 4-bis deld.lgs. n. 181/2000; successivamente, il potere direttivo sarebbe stato di fattotrasferito alla committente [OSCURATO:SOCIETA], realizzandosi così unasomministrazione illecita di manodopera dissimulata mediante il contratto diappalto; pertanto, secondo la Corte, i presupposti delle due sanzioni possonoconcorrere, perché la prima deriva dall'originario rapporto di lavoro dei soci con lacooperativa, mentre la seconda deriva dall'utilizzo illecito della manodopera daparte della committente.Il ragionamento, che pone l’accento sulla diversità temporale del momento dicommissione degli illeciti, non è certamente viziato da incompatibilità logica coneffetti distorsivi del quadro normativo applicato, né le ricorrenti, limitandosi aribadire il motivo d’appello, si confrontano con tale motivazione.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 29 e dell'art. 18, comma5-bis, del d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.)Le ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto non genuinol'appalto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], innanzitutto,che la motivazione sarebbe apparente, poiché la Corte territoriale si sarebbelimitata ad affermare l'esistenza del potere direttivo della committente senzaindicare quali specifiche risultanze testimoniali avrebbero consentito di pervenirea tale conclusione. Sostengono inoltre che: gran parte dell'istruttoria avrebberiguardato un diverso appalto eseguito dalla cooperativa Artemia; la Corte nonavrebbe distinto le risultanze riferibili a tale diversa realtà da quelle concernenti isoci di [OSCURATO:SOCIETA]; nessun teste avrebbe riferito ordini specifici, coercitivi odirettive operative impartite direttamente da personale della committente ai socidella cooperativa.Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Le ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai finidella configurabilità dell'appalto illecito, non è sufficiente il mero esercizio di poteridi coordinamento o controllo del risultato, occorrendo invece la prova di istruzioniinerenti alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.Sostengono quindi che: l'organizzazione delle giornate lavorative, lacomposizione delle squadre, la comunicazione del fabbisogno di personale el'utilizzo di attrezzature appartenenti alla committente costituiscono elementicompatibili con un appalto genuino e con il fisiologico coordinamento richiesto dagliappalti endoaziendali, senza essere dimostrativi dell'esercizio di un autenticopotere direttivo. Viene inoltre dedotto che l'utilizzo dei mezzi del committente nonè, di per sé, incompatibile con la genuinità dell'appalto, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso.Secondo le ricorrenti, difetterebbe quindi la prova dell'interposizione illecita dimanodopera e la sentenza avrebbe violato i principi elaborati dalla Corte dicassazione in materia di distinzione tra appalto genuino e somministrazioneirregolare.3.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.La sentenza impugnata motiva relativamente alla somministrazione irregolaredi manodopera e alla conseguente non genuinità dell'appalto in due passaggi: ilprimo contiene la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica operata dalTribunale, richiamata dalla Corte; il secondo contiene la motivazione della Corted'appello che conferma tale qualificazione.Quanto agli accertamenti fattuali posti a fondamento della non genuinitàdell'appalto, la sentenza richiama le risultanze istruttorie valorizzate dal Tribunale:«fino al 07 novembre 2019, le prestazioni di lavoro dei soci di “[OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa” presso “[OSCURATO:SOCIETA]” erano organizzate, ogni giorno, suprogramma stilato dall’ufficio di “[OSCURATO:SOCIETA]” medesima»; «MalvicinoStefano (...) stabiliva il numero delle persone necessarie»; «[OSCURATO:PERSONA](...) organizzava le squadre di lavoratori». «Giornalmente il responsabile delmagazzino di “[OSCURATO:SOCIETA]” [OSCURATO:PERSONA] dava disposizioni e impartivadirettive sulle operazioni da svolgere». «Le attrezzature utilizzate per losvolgimento del lavoro appartenevano a “[OSCURATO:SOCIETA]”».«Il numero deilavoratori della coop opponente variava a seconda dei bisogni giornalieri di“[OSCURATO:SOCIETA]”».La motivazione del Tribunale è richiamata dalla Corte integralmente: «Nelcaso di specie, per l’effetto, risulta incontrovertibilmente acclarato che i sociNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026lavoratori della società cooperativa facente capo all’odierna ricorrente, nel periododi riferimento, erano effettivamente inseriti nella struttura organizzativa di“[OSCURATO:SOCIETA]” dai referenti della quale ricevevano le direttive circa il lavoroda svolgere, mentre la prima si limitava alla gestione puramente amministrativadel rapporto associativo (senza, oltremodo, assunzione alcuna del rischio diimpresa relativo al servizio lavorativo offerto alla di essa cliente finale)». «Qualorapertanto l’appaltante comandi direttamente i dipendenti dell’appaltatore (...),sussiste indice rilevante della non autenticità dell’appalto, dovendo il controllodell’appaltante essere relativo all’attività dell’appaltatore e non alle persone daquesti dipendenti». «Il contratto di appalto (...) si distingue dalla somministrazionedi lavoro per l’assunzione da parte dell’appaltante del rischio di impresa». «Nellasomministrazione di lavoro, in altri termini, il potere direttivo è in capoall’utilizzatore, difformemente da ciò che accade nell’appalto, ove è in capoall’appaltatore». «Sussiste tale interposizione anche quando l’appaltatore siadotato di una vera e propria organizzazione d’impresa, ma si limita, in concreto, afornire esclusivamente la manodopera stessa, non assumendo alcun rischioeconomico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto». «Affinchépossa pertanto rilevarsi la genuinità del contratto di appalto, i lavoratori dellastazione appaltante non devono sostituire, e nemmeno confondersi, con quellidella committenza, così che simmetricamente il committente non possa in alcunmodo sostituirsi all’appaltatore riducendolo a mera “entità di trasmissione” delleprerogative datoriali».Nel respingere il secondo e il terzo motivo di appello, la Corte confermaespressamente la qualificazione dell'operazione come somministrazione illecita dimanodopera: «Infatti l’indagine ispettiva ha evidenziato la sottoposizione delpersonale sia della odierna appellante che della società Artemia al potereorganizzativo della società [OSCURATO:SOCIETA] con la conseguente carenza neirelativi appalti dei requisiti che distinguono i medesimi dalla merasomministrazione di manodopera (organizzazione dei mezzi necessari da partedell’appaltatore, esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti deilavoratori utilizzati nell’appalto, assunzione da parte delle società appaltatrici delrischio di impresa)». «Dalla escussione dei testimoni, come riportato in sentenza,è emerso in modo chiaro l’accertamento dell’effettivo potere gerarchico direttivoin capo al committente, desumibile: dalla organizzazione delle giornate lavorative,dalla formazione delle squadre di lavoro, dall’utilizzo dei mezzi propridell’appaltatore».La ratio decidendi della sentenza impugnata può essere sintetizzata nel sensoche l'appalto è stato ritenuto non genuino poiché i lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] eranoNumero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026inseriti nell'organizzazione produttiva della committente Pre.DMaatta L pougbisbtilcicsa, zdioanllae 02/10/2026quale ricevevano direttive operative, mentre la cooperativa svolgeva una merafunzione amministrativa, senza esercitare il potere direttivo né assumere il rischiod'impresa. La Corte ha quindi ritenuto integrati gli estremi della somministrazioneillecita di manodopera, valorizzando l'organizzazione delle giornate lavorative daparte della committente, la formazione delle squadre, l'utilizzo delle attrezzaturedella committente e l'esercizio del potere gerarchico-direttivo in capo aquest'ultima.3.2. La motivazione è pienamente conforme ai canoni interpretativi elaboratiin materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sulla base dellecoerenti acquisizioni probatorie dettagliatamente riferite. In particolare, si è fattocorretta applicazione del principio secondo cui (Cass. n. 12551 del 25/06/2020(Rv. 658115 - 01), in tema di interposizione di manodopera, affinché possaconfigurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1,del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti adalta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stataaffidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraversouna effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento alpotere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi eassunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisareun'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo eorganizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevanteche manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale,fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterlia disposizione del reale datore di lavoro.4. In definitiva, il ricorso va rigettato. Parte ricorrente, in quanto soccombente,deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spesedi questo giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate ed è tenuta alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spesedi giudizio in favore del controricorrente, che liquida in € 2500,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,Numero registro generale 17347/2024 Numero di raccolta generale 26099/2026Numero sezionale 3432/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 26099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris