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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47141/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato - applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva reiterata specifica e quindi riducendo la pena - la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dei nn. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen. nonché dalla recidiva reiterata specifica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il reato è stato commesso il 27 novembre 2009 ed il termine minimo di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. è pari alla durata della pena edittale di anni 13 e mesi quattro di reclusione (anni dieci aumentati di un terzo per effetto della recidiva reiterata da calcolarsi nella misura massima di un terzo ex art. 63, quarto comma, cod. pen.) e deve essere aumentato di due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen. e quindi ad anni ventidue, mesi due e giorni venti, cosicché risulta evidente che il termine massimo non è ancora decorso; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che sole l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e nel caso di specie la pena risulta inferiore alla media edittale e comunque la Corte di merito ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 'in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato - applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva reiterata specifica e quindi riducendo la pena - la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dei nn. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen. nonché dalla recidiva reiterata specifica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il reato è stato commesso il 27 novembre 2009 ed il termine minimo di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. è pari alla durata della pena edittale di anni 13 e mesi quattro di reclusione (anni dieci aumentati di un terzo per effetto della recidiva reiterata da calcolarsi nella misura massima di un terzo ex art. 63, quarto comma, cod. pen.) e deve essere aumentato di due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen. e quindi ad anni ventidue, mesi due e giorni venti, cosicché risulta evidente che il termine massimo non è ancora decorso; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che sole l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e nel caso di specie la pena risulta inferiore alla media edittale e comunque la Corte di merito ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 'in favore della Cassa delle ammende. Cos
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