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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13954/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, osservando che dal compendio probatorio risultava che la condotta contestata al ricorrente era stata diretta contro un atto d'ufficio consistito nel tentativo degli agenti operanti di sedare la lite che lo vedeva protagonista (cfr. pag. 5 sent. impugnata); che, infine, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dal provvedimento impugnato risulta implicitamente motivata la negazione del beneficio richiesto, là dove il giudice del gravame - nell'enunciare le ragioni a sostegno dell'applicazione della recidiva contestata - ha valorizzato le circostanze di tempo e di luogo ed in particolare la reazione ingiustificata dell'imputato nei riguardi dei titolari del bar e delle altre persone presenti, tale da creare un pericolo per l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, osservando che dal compendio probatorio risultava che la condotta contestata al ricorrente era stata diretta contro un atto d'ufficio consistito nel tentativo degli agenti operanti di sedare la lite che lo vedeva protagonista (cfr. pag. 5 sent. impugnata); che, infine, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dal provvedimento impugnato risulta implicitamente motivata la negazione del beneficio richiesto, là dove il giudice del gravame - nell'enunciare le ragioni a sostegno dell'applicazione della recidiva contestata - ha valorizzato le circostanze di tempo e di luogo ed in particolare la reazione ingiustificata dell'imputato nei riguardi dei titolari del bar e delle altre persone presenti, tale da creare un pericolo per l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sten
Sentenza Cassazione n. 13954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris