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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 02851/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5504-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72 SC.

A INT. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 05504 sez.

M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato previamente che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sebbene nel precedente grado di merito non consti che l'amministrazione intimata fosse stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato competente per territorio; che, di conseguenza, la notificazione, essendo comunque avvenuta nei confronti del soggetto passivamente legittimato, deve ritenersi affetta da mera nullità, onde se ne deve disporre la rinnovazione a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. in assegnando termine.

PQM Ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti della Prefettura di Roma entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5504-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72 SC. A INT. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 05504 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato previamente che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sebbene nel precedente grado di merito non consti che l'amministrazione intimata fosse stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato competente per territorio; che, di conseguenza, la notificazione, essendo comunque avvenuta nei confronti del soggetto passivamente legittimato, deve ritenersi affetta da mera nullità, onde se ne deve disporre la rinnovazione a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. in assegnando termine. PQM Ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti della Prefettura di Roma entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
Sentenza Cassazione n. 02851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris