CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 22177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17120– 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Lodi,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidentepro tempore, elettivamente domiciliato in Lodi , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difes o , giusta procura in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 2 - avverso la decisione n. 10 / 2021 del [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI , depositatail 31/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione n. 10/2021, depositata il 31/3/2021, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha respinto l’impugnazione dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. prot. 1203/CP/dp, pronunciata dal Consiglio dell’ordine di Lodi, che aveva respinto la sua istanza di nuova iscrizione all’albo professionale, da cui era stato cancellato con delibera del 12/3/2020. In particolare, il Consiglio nazionale ha confermato la mancanza dei presupposti per una nuova iscrizione, atteso che la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale definitiva e, come previsto dall’art. 47 del regio decreto n. 2537 del 1925, non è stata provata l’intervenuta riabilitazione, né, alla data della richiesta, era decorso il periodo di due anni dall’intervenuta cancellazione. 4. Avverso questa decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motiv o a cui il C onsiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Lodi ha resistitocon controricorso. Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 3 - 4.1. In data 17/7/2023, il difensore ricorrente ha comunicato l’intervenuto decesso, in data 15/5/2023, dell’arch. Cavanna, chiedendo l’interruzione del giudizio. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha concluso per il rigetto del ricorso, pur rilevando la fondatezzadella denuncia di nullità della decisione per violazione del diritto al contraddittorio. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che l’intervenuto decesso della parte non determina l’interruzione del giudizio perché nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.: queste disposizioni si riferiscono, infatti,ai soli giudizi di merito e nel giudizio di legittimità, il contraddittorio è instaurato con la notifica del ricorso a cui è unicamente affidata la prospettazione delle ragioni di impugnazione, avendo le memorie illustrative e la discussione orale in udienza , seppure rilevanti per l’esercizio di difesa, funzione meramente complementare( tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 2142 del 25/02/1995 ; Sez. 5, n. 12581 del 08/07/2004). 1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la nullità del procedimento per violazione del contradd ittorio processuale, inrelazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, perché il Consiglio ha deciso all’esito di una udienza di discussione del suo ricorso, svoltasi in videoconferenza per l’emergenza sanitaria in corso, senza comunicargli previamente il link Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 4 - di collegamento e l’orario dell’udienza, così impedendogli la partecipazione e consentendola soltanto al Consiglio dell’Ordine di Lodi. 1.1. Il motivo è fondato. Come risulta dall’esame del provvedimento impugnato, l’udienza di trattazione del ricorso del Cavanna avverso il diniego della sua istanza di nuova iscrizione all’Ordine, pronunciato dal Consiglio di disciplina di Lodi, è stata trattata dal Consiglio nazionale in «seduta da remoto», in applicazione dell’art. 221 commi 4 e6 del d.l. 19/05/2020 n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, operante, ratione temporis, ex art.6, comma 1, lettera a) del d.l.1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. In particolare, dopo il deposito delle memorie ex art. 6 del decreto ministeriale 10/11/1948, recante l’«approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti», il Consiglio nazionale ha tenuto la seduta per la trattazione del ricorso, per l’emergenza sanitaria ancora in corso, in videoconferenza , consentendo al difensore del [OSCURATO:PERSONA] di partecipare da remoto ed essere sentito. La stessa possibilità non è stata assicurata all’arch. Cavanna, a cui non è stato comunicato –la circostanza è acclarata tra le parti – il link di collegamento alla videoconferenza. In tal modo, è stato violato il principio di «parità delle armi», garantito dall’art. 111 della Costituzione quale cardine del processo giusto, perché l’arch. Cavanna, non potendo assistere alla discussione, ha perduto una scansione necessaria del contraddittorio. In tal senso Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 5 - non è rilevante che egli non avesse chiesto di essere sentito ex art. 7 d.m. 10/11/1948 citato, perché la sua partecipazione all’udienza è divenuta necessaria, per la regolarità del contraddittorio, a seguito della partecipazione della controparte. Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere dichiarato nullo, in quanto adottato in violazione del principio di contraddittorio. Sul punto, le S.U. di questa Corte, nella sentenza n. 36596 del 25/11/2021, hanno proprio rimarcato che «il testo regolatore della nullità "formale" risiede nell'art. 156, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge". Questa locuzione, al netto dei correttivi dei commi secondo e terzo della stessa norma sulla rilevanza dello scopo dell'atto, suggerisce l'osservazione che il fenomeno della nullità processuale va oltre la mera "inosservanza di forme". Per quanto quello dell'inosservanza della forma (id est, del paradigma) dell'atto sia il terreno naturale della nullità, vi è che un atto processuale può essere formalmente perfetto in rapporto al suo specifico modello legale e tuttavia anche nullo per violazioni di altro genere […] . In questa prospettiva una specifica previsione di nullità neppure è necessaria, perché non può considerarsi indifferente che una potestà decisionale risulti concretizzata quando la legge non lopermette. La sentenza (qui intesa come decisione, n.d.r.) non fa eccezione, nel senso che l'affermazione di insussistenza della potestà di deliberare apre la prospettiva dell'invalidità a prescindere da un aspetto propriamente ''formale".[…] L'art. 111, secondo comma, della Costituzione considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo[…]. …il diritto al contraddittorio è insito nei diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che ilprocesso si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 6 - del contraddittorio. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio.». 3. Dalla fondatezza della censura deriva, pertanto, la dichiarazione di nullità della decisione impugnata. Non risultando necessari –diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente -altri accertamenti di fatto e vertendo la causa su questione di mero diritto, la causa può essere decisa in merito. Sul punto, deve infatti considerarsi che questa Corte, se le questioni dibattute siano di puro diritto e non ricorrano questioni di fatto,può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non soltantodi norme sostanziali ma anche di norme processuali(Cass. Sez. 5, n. 24866 del 20/10/2017; Sez. L, n. 17315 del 19/08/2020): nella specie, invero, controversa è, proprio, l’interpretazione e la portata dell’art. 47 del regio decreto n. 2537 del 23/10/1925, come ampiamente argomentato dallo stesso ricorrente nelle sue memorie illustrative depositate in questa sede di legittimità. Ciò stabilito, l’impugnazione avverso il diniego dell’istanza di nuova iscrizione all’albo è infondata. Occorre premettere che, nella specie, la cancellazione dall’Albo dell’arch. Cavanna è stata disposta dal Consiglio dell’ordine di Lodi con delibera del 5.05.2017, poi confermata con decisione del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti n. 17/2018 del 18.5.2018 , resa irrevocabile con sentenza di questa Corte n. 3059 del 10/02/2020; come risulta dalla decisione qui impugnata, è stata effettuata soltanto all’esito della suddetta sentenza di questa Corte. Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 7 - In particolare, era accaduto che, con sentenza del Tribunale di Trento n.179/14 del 19.02.2014, l’arch. Cavanna era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 646 cod. pen.e condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, per appropriazione indebita commessa nell’esercizio delle sue funzioni di architetto. Come si legge nella sentenza di questa Corten. 3059/2020, la cancellazione è stata ritenuta sanzione necessaria perché le contestazioni mosse al ricorrente in sede penale avevano determinato un forte discredito per la categoria professionale, per avereil ricorrente disatteso l'obbligo di tenere una condotta morale specchiata e considerato altresì che,nonostante la riduzione di pena dovuta al rito abbreviato, l'appropriazione indebita ascritta a Cavanna risultava particolarmente grave, perché commessa con più azioni criminose, legate dal vincolo della continuazione, consumate in occasione dell'incarico conferitogli dal Condominio e il danno patrimoniale cagionato alle parti offeseera di rilevante entità; i fatti non potevano ritenersi estranei allo svolgimento dell'attività professionale, dato che il ricorrente aveva ammesso, nel corso del procedimento, di aver affiancato l'amministratore del Condominio in qualità di tecnico e di essersi relazionato, in tale veste, con l'assemblea, indicando i lavori che sarebbe stato opportuno compiere per mantenere in efficienza l'edificio, per cui l'occasione per diventare successivamente amministratore e porre in essere l'appropriazione indebita era stata fornita proprio dalla sua veste tecnica di architetto, avendo inoltre compensato le somme prelevate dai conti condominiali, con i crediti professionali. Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 8 - È evidente, allora,che, in sede di domanda di nuova iscrizione all’albo conseguente alla cancellazione, non può più discutersi della correttezza della cancellazione. Quel che allora unicamente qui rileva è chela cancellazione sia avvenuta ai sensi dell’art. 46 r.d. n. 2537/1925 , per essere stato l’architetto condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato, come stabilito nel pro vvedi mento disciplinare adottato nel procedimento instaurato all’esito del giudizio penale. Secondo l’art. 47, chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda, nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale. Nella specie, l’arch. C avanna non aveva ottenuto un provvedimento diriabilitazione – che è concessa, ex art. 179 cod. pen., «quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta», ma unicamente un provvedimento di estinzione della pena dal Tribunale di Sorveglianza di Trento, pronunciato soltanto in data 6/12/2019. Correttamente, pertanto, il Consiglio di Lodi ha negato la nuova iscrizione all’albo dell’arch. Cavanna, non risultando il presupposto necessario previsto dalla lettera a) dell’art. 47 dello stesso r.d. n. 2537/1925. Questa preclusione assorbe la rilevanza di ogni altra questione sul numero di anni decorsi dall’effettiva cancellazione. 4. L’andamento dei fatti di causa fonda l’integrale compensazione delle spese, anche di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021n. 17120 sez. S2 - ud. 9 - 2 - 20 2 4 - 9 - La Corte accoglie il ricorso , cassa la decisione n. 10/2021, depositata il 31/3/2021 del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. prot. 1203/CP/dp, pronunciata dal Consiglio d