Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 43665/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 19/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Milano, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti del'odierno ricorrente, imputato del delitto di danneggiamento aggravato, applicando la pena di anni uno di reclusione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il giudice, nell'applicare la pena, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 5777 del 27/03/1992, Rv. 191135; Sez.

U., n. 10372 del 27 settembre 1995, Rv. 202270; Sez.

U., n. 20 del 27/10/1999, Rv. 214637).

Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato.

Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Rv. 236622).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 19/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Milano, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti del'odierno ricorrente, imputato del delitto di danneggiamento aggravato, applicando la pena di anni uno di reclusione. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il giudice, nell'applicare la pena, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, Rv. 191135; Sez. U., n. 10372 del 27 settembre 1995, Rv. 202270; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Rv. 214637). Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 43665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris