CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37297/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (POLONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (POLONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/10/2019 della CORTE APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, limitatamente ai preziosi rinvenuti nei locali delle società, di [OSCURATO:PERSONA]; e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUBEN D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la memoria presentata dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato, in relazione al primo motivo di ricorso, che la Corte di Appello di Genova ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo del decreto impugnato (così accogliento in parte qua il gravame) e ha chiesto, nel caso di pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; - le memorie di replica presentate dall'[OSCURATO:PERSONA] PISCHEDDA che: • nell'interesse di RUBEN D'[OSCURATO:PERSONA], ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dei ricorso; • nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito la tardività della requisitoria del Procuratore generale e, in subordine, ha contestato la fondatezza di quanto in essa esposto, insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 17 settembre 2021 (dep. il giorno 16 dicembre 2021) la Corte di Appello di Genova - a seguito del gravame interposto dal Pubblico Ministero e dai proposti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonché dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma del decreto in data 2 ottobre 2019 del Tribunale di Genova: - ha revocato la confisca della quota del 31,4% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intestata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e dell'immobile sito in Genova, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 4, intestato alla stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ordinanza della stessa Corte di appello, in data 9 marzo 2022, dep. il 10 marzo 2022, che ha corretto l'errore materiale nel dispositivo del decreto impugnato, nel senso che con esso è stata disposta la revoca in toto della confisca dell'immobile e non limitatamente alla quota di proprietà del 92,42%); - ha rigettato la richiesta di revoca della confisca avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti nel giudizio di secondo grado); - ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado che - per quel che qui rileva - aveva disposto la confisca di: • due immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; tre immobili di proprietà dell'IMMOBILIARE D'ARCHI s.r.I., cinque immobili (uno per la quota del 96,17%) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], un immobile di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; • delle seguenti imprese (rectius: del compendio aziendale e delle quote di quelle costituite in forma di società): impresa individuale esercitata da Inna KUZMINA, impresa individuale esercitata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., IMMOBILIARE D'ARCHI s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ad eccezione della quota restituita a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; • dei seguenti veicoli: un'autovettura e un motociclo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], una autovettura di proprietà di Vladislav KUZMIN, due autovetture di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei proposti e dei terzi interessati per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo, con il quale è stata prospettata la violazione degli artt. 1 e 24 d. Igs. 159/2011, in ragione dell'errata perimetrazione dell'arco temporale nel quale il ricorrente sarebbe stato un soggetto portatore di pericolosità sociale generica. 2.2. Nell'interesse della proposta [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK sono stati presentati due motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, poiché sarebbe stata ritenuta la pericolosità sociale generica della proposta in assenza dei presupposti previsti dalla legge; nonché la violazione dell'art. 125,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alle censure prospettate con il primo motivo di appello. 2.2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), e 24 d. Igs. 159/2011, in ordine alla confisca delle quote (e dei relativi beni aziendali) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nonché la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a cagione della mancanza assoluta di motivazione su quanto allegato con la memoria depositata dalla difesa. 2.3. Nell'interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati quattro motivi.2.3.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione degli artt. 7, comma 4-bis, d. Igs. 159/2011, 6 Carta E.D.U., 111 Cost, 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. e la conseguente lesione del diritto di difesa, a causa della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dal proposto; e la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., poiché in parte qua la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente. 2.3.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, poiché sarebbe stata ritenuta la pericolosità sociale generica del proposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge; nonché la violazione dell'art. 125,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alle censure prospettate con l'atto di appello. 2.3.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 4, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, 512-bis cod. pen. poiché sarebbe stata ritenuta la pericolosità sociale qualificata del proposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge; nonché la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alle censure prospettate con l'atto di appello. 2.3.4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, lett. a), e 24 d. Igs. 159/2011, in ordine alla confisca di tutte le quote e dei complessi aziendali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della L.T.G. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi. 2.4.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 26 d. Igs. 159/2011 e l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato la confisca per la quota del 7,58% dell'immobile sito in Genova, via Brigate partigiane nn. 4/10. 2.4.1.1. Con memoria del 7 giugno 2022, il ricorrente ha rappresentato che: - con provvedimento del 9 marzo 2022 (dep. il 10 marzo 2022) la Corte di Appello di Genova ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo del decreto impugnato, nel senso che con esso è stata disposta la revoca della confisca e la restituzione in toto e non «nei limiti del 92.42%» del menzionato immobile sito in Genova, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, piano 3°, int. 10, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- dunque, in parte qua sarebbe stato accolto il gravame e il provvedimento di correzione non è stato impugnato (tanto che la Corte di Appello ha dato corso alla sua esecuzione); - avrebbe trovato conferma la fondatezza del primo motivo di ricorso; dunque, qualora si ritenesse l'inammissibilità di esso per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente non dovrebbe essere condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. 2.4.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'assenza di motivazione del decreto impugnato nella parte in cui, «almeno per la quota del [OSCURATO:PERSONA]» avrebbe implicitamente confermato la confisca dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rinvenuti all'atto dell'esecuzione del sequestro. 2.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati tre motivi di ricorso. 2.5.1. Con il primo motivo è stata prospettata l'inesistenza della motivazione, la violazione degli artt. 7 e 23 d. Igs. 159/2011 in relazione alla denunciata nullità dell'ordinanza in data 12 giugno 2019 con la quale il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie della difesa. 2.5.2. Con il secondo motivo si è assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inesistente e in violazione dell'art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011. 2.5.3. Con il terzo motivo si è dedotta l'inesistenza della motivazione del provvedimento impugnato e la violazione degli artt. 23, 24 e 26 d. Igs. 159/2011. 2.6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati tre motivi di ricorso. 2.6.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 19, comma 3, 23 e 24 d. Igs. 159/2011, nella parte in cui si è ritenuto che i beni intestati alla ricorrente siano nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2.6.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 19, 20, 24 e 26 d. Igs. 159/2011, in relazione alla ricostruzione della posizione economica della ricorrente; e la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione con la quale sono state disattese le allegazioni del consulente tecnico di parte. 2.6.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. 159/2011, e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui è stata disposta la confisca (di due immobili, di quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo compendio aziendale, e della quota di un proprietà di un ulteriore immobile), omettendo di valutare gli elementi probatori addotti dalla difesa, al punto da incorrere in una motivazione apparente. 2.7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi. 2.7.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 20 e 26 d. Igs. 159/2011 e si è assunto che la motivazione del decreto impugnato, che ha confermato la confisca dei preziosi di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato la titolarità, sarebbe apparente ed avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive. 2.7.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 20 e 26 d. Igs. 159/2011, assumendo che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova da parte dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione. 2.7.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione degli artt. 20 e 26 d. Igs. 159/2011, deducendo che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in tema di ragionevolezza temporale tra l'acquisto del beni e manifestazione di pericolosità. 2.7.4. Con il quarto motivo sono stati addotti la violazione degli artt. 7, comma 4-bis, d. Igs. 159/2011, 6 Carta E.D.U., 11 Cost, 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. e la lesione del diritto di difesa, per la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati dalla difesa; nonché la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adducendo che in parte qua la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente. 2.8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati, con il medesimo atto, tre motivi. 2.8.1. Con il primo motivo, in relazione alla confisca di taluni preziosi di cui i ricorrenti hanno affermato di avere la disponibilità, è stata prospettata la violazione degli artt. 20 e 26 d. Igs. 159/2011 e si è assunto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente, 2.8.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 20 e 26 d. Igs. 159/2011, assumendo che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova da parte dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione. 2.8.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione degli artt. 20 e 26 d. Igs. 159/2011, deducendo che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in tema di ragionevolezza temporale tra l'acquisto del beni de quibus e manifestazione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], .loanna GOLABEK, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.È, altresì, inammissibile il quarto motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Sono invece fondati, nei limiti che si chiariranno, il primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rimanendo assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; e il primo motivo di ricorso articolato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento dei residui motivi 1. Deve in primo luogo osservarsi che - come rappresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la requisitoria del Procuratore generale è stata presentata il giorno 8 giugno 2022 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 23 giugno 2022, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: delle relative argomentazioni e conclusioni, dunque, il Collegio non terrà conto (cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). 2. Al fine di provvedere, deve poi considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 — 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 3. Con l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si è assunto che la non corretta interpretazione degli artt. 1, lett. a) e b), d. Igs. 159/2011 avrebbe condotto a un'indebita dilatazione del concetto di pericolosità generica, erroneamente estesa al periodo compreso tra il 1978 e il 2000 in assenza dei requisiti previsti dalla legge (come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità), che avrebbe determinato l'ablazione di taluni immobili (segnatamente quelli siti in Tassello, di cui ai nn. 1, 2 e 6 del decreto di primo grado) acquistati dal proposto (tra il 1° dicembre 1979 e il 26 aprile 1983) in un periodo nel quale non poteva ritenersi socialmente pericoloso. Più in particolare, il decreto impugnato non avrebbe fornito un'effettiva risposta alla specifica doglianza sul punto, valorizzando: la condanna irrevocabile per ricettazione riportata dal D'[OSCURATO:PERSONA] nel 1986, la gestione di un'agenzia di prestiti su pegno fittiziamente intestata alla madre Letteria ANDRONACO dal 28 giugno 1979 (non considerando che l'intestazione alla madre era dovuta al fatto che nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] era stato levato un protesto; né che, comunque, essa ha iniziato ad essere effettivamente proficua solo dall'anno successivo) e i numerosissimi procedimenti penali instaurati a carico del D'[OSCURATO:PERSONA] dalla seconda metà degli anni '80 fino al 2010; e ciò per affermare che egli fosse dedito alla commercializzazione di oggetti preziosi anche di provenienza illecita mediante attività truffaldine, rimarcando la sproporzione tra le sue entrate e le spese sostenute tra il 1976 e il 1996 e ribadendo pure quanto espresso sul punto dal Tribunale. Tuttavia: - già il primo Giudice aveva escluso che potesse costituire espressione di pericolosità la gestione dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], poiché le evasioni fiscali accertate tra il 1976 e il 1979 non avevano natura delittuosa; - ciononostante, tali elementi sarebbero stati presi in considerazione, così incorrendo nella violazione di legge oggetto di censura, dato che l'evasore fiscale (come chiarito dalla giurisprudenza) non è ex se annoverabile tra i soggetti passibili di misura di prevenzione se il suo agire non ha costituito delitto;- sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero valorizzato, al fine di affermare la pericolosità società del proposto, lo svolgimento di un'attività lecita (o comunque di cui non si è dimostrata l'illiceità), ossa l'agenzia dei pegni, peraltro diversa da quella di commercializzazione di preziosi da lui svolta successivamente (in quanto sarebbe pacifico che solo dal 1984 egli ha cercato di intraprendere tale attività in difetto di autorizzazione e che la prima società di cui si è avvalso a tal fine, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stata costituita il 12 ottobre 1989); - dunque, nel decennio compreso tra il 1979 e il 1989 non vi sarebbero elementi da cui desumere che il D'[OSCURATO:PERSONA] vivesse dei proventi di attività illecite (tanto che non gli è stato mosso in sede penale alcun addebito per illeciti tributari e lo stesso Collegio di primo grado ha rilevato che i procedimenti relativi a periodi successivi al 1 dicembre 1997 si erano conclusi con il c.d. condono tombale); - la rilevata sproporzione tra le sue entrate e gli impieghi non era in questa prospettiva significativa; - nel periodo in discorso, quindi, il proposto avrebbe riportato un solo precedente per ricettazione relativo a un unico episodio avvenuto il 23 giugno 1981 (e non anche a più fatti, come erroneamente ritenuto dai Giudici di merito), valorizzato in violazione di princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, senza apprezzarne la valenza e la capacità di denotare serialità e dunque l'attitudine a porsi come elemento inziale di una sequenza; sotto tale profilo, infatti, si sarebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da tale SALVATI il 7 luglio 1981, inutilizzabili (poiché assunte in assenza del difensore, nonostante egli si fosse autoaccusato di un furto, e senza contraddittorio, generiche, connotate da astio e funzionali ad ottenere benefici), nonché - nonostante i princìpi posti dalla giurisprudenza - alle indagini condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Genova nel 1981, ossia a informative che non hanno avuto alcun epilogo e inidonee ad attribuire al proposto traffici delittuosi; - la Corte di appello, genericamente ed erroneamente, avrebbe fatto riferimento a numerosi procedimenti penali instaurati tra la metà degli anni '80 e il 2010, poiché oltre alla condanna per ricettazione, risulterebbe solo un procedimento penale archiviato per prescrizione (senza che il D'[OSCURATO:PERSONA], peraltro, escusso in quella sede come persona informata sui fatti, abbia potuto interloquire), neppure esaminato dalla Corte di appello (ma solo dal Tribunale) e relativo a una denuncia di Rosaria TORRE per un fatto del 1989; e nel resto risulterebbero solo procedimenti di molto successivi al periodo compreso tra il 1970 e il 1980; - dunque, a tutto concedere, l'illiceità dell'agire del D'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe farsi risalire al 1984 (se non anzi al 1989 o al 2000). 3.1. Il motivo in esame è inammissibile.Al di là dell'erroneo richiamo della difesa al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019), deve anzitutto rilevarsi che la motivazione del decreto impugnato, relativa alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente ablazione disposta nei suoi confronti, non è apparente. La Corte di appello - a fronte del gravame che non aveva censurato in maniera puntuale il decreto di primo grado in ordine al tempus della pericolosità del proposto (essendosi limitato ad evidenziare il numero limitato, la collocazione cronologica e la scarsa capacità dimostrativa dei suoi precedenti rispetto alla disponibilità in capo al D'[OSCURATO:PERSONA] di ingenti capitali illeciti, oltre a far riferimento alle entrate derivanti da evasione fiscale oggetto di condono) - ha richiamato e condiviso la motivazione della decisione del Tribunale che - per quel che qui rileva in relazione alla prospettazione del ricorrente - aveva esposto le ragioni da cui aveva tratto che già con l'agenzia di pegno in discorso (avviata nel giugno del 1979 e prima della commissione del reato di ricettazione del 1981) il D'[OSCURATO:PERSONA] abitualmente ponesse in essere condotte di ricettazione (alla luce degli atti del procedimento definito con la condanna per tale reato, nonché da elementi emersi da indagini svolte illo tempore). Sotto tale profilo, le dichiarazioni del SALVATI non sono state richiamate soltanto ex se ma, anche in relazione a quanto ritenuto nella una sentenza irrevocabile che lo ha ritenuto attendibile (richiamata in parte qua già dal decreto di primo grado) e poi valorizzando, come anticipato, elementi di riscontro. Si tratta, dunque, di elementi ritualmente apprezzati dai Giudici di merito (cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.), il che è a dirsi a fortiori alla luce delle apodittiche e generiche censure difensive, che non considerano neppure le dichiarazioni confessorie del D'[OSCURATO:PERSONA] pure poste a sostegno della decisione. Dunque, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione del decreto impugnato sia apparente. Inoltre, è del tutto generico allorché si è doluto dell'apprezzamento di elementi tratti da informative di polizia, il che esime da ulteriori considerazioni sul punto (fermo restando, comunque, quanto si osserverà appena oltre in ordine agli elementi passibili di valutazione da parte del giudice della prevenzione allorché si esaminerà il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK). Qui basti aggiungere che, nel resto il ricorso, ha finito col dedurre irritualmente un vizio di motivazione e prospettare un diverso apprezzamento di elementi di fatto. 4. I due motivi di ricorso presentati nell'interesse della proposta [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK possono essere trattati congiuntamente.4.1. Con il primo motivo - relativo all'attribuzione alla ricorrente di una pericolosità sociale generica - la difesa ha rappresentato di aver denunciato (con il primo motivo di appello) che il Tribunale aveva qualificato la proposta persona socialmente pericolosa in violazione dei canoni posti dalla Corte costituzionale nella sentenza 24/2019, in particolare poiché: - il giudizio si era fondato su una piattaforma conoscitiva nella quale difettavano pregressi accertamenti in sede di cognizione ordinaria nel rispetto del contraddittorio, essendo stati valutati per la prima volta nel giudizio di prevenzione atti acquisiti nell'ambito di un procedimento penale ma mai transitati nella fase processuale, nonostante la ricorrente abbia riportato una sola condanna a pena pecuniaria per una contravvenzione; - in ogni caso, i fatti in discorso non sarebbero stati idonei a fondare la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK, in ragione della loro marginalità e della scarsa incidenza di essi nel suo complessivo contegno di vita; - la perinnetrazione temporale sarebbe stata dilatata sino a comprendere l'intera esperienza lavorativa della donna. La Corte territoriale, in relazione a dette allegazioni, avrebbe reso una motivazione apparente non solo per gli argomenti impiegati (circolari e presuntivi se non congetturali), ma anche perché avrebbe omesso di esprimersi su quanto puntualmente dedotto con una memoria difensiva (depositata il 3 settembre 2020). Inoltre, a censura del provvedimento di secondo grado, il ricorso ha rassegnato che: - in materia di pericolosità generica, come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, la pericolosità sociale del proposto non potrebbe essere affermata sulla scorta di meri indizi, una sentenza di proscioglimento nel merito impedirebbe di porre il fatto che ne è stato oggetto a fondamento della qualificazione di un soggetto come socialmente pericoloso, ed occorrerebbe un pregresso accertamento in sede penale; tuttavia, la Corte di appello, avrebbe posto a indice rivelatore della pericolosità della GOLABEK talune vicende afferenti a procedimenti penali instaurati a carico di ignoti ovvero definiti con archiviazione o con sentenza predibattimentale di improcedibilità, esprimendosi sul punto in maniera lapidaria sulle deduzioni difensive e finendo col trasformare il procedimento di prevenzione in un giudizio di cognizione relativo a fatti valutati per la prima volta secondo uno schema processuale dissonante rispetto al principio del giusto processo; - sarebbe stata attribuita capacità rappresentativa a tali fatti, senza argomentare in alcun modo rispetto a quanto analiticamente rassegnato con la memoria difensiva che ne conteneva una analitica confutazione (e che, come si evincerebbe con chiarezza dalla motivazione del decreto impugnato, non sarebbe stata vagliata) e, comunque, richiamando in maniera del tutto generica l'esito di attività di intercettazione (quantunque in atti vi siano soltanto i brogliacci formati dalla polizia giudiziaria nel fascicolo n. 5061/2013 R.G.N.R. e non le trascrizioni o il supporto sul quale sono riversate le registrazioni, ossia elementi che non possono essere un'adeguata rappresentazione dei dialoghi, i quali peraltro hanno coperto un brevissimo arco di tempo) e di accertamenti tributari (quantunque nel fascicolo non siano presenti accertamenti relativi a procedimenti tributari a carico della proposta e tanto meno relativi a reati tributari a lei ascritti, ossia difettino elementi utili per affermarne la pericolosità sociale; tanto che il tema dell'evasione fiscale nel decreto impugnato è richiamato «in forma collettiva» senza attribuirlo alla GOLABEK); dunque, non ricorrerebbero gli elementi per affermare che ella, in un significativo arco temporale, abbia posto in essere delitti che hanno generato profitti (che ne hanno costituito l'unico reddito o una componente significativa di esso); - difetterebbe del tutto la verifica della perimetrazione temporale necessaria per disporre la confisca, fondata in maniera presuntiva e congetturale sulle ricostruzione contabile della polizia giudiziaria, palesemente inattendibile (quantomeno perché ha preso in considerazione un arco temporale più ampio rispetto a quello indicato dal Tribunale nel periodo che va dal 2002 al 2016), senza considerare neppure l'astratta incidenza economica dei redditi regolarmente dichiarati dalla proposta e richiamando, invece, acriticamente quanto ritenuto dal Tribunale nonché indicando il dies a quo della pericolosità nel 10 gennaio 2002 (data dell'instaurazione di un procedimento iscritto a carico di ignoti da cui emergerebbe solo un indefinito coinvolgimento della proposta) ad onta della sua sostanziale incensuratezza e ancor più alla luce dell'ampio periodo in discorso; sottoponendo a confisca le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I da lei acquistate nel 2004, alla luce dei dati emersi nel citato procedimento del 2013, sempre senza argomentare su quanto esposto nella memoria difensiva del tutto preterm essa. 4.2. Con il secondo motivo - relativo alla confisca delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - la difesa ha dedotto che sarebbe stata del tutto trascurata l'allegazione (contenuta nella memoria depositata il 3 settembre 2020) secondo cui il Tribunale, pur avendo dato conto dell'origine lecita delle somme utilizzate per la costituzione dell'ente, ne avrebbe disposto la confisca poiché impiegato dalla GOLABEK per porre in essere la attività illecite per cui è stata ritenuta socialmente pericolosa. La Corte di appello avrebbe reiterato l'errore, nonostante in sede di prevenzione siano passibili di confisca i beni acquistati dal soggetto pericoloso - in un momento correlato a tale pericolosità - con una provvista incompatibile con i suoi introiti leciti; e non varrebbe in senso contrario la detta argomentazione, fondata sull'illecito utilizzo di tale società quale veicolo per la consumazione di truffe contrattuali, non solo perché si tratterebbe di un argomento incompatibile con la finalità della misura patrimoniale (che non dovrebbe essere preventiva) ma anche con il fatto che al terzo interessato Nicola [OSCURATO:PERSONA] (marito della proposta) la stessa Corte ha restituito integralmente le quote di partecipazione nella società in discorso, che escluderebbe la dimensione immanentemente illecita della compagine. 4.3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Questa Corte, anche successivamente alla pronuncia costituzionale invocata dalla ricorrente, ha chiarito che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva, nell'avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituisce la prima fase (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 4), il giudice della prevenzione anche nei casi di pericolosità generica: - «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che ha puntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»); - «può valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [...] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372); - «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802). La prospettazione difensiva è allora con evidenza erronea, poiché correttamente il Giudice delle prevenzione può avere riguardo - con i limiti predetti - agli elementi tratti anche da procedimenti penali pendenti (ivi compresi quelli in fase di indagine) ovvero archiviati, senza che vi sia alcun vulnus al diritto di difesa del proposto che, proprio nel giudizio di prevenzione, ben potrà addurre gli elementi di prova contraria a quelli tratti da detti procedimenti, oltre che argomentare in ordine a essi, in ipotesi confutandone la portata rappresentativa al fine della sua qualificazione come persona socialmente pericolosa (Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, Costa, Rv. 267058). Dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, i Giudici di merito, al fine di qualificare la GOLABEK come persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa nonché soggetto indiziato delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512- bis cod. pen.) hanno avuto correttamente riguardo agli elementi di fatto tratti dai procedimenti penali instaurati nei suoi confronti per reati lucrogenetici, facendo espresso ed analitico riferimento alle condotte delittuose emerse nel corso di essi (ivi comprese quelle per cui è intervenuta archiviazione per difetto della condizione di procedibilità) e al lasso di tempo in cui ella ha agito, valorizzando pure le dichiarazioni accusatorie del proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (padre della GOLABEK) e quelle della stessa GOLABEK con cui il ricorso non si confronta; nonché il contenuto delle conversazioni intercettazioni (e segnatamente quelle intrattenute proprio dalla GOLABEK). Sulla base di detti elementi, dunque, la ricorrente è stata ritenuta socialmente pericolosa (peraltro, in via prudenziale), dall'anno 2002 (proprio valorizzando le dichiarazioni del padre della ricorrente), non difettando affatto la verifica del tempus della sua pericolosità. Con evidenza, allora, non ricorre una motivazione apparente, che non può ravvisarsi neppure in relazione al dedotto mancato vaglio della memoria difensiva, che può rilevare in sede di legittimità come vizio di motivazione (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01) e quindi non può essere ritualmente dedotto nel presente procedimento di prevenzione. Quanto, infine, alla statuizione di confisca delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella titolarità della GOLABEK e dell'intero compendio dei beni aziendali di essa, il ricorso è inammissibile perché ha travisato - e non anche censurato compiutamente, nei limiti qui consentiti - la decisione impugnata, la quale è pervenuta alla detta ablazione, dopo aver dato conto delle modalità operative illecite poste in essere dalla proposta mediante essa - alla luce dell'incidenza di esse nei profitti illeciti dell'ente, ossia in quanto «impresa illecita» (cfr. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225 - 07: «la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti»). 5. Con il primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato di aver dedotto con il primo motivo di gravame la nullità derivata del provvedimento di primo grado, a causa della nullità dell'ordinanza in data 12 giugno 2019 con la quale il Tribunale ha rigettato tutte le istanze istruttorie avanzate nell'interesse dello stesso proposto, relative a profili non secondari per apprezzarne l'asserita pericolosità, e in particolare: - l'espletamento di una perizia contabile relativa ai redditi e all'attività delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., L.T.G. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; l'audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., richieste rigettate affermando che il proposto, nel tempo trascorso dal sequestro - circa due anni e mezzo - avrebbe potuto «acquisire e produrre un proprio elaborato contabile», così introducendo una non consentita gerarchia tra le fonti di prova ed erroneamente ritenendone la non necessità ai fini della decisione; - l'espletamento di una perizia gemmologica sui preziosi in sequestro per conoscere l'incidenza economica della pratica commerciale ritenuta scorretta sulla condotta di vita commerciale e imprenditoria del proposto, richiesta rigettata in ragione dell'ampio lasso di tempo decorso tra le pratiche truffaldine il giudizio di prevenzione, così attribuendo rilevanza in peius al decorso del tempo rispetto al diritto di difesa e non tenendo conto del fatto che i preziosi erano sottoposti a cautela e nel procedimento penale instaurato in concomitanza con quello di prevenzione e il Pubblico ministero aveva svolto alcune verifiche su tali beni; - l'audizione di cinque acquirenti che non avevano reputato di essere stati danneggiati dalle vendite de quibus, sempre al fine di circoscrivere le pratiche truffaldine, ritenuta superflua in ragione del gran numero di soggetti che verserebbero in una situazione opposta; - la deposizione del consulente contabile, non ammessa nel presupposto, le cui ragioni non sono state esplicitate, che avrebbe dovuto deporre in relazione a scritture contabili inattendibili. Sul punto la Corte di appello avrebbe disatteso il gravame aderendo acriticamente alle argomentazioni spese dal Tribunale e, dunque, avrebbe reso , una motivazione apparente e comunque in contrasto con i princìpi in tema di diritto alla prova nel procedimento di prevenzione già espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 5.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché manifestamente infondato. Non vi è dubbio che, nel procedimento di prevenzione, il proposto (e il terzo interessato) abbiano il diritto di difendersi provando, come ha già chiarito la giurisprudenza di questa Corte, che - anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella costituzionale - ha chiare lettere affermato che, pur la diversità di struttura e di finalità rispetto al processo penale, «non è discutibile che si tratti di procedimento giurisdizionale, sottoposto al rispetto di principi fondamentali del processo penale e qualificato come tale», ivi compreso - per quanto qui di interesse - il contraddittorio e l'inviolabilità del diritto di difesa (Sez. 1, n. 49180/2016, cit., che ha condivisibilnnente richiamato Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606). Si è al contempo ribadito che nel procedimento di prevenzione «non sono applicabili le norme sulla mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) e sul diritto dell'imputato all'ammissione della prova a discarico sui fatti oggetto di prova a carico, poiché, a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il diritto all'ammissione alla prova a discarico è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257542; Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309; Sez. 3, n. 1779 del 12/08/1993, Cova, Rv. 195977), fermo restando che «il diniego di tali mezzi, se non supportato da alcuna motivazione, oppure da motivazione incongrua ed irragionevole perché elusiva delle norme positive generali quali l'art. 666 cod. proc. pen.» - norma cui il d. Igs. 159/2011 fa rimando - «e di quelle specificamente riguardanti la posizione del terzo, sostanzia dunque il vizio di violazione di legge deducibile quale motivo di ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 49180/2016, cit.). Ciò, tuttavia, non equivale ad escludere il potere, sempre attribuito al giudice di merito, di valutare se ricorrono i presupposti per ammettere una prova, oggi espressamente disciplinato dall'art. 7, comma 4-bis, d. Igs. 159/2011 («Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»; cfr. già Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585 - 01, che pure argomenta in relazione al disposto dell'art. 190 cod. proc. pen.). In conclusione, nel procedimento di prevenzione, se i Giudici di merito rendono una motivazione che dia conto della irrilevanza o della superfluità della prova richiesta, non può ricorrere una violazione di legge violazione di legge e rimane il vizio di motivazione. I -' Ebbene, al riguardo è dirimente considerare che la Corte territoriale, nel condividere il diniego delle ammissione delle dette prove da parte del Tribunale, ha ribadito la superfluità delle stesse indicando plurimi elementi in tal senso, richiamando non soltanto l'ampio lasso di tempo trascorso dai fatti in discorso in relazione alla chiesta perizia gemmologica, ma evidenziando come il compendio sulla scorta del quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto socialmente pericoloso era già costituito da un coacervo corposo di elementi, relativi proprio ai detti temi di prova, e costituiti dalle dichiarazione del padre [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (relative proprio all'abituale vendita di beni a prezzo superiore al loro valore commerciale, alle captazioni, ivi comprese nel corso delle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento alle modalità ingannevoli di presentazione dei gioielli, e alle numerose dichiarazione degli acquirenti e, in ordine alla perizia gennnnologica, soggiungendo pure, in relazione alle dette cessioni fraudolente di beni, i princìpi di questa Corte in materia di truffa contrattuale (Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Fiorilli, Rv. 274251 - 01). 6. Con il secondo motivo la difesa ha rappresentato di aver denunciato con il gravame che il Tribunale avrebbe tratto gli elementi sulla scorta dei quali ha qualificato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] quale soggetto portatore di pericolosità generica da materiale investigativo mai sottoposto al vaglio dibattimentale e al contraddittorio in violazione dei canoni posti dalla Corte costituzionale nella sentenza 24/2019 e in maniera inconciliabile con il vigente assetto normativo, in forza del quale occorrerebbe invece un pregresso accertamento da parte del giudice penale e non sarebbero sufficienti, in materia di pericolosità generica, meri indizi, da cui trarre che il proposto (nella specie, ad oggi incensurato) sia un soggetto abitualmente viva almeno in parte dei proventi di attività delittuosa. Sotto tale profilo la Corte di merito avrebbe rimandato a un passo della motivazione relativa alla proposta GOLABEK (sorella di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), inidoneo a confutare gli argomenti difensivi sul punto (e che in sostanza ha fatto riferimento a una massima giurisprudenziale inconducente); dunque, la motivazione sarebbe apparente. Inoltre, sarebbero stati richiamati procedimento penali per lo più definiti con provvedimento inaudita altera parte, nei quali il D'[OSCURATO:PERSONA] (in atto neppure rinviato a giudizio a seguito dell'annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso nel proc. n. 5061/2013 R.G.N.R.) non ha potuto esplicare alcuna difesa; in particolare, in violazione di legge, i fatti delittuosi sarebbero stati ricostruiti con il richiamo alla sola querela della persona offesa, resa in procedimenti archiviati, senza replicare alle allegazioni difensive e - come esposto - senza ammettere i mezzi di prova richiesti; e, quanto al provvedimento impugnato, mediante l'acritico richiamo del decreto del Tribunale, senza compiutamente argomentare sulla configurabilità in termini di delitto dell'attività illecita ascritta al proposto (richiamando anche fatti non integranti reato, in maniera indeterminata), sull'abitualità di essi (senza tenere conto che l'attività commerciale del proposto era lecita e le ipotesi delittuose in discorso ne avrebbero costituito una frazione marginale e sono state erroneamente elevate a «punta di un iceberg», senza puntualizzarne la dimensione economica rispetto alle entrate di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e in forza asserti probabilistici e generici), erroneamente ricostruendo il profitto delle truffe contrattuali ed anzi ritenendo non rilevante l'accertamento in discorso, infine senza confrontarsi con l'elaborato tecnico a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che nella specie i Giudici di merito non avrebbero potuto qualificare il proposto come persona socialmente pericolosa in mancanza di un previo accertamento dei suoi delitti all'esito di un giudizio penale e, comunque, in forza degli elementi emersi nel corso delle investigazioni svolte anche in seno a procedimenti archiviati. Basti sul punto il rimando a quanto già chiarito in relazione alle analoghe censure articolare nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK. Nel resto il motivo è inammissibile, poiché richiama genericamente il primo motivo (allorché evoca la mancata ammissione delle prove) - su cui ci si è pronunciati appena sopra - e poiché ha inteso censurare una motivazione che non può dirsi apparente, avendo dato conto in maniera degli elementi in forza dei quali ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la commissione di numerosi delitti produttivi di lucro da cui ha tratto la sua pericolosità generica (quale persone che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) ed ha confermato la statuizione ablativa del Tribunale, e che dunque non può essere in questa sede ritualmente censurata, tanto meno per il tramite degli assedi generici contenuti al riguardo nel motivo in esame. 7. Con il terzo motivo, nell'interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla pericolosità sociale qualificata a lui attribuita (in quanto soggetto indiziato delitto di cui all'ad. 12 -quinquies, comma 1, cit.), si è dedotto che con il gravame si era censurato il provvedimento di primo grado, poiché esso aveva ritenuto la pericolosità del proposto per avere intestato fittiziamente a terzi le proprie quote delle società con cui esercitava la propria attività commerciale, senza tuttavia considerare il prescritto dolo specifico e, in particolare, la finalità di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. La Corte di merito avrebbe sul punto argomentato diversamente rispetto al primo Giudice, ritenendo invece il diverso fine di agevolare la commissione del delitti di cui agi artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. La difesa ha richiamato sul punto la giurisprudenza, secondo cui il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale può ricorrere anche prima che la procedura sia intrapresa quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio; e ribadito che il procedimento di prevenzione nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] è stato avviato simultaneamente al procedimento penale da cui sono stati tratti gli indici di pericolosità; ed ha dedotto che la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le allegazioni del consulente di parte relative all'asserita anomalia delle movimentazioni bancarie in atti, osservando come tutte le operazioni trovassero collocazione nella contabilità in conformità alla legge. 7.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché difetta di specificità, alla luce dell'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori di cui la Corte territoriale ha ritenuto indiziato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; e nel resto è affidato ad asserti parimenti generici. 8. Con il quarto motivo, in ordine alla confisca di tutte le quote e dei complessi aziendali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della L.T.G. - LA W [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., la difesa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha addotto: - di aver rassegnato che le compagini in discorso erano state costituite in data sensibilmente successiva a quella della pretesa consumazione dei delitti oggetto del procedimento n. 5061/2013 R.G.N.R:, che nessuna contestazione di truffa ineriva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che la L.T.G. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata costituita nell'aprile del 2016, ossia oltre due anni dopo la consumazione dell'ultima truffa per cui si procede, che le società avevano struttura, sede legale e figure amministrative del tutto distinte rispetto alle precedenti, che, secondo la giurisprudenza più recente, sarebbe superato l'orientamento che individua nell'impresa illecita un bene unitario; - e che sul punto il decreto impugnato avrebbe fondato la confisca in maniera lapidaria sul fatto che le aziende si inserirebbero nel medesimo alveo di attività fraudolente abitualmente realizzate dal proposto; e ciò in difetto di elementi che depongano in tal senso ed anzi sulla scorta di meri sospetti ed esprimendosi in termini di probabilità (richiamando altresì il decreto del Tribunale che aveva valorizzano pure il numero dei recessi della clientela che ha acquistato beni dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, dato fisiologico e non dimostrativo della sussistenza di delitti); il che ulteriormente paleserebbe le lacune e i vizi sopra denunciati). 8.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché esso a ben vedere ha prospettato un vizio di motivazione, non consentito in questa sede, peraltro in maniera generica. 9.11 primo motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non può più considerarsi concreto ed attuale (cfr. art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). Con esso erano state mosse censure al decreto della Corte territoriale nella parte in cui aveva confermato la confisca per la quota del 7,58% dell'immobile sito in Genova, via Brigate partigiane nn. 4/10. Tuttavia, come rassegnato dal difensore del ricorrente (cfr. memoria del 7 giugno 2022), dopo la proposizione del ricorso la Corte di Appello di Genova (con provvedimento del 9 marzo 2022 - dep. il 10 marzo 2022) ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo del decreto impugnato, nel senso che con esso è stata disposta la revoca della confisca e la restituzione in toto e non «nei limiti del 92.42%» del menzionato immobile. 10, Con il secondo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è rappresentato che la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di provvedere, quantomeno per la quota del [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (rinvenuti all'atto dell'esecuzione del sequestro), pur avendo disposto la revoca della confisca e la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] della quota (a lui intestata) del 31,4% del capitale sociale, a fronte dell'accertata compatibilità dell'acquisto di esse con i redditi dello stesso terzo interessato. 10.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. Vero è che il decreto di appello, all'esito della disposta perizia, ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la capacità economica (derivante da provvista lecita) per acquistare la quota (pari al 31,4%) del capitale della società; e pertanto ha revocato in parte qua la statuizione ablativa resa dal Tribunale. Purtuttavia, la Corte territoriale non ha omesso di provvedere sui cespiti de quibus, non di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] ma, per l'appunto, facenti parte del compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il decreto impugnato ha argomentato sulla confisca delle residue quote dell'ente e dei cespiti facenti parte del suo compendio, come rilevato allorché si è esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK (moglie del [OSCURATO:PERSONA]), segnatamente evidenziando come si trattasse per vero di un'impresa illecita, in tal modo traendosi le ragioni a sostegno della confisca anche di tutte le res in discorso. Rispetto a tale statuizione - che, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi affatto contra legem (cfr. Sez. 2, n. 31549/2019, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 34094 del 04/07/2019, Cirrincione, Rv. 277309 - 01) - il ricorso è del tutto privo di effettive censure. 11. Con il primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha censurato il provvedimento impugnato che avrebbe condiviso la decisione del Tribunale (resa con ordinanza in data 12 giugno 2019) di non ammettere l'esame dei testi (Jolanta SWAJACOWSK, NOWACKA-[OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) dedotti al fine di provare le condizioni economiche della stessa ricorrente prima del suo trasferimento in Italia a confutazione delle indagini patrimoniali poste a sostegno della proposta, in violazione della norme poste dal d. Igs. 159/2011 (come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità), dell'art. 6, par 3, lett. d), Carta E.D.U., del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dagli artt. 25 e 111 Cost., nonostante - contrariamente a quanto assunto dalla Corte - fossero state indicate le circostanze sui quali i testi avrebbero dovuto deporre e erroneamente si sia subordinata l'ammissione della testimonianza (mezzo di prova del tutto autonomo) alla previa esistenza di un principio di prova scritta; il che è a dirsi a fortiori nei casi - quale il presente - in cui il tema di prova comprende un intervallo (dagli anni '70 al 2014) che si estende oltre il termine decennale di conservazione delle scritture contabili e dei documenti bancari. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della documentazione compiegata alla relazione del consulente di parte NUCCI, che dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proverrebbero da una famiglia facoltosa, ragion per cui la motivazione del provvedimento sarebbe viziata. 11.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Al fine di provvedere devono, anzitutto, richiamarsi le considerazioni relative al diritto alla prova nel procedimento di prevenzione esposte con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK. Ciò posto, la Corte territoriale - pur richiamando le argomentazioni spese dal Tribunale a fondamento del rigetto della detta richiesta istruttoria della difesa - ha incentrato il diniego dell'audizione dei soggetti indicati dalla difesa sulla genericità delle circostanze su cui i soggetti in discorso avrebbero dovuto deporre, traendo - proprio alla luce di tale genericità - che costoro non avrebbero potuto essere effettivamente in condizione di offrire elementi significativi (nei termini più in dettaglio indicati nel provvedimento impugnato) in ordine alle capacità economiche finanziarie della ricorrente (per la cui verifica invero, in accoglimento proprio di una richiesta difensiva disattesa dal Tribunale, ha disposto perizia tenuto conto dei rilievi contabili rassegnati dal consulente di parte). In effetti, il ricorso (nel quale NOWACKA-[OSCURATO:PERSONA] è indicato come ex marito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e la memoria contenente le istanze istruttorie richiamata dalla difesa (cfr. all. 2 al ricorso, dove la NOWACKA-[OSCURATO:PERSONA] è, invece, indicata come amica di famiglia) non consentono di affermare che sia stata esclusa, in difetto di una adeguata motivazione, l'audizione dei soggetti in discorso: sia per l'effettiva genericità delle circostanze dedotte (quanto alla deposizione di Jolanta SWAJACOWSK, le condizioni economiche della famiglia [OSCURATO:PERSONA] cui era legata da rapporti di amicizia; per NOWACKA-[OSCURATO:PERSONA], sempre in ragione di rapporti di amicizia, la corresponsione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] degli «alimenti» da parte del primo marito; per l'avv. [OSCURATO:PERSONA] «rivendiche di ordine patrimoniale» per nulla specificate). Nel caso di specie, nei termini appena esposti - che prescindono da quanto ritenuto dal Tribunale - la Corte territoriale ha esposto in maniera congrua e senza vizi logici o giuridici, e dunque immune da censure in questa sede, le ragioni per cui non ha ammesso le prove in discorso. Il che esime da ogni ulteriore considerazione. 12. Con il secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha assunto che la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell'art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011, poiché nei confronti della ricorrente - che non rientra nel novero dei soggetti in esso indicati, poiché non è mai stata legata da rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e non era più convivente con lui da epoca precedente ai cinque anni anteriori alla proposta - non avrebbero potuto svolgersi indagini; e sul punto il decreto impugnato avrebbe argomentato in maniera confusa e disorganica e, quindi, la motivazione dovrebbe ritenersi apparente. 12.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Ad avviso del Collegio, l'art. 19, comma 3, cit. (a mente del quale «le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1», ossia i soggetti indicati all'art. 16 dello stesso decreto, nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, «nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente») non pone un limite né soggettivo né temporale alle investigazioni che, ai sensi dello stesso art. 19, possono essere svolte al fine dell'eventuale proposta di applicazione di una misura di prevenzione: la norma indica i soggetti sospetti nei confronti dei quali vanno indirizzate le investigazioni, rispetto ai quali - nei termini chiariti dalla giurisprudenza l'accertamento giudiziale della disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente a loro intestati, opera diversamente (cfr. per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01: In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965 [e oggi dell'art. 24 d. Igs. 159/20111, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»). La correttezza di tale esegesi emerge da quanto esposto dalle Sezioni unite che hanno fatto espresso riferimento alla «ampia estensione dei poteri di indagine funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit., che consente un'attività investigativa a forma libera, non soggetta a limitazioni temporali, sia da parte degli organi titolari del potere di proposta, sia attraverso le iniziative eventualmente disposte ex officio dal tribunale durante il corso del procedimento di prevenzione: attività, questa, che può essere svolta nei confronti di coloro che possono assumere la qualità di terzo intestatario e nei confronti di tutti coloro per i quali è possibile accertare i presupposti della operatività delle presunzioni previste dall'art. 26 d.lgs. cit.» (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016 - dep. 2017, Rv. 270081, non massimata sul punto). A seguito di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, non può, allora, essere condiviso l'asserto che la difesa ha tratto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 18365 del 20/01/2017, Moceri, Rv. 269823 - 01). 13. Con il terzo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la mancanza di correlazione tra la proposta del Pubblico ministero e la decisione già del Tribunale, poiché la ricorrente è stata citata nel presente procedimento nel presupposto che i beni a lei intestati fossero in realtà oggetto di interposizione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, l'ablazione dei beni in discorso sarebbe stata disposta in ragione dell'effettiva titolarità di essi in capo ad altri proposti e sul punto, del tutto erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che non si sarebbe verificata una immutazione essenziale tale da determinare l'incompatibilità e l'eterogeneità tra la proposta e il decreto poiché, ad avviso dei Giudice del gravame, ricorrerebbe comunque l'elemento comune dell'intestazione fittizia del bene senza che rilevi l'identità del soggetto interponente. [OSCURATO:SOCIETA], in tal modo sarebbero stati stravolti i presupposti di fatto a sostegno della domanda ablativa, pregiudicando il diritto di difesa della ricorrente, atteso che tra i presupposti dell'ablazione non vi è solo l'accertamento dell'intestazione fittizia ma anche la verifica della pericolosità del proposto. Pertanto, le risultanze investigative portate a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero permesso di esercitare le sue difese sul tema posto a fondamento della decisione. Inoltre, la Corte di appello - al fine di negare la violazione sopra denunciata in cui è incorso il Tribunale - avrebbe affermato che gli immobili siti in Genova, via Tanini e in Aglientu, sarebbero stati oggetto di ablazione in danno di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; e ciò mediante una motivazione che deve ritenersi assente. Infine, ad avviso della difesa, il decreto impugnato avrebbe del tutto pretermesso di confrontarsi con la memoria integrativa e i documenti ad essa U7\i compiegati depositata il 10 febbraio 2020 e, dunque, la motivazione sarebbe viziata. 13.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che il decreto di sequestro del 15 dicembre 2016, contenente la citazione anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha espressamente dato conto anche dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK, indicandola - nell'ottica propria della cautela - intestataria fittizia di beni di tutti i proposti costoro oltre che di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 7 ss.). Dunque, la ricorrente è stata ritualmente chiamata ad intervenire nel procedimento di prevenzione con decreto motivato (ex art. 23, comma 2, d. Igs. 159/2011) come previsto dalla disciplina vigente (illo tempore, ossia anteriormente alla I. 161/2017, che in tema di vocatio in ius ha novellato l'art. 7, comma 1, stesso decreto, applicabile ex art. 23, comma 1, ma il cui disposto dunque qui non rileva). A ciò si è aggiunga che ha dedotto irritualmente un vizio di motivazione nella parte in cui ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe esaminato la memoria integrativa e i documenti ad essa allegati. 14. Con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in relazione alla ritenuta disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dei beni intestati alla ricorrente - la difesa ha dedotto che: - non si sarebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (la quale aveva costituito un proprio nucleo familiare dal 1985) da almeno vent'anni non intratteneva con i proposti alcuna relazione qualificata rientrante nelle previsioni di cui agli artt. 19, comma 3, e 26 cit., norme di stretta interpretazione il cui disposto non può essere esteso nei confronti di chi non abbia alcun rapporto con il proposto; - la disponibilità diretta o indiretta in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dei beni a lei intestati e di cui è stata disposta la confisca è stata ritenuta sovrapponendo tale concetto con quello di compatibilità economica, peraltro, nonostante il disposto accertamento peritale abbia attestato la piena compatibilità economica dell'acquisto dei beni in discorso con le risorse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (tanto che con lo stesso decreto è stato rigettato l'appello del Pubblico ministero volto ad ottenere la riforma del decreto del Tribunale, nella parte in cui aveva a sua volta rigettato la proposta relativa ad alcuni beni della ricorrente); dunque, la Corte avrebbe disatteso l'esito della stessa perizia che aveva ritenuto indispensabile ai fini del decidere, con motivazione apparente; - in difetto di rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il proposto sarebbero state esperite indagini patrimoniali nei suoi confronti in difetto di una base legale, erroneamente applicando alla stessa i parametri sperequativi che l'ordinamento riserva al proposto e ai componenti del suo nucleo familiare al momento della proposta, nonché ritenendo decisivo il profilo della sua capacità economica;peraltro, in presenza di acquisti molto risalenti, lo standard probatorio imposto al terzo non può essere così rigoroso da rendere impossibile la prova; - il decreto impugnato avrebbe ritenuto la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dei beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di cui ha disposto la confisca senza alcun elemento di fatto in tal senso. 14.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché: - è erroneo nella parte in cui assume, peraltro genericamente, che nei confronti della ricorrente sarebbero state esperite indagini patrimoniali in difetto di una base legale, evocando il fatto che ella non facesse più parte del nucleo familiare del proposto; sul punto basti ribadire quanto esposto a proposito del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - e nel resto contiene asserti del tutto generici (che peraltro non considerano neppure in alcun modo che i Giudici di merito hanno confiscato i cespiti intestati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non valorizzando esclusivamente il difetto in capo alla stessa di entrate lecite, ma indicando elementi ulteriori - comprese le dichiarazioni del proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - su cui hanno fondato il ruolo della donna di mera intestataria fittizia dei cespiti in discorso, negato in maniera apodittica). 15. Con il secondo motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla ricostruzione della posizione economica della ricorrente, ha rassegnato che la Corte territoriale - tra i tre diversi scenari elaborati dal perito - ha scelto quello più sfavorevole alla ricorrente senza esplicitarne le ragioni ed anzi apportando ad esso ulteriori variazioni in negativo, disattendendo le allegazioni del consulente tecnico di parte senza argomentare, se non in maniera apparente. Invero, al di là della evidente difficoltà di compiere una ricostruzione che copra un periodo di oltre un trentennio (e del fatto che le lacune e gli errori relative alle annualità più remote si ripercuotono sulla determinazione delle disponibilità dell'interessato anche in epoca prossima), la difesa: - ha censurato il decreto impugnato per non aver argomentato sulle contestazioni difensive inerenti alla scelta del perito di decurtare la spesa annua determinata secondo gli indici ISTAT soltanto dal 1997 (a causa del mancato reperimento di fonti ufficiali sulla composizione del paniere negli anni precedenti), che ha condotto a escludere rilevanti disponibilità in capo alla ricorrente; - si è doluta della decurtazione, dalle disponibilità lecite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di talune entrate (per l'attività di lavoro e di impresa e per prelevamenti quale socia, per le documentate dazioni del convivente more uxorio Alfonso ROCCO, per finanziamenti), che la Corte avrebbe escluso erroneamente assumendo il difetto di un corredo dimostrativo e che il terzo interessato (così come il proposto) non possa giovarsi, al fine di dimostrare la disponibilità dei beni in proposta, delle entrate derivanti da evasione fiscale, così incorrendo in un errore di diritto. 15.1. Il motivo in esame è inammissibile Anzitutto, esso è manifestamente infondato allorché ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sia apparente in relazione alle disponibilità lecite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, infatti, chiarito - proprio in relazione alle allegazioni difensive - le ragioni per cui non ha ritenuto che ella si sia potuta effettivamente giovare delle somme provenienti da Alfonso ROCCO (osservando sia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto corrispondere somme ingenti quale garante di quest'ultimo, sia che i bonifici in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fossero da riferire alle attività distrattive del ROCCO, rappresentante della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale strumento impiegato dallo stesso ROCCO nel proprio esclusivo interesse attività distrattive) e perché non ha ritenuto elementi idonei i prelevamenti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in presenza di discrasie contabili ad essi relativi - segnatamente annotazioni di bilancio non corroborate da effettive uscite finanziarie - e al difetto di risorse sufficienti alla restituzioni di essi) e in generale non provati i redditi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto (sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha negato che ella abbia svolto effettiva attività lavorativa tra il 1993 e il 1996 e, più in generale, per il più ampio periodo in discorso, alla luce del difetto di una prova effettiva della percezione di essi, in difetto di concreti elementi di fatto). Inoltre, non ha incidenza sulla statuizione ablativa - come espressamente ha affermato il decreto impugnato - la mancata considerazione delle entrate della [OSCURATO:PERSONA] derivanti da evasione fiscale: sotto tale profilo il decreto impugnato, ad avviso Collegio (che non condivide il principio di segno contrario posto da Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988 - 01), erroneo poiché, in tema di confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, vero è che il proposto non può giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche adducendo proventi da evasione fiscale (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01, resa in tema di pericolosità qualificata di tipo mafioso, già anteriormente alla novella ex lege 161/2017 che ha aggiunto all'art. 24 il seguente testo, recependo l'approdo ermeneutico della giurisprudenza: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»). Lo stesso non è a dirsi per il terzo interessato allorché intende rivendicare la disponibilità dei beni, attribuita dall'Organo proponente l'ablazione o già in un provvedimento del Giudice della prevenzione (come, anzitutto, un decreto di sequestro), il quale - non essendo socialmente pericoloso e non essendo soggetto cui può applicarsi la confisca di prevenzione (che può attingere i beni di cui egli è intestatario, e apparentemente a lui riferibili, nella misura in cui siano nella effettiva disponibilità del soggetto socialmente pericoloso e siano frutto delle attività illecite di quest'ultimo o ne costituiscano reimpiego) - può provare di averne acquisito l'effettiva disponibilità anche in forza di evasione fiscale, fermo restando che, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà disporsi nella sede propria una ablazione nei suoi confronti il relazione alle sue condotte. E la ricostruzione appena esposta non è minata ex se dalla previsione delle presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011 (per il cui modulo operativo cfr. Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270084 — 01) e dal disposto dell'art. 19, comma 3, cit. (di cui pure si è detto retro). Purtuttavia, come anticipato, l'adesione al principio qui non condiviso da parte della Corte di merito non ha inciso sulla confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i cui presupposti sono stati ritenuti sussistenti dal decreto impugnato a prescindere dalla considerazione o meno delle disponibilità economiche in discorso, proprio in ragione del ritenuto difetto di prova di tali entrate. Ragion per cui la censura de qua non ha incidenza effettiva sulla decisione, difettando di specificità. Le rimanenti allegazioni non possono essere qui ritualmente apprezzate, poiché con esse è stato prospettato un vizio di motivazione, ossia una censura non consentita. 16. Con il terzo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che sarebbe stata disposta la confisca dei beni di seguito indicati, in forza di una motivazione apparente poiché non sarebbero stati valutare gli elementi probatori offerti dalla difesa. Più in particolare: - l'immobile sito in Aglientu sarebbe stato confiscato dal Tribunale non perché riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come ipotizzato dal Pubblico Ministero, ma agli altri due proposti [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] i quali all'epoca dell'acquisto del bene (nel 1996) non erano socialmente pericolosi e ai quali sarebbe stata trasferita la pericolosità del primo; e la disponibilità di esso sarebbe stata ritenuta «per assonanza» con quanto deciso dal Tribunale per un immobile finitimo intestato non alla ricorrente ma alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; e ciò, nonostante la difesa, per il tramite delle osservazioni del proprio consulente e di copiosi documenti, ne abbia provato l'esclusiva disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], allegazioni con le quali la Corte di appello non si è confrontata in alcun modo;- parimenti, sarebbe stato provato l'effettivo esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la compatibilità delle sue entrate con il valore dell'iniziale investimento nella società; - quanto all'immobile sito in Genova, via Posalunga, di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello avrebbe riproposto le argomentazioni del Tribunale senza confrontarsi con i nuovi elementi addotti dalla difesa nel corso del giudizio di gravame; - la quota dei proprietà (pari al 5%) dell'immobile sito in Genova via Tanini sarebbe stata acquistata da potere della sorella in un momento di piena compatibilità finanziaria e anche in ordine ad esse la Corte di merito si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione spesa dal Tribunale. 16.1. Il motivo in esame è inammissibile. Come già esposto retro, la confisca dei cespiti in discorso (poiché nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e da lui acquistati con proventi illeciti - come anticipato - si è fondata sulle dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA] e dei relativi elementi di riscontro, sulla ricostruzione delle operazioni di acquisto (anche in relazione all'effettivo versamento o meno del corrispettivo), sull'indicazione dei soggetti che ne hanno goduto nel tempo e, dunque, su dati rispetto ai quali non sono decisive le prospettate disponibilità lecite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e in ogni caso, (il che è a dirsi segnatamente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla luce del fatto che la Corte di merito - come già rilevato - ha ritenuto comunque non provati i redditi che l'interveniente ha assunto di aver percepito (cfr. retro). Dunque, fermo pure quanto già rilevato in relazione al motivo precedente (segnatamente in ordine ai proventi dell'evasione fiscale), non è affatto apparente l'iter argomentativo su cui si fonda l'ablazione dei cespiti in discorso. Nel resto il ricorso ha prospettato un vizio di motivazione qui non deducibile o allegazioni prive di specificità. In particolare, la deduzione secondo cui l'immobile sito in Aglientu sarebbe stato confiscato nonostante fosse stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (allorché non sarebbero stati socialmente pericolosi), non considera effettivamente che il decreto impugnato - richiamando il decreto di primo grado - ne ha attribuito l'effettiva titolarità a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; e sotto tale profilo non ha dedotto puntualmente una violazione di legge, qui utilmente prospettabile 17. Con il primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in relazione alla confisca dei preziosi già acquistati da [OSCURATO:PERSONA] PISANO (nonna della ricorrente) e da Walter [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato la titolarità - si è dedotto che la Corte territoriale non avrebbe dubitato della sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della qualità di erede della PISANO, né dell'autenticità dei certificati di garanzia prodotti e della riferibilità ai beni in discorso, non negando che essi fossero stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] PISANO e Walter [OSCURATO:PERSONA] (come risulta dagli stessi certificati quasi trent'anni addietro); tuttavia, ha rigettato il gravame, rimarcando che uno dei due orologi ROLEX di cui la [OSCURATO:PERSONA] si è detta proprietaria fosse un modello da uomo (perciò scarsamente compatibile con la destinazione alla [OSCURATO:PERSONA]), che la ricorrente non ha mai riferito di essere proprietaria esclusiva dei beni, custoditi (senza alcuna ragione) nei negozi gestiti dall'impresa individuale da lei esercitata o dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; e assumendo - senza indicare in alcun modo su quali elementi di fatto ha fondato tale asserto - che i beni, pur acquistati dal marito e dalla nonna della [OSCURATO:PERSONA] siano stati poi ceduti alle società a lei fittiziamente intestate e per conto delle quali ella agiva, poiché i rapporti economici aventi ad oggetto la compravendita di preziosi intercorsi tra la detta impresa individuale e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ben possono aver riguardato le stesse res. In tal modo, sarebbero state poste a sostegno della decisione proposizioni non ancorate ad alcun dato processuale e, pertanto, la motivazione sarebbe apparente. 17.1. Il motivo è fondato. dirimente considerare che la Corte territoriale, esaminando le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai beni in discorso, ha in effetti rigettato il gravame, pur avendo indicato elementi che ne escluderebbero la disponibilità in capo alla stessa, ammettendo che i beni siano stati «acquistati dal marito e dalla nonna della [OSCURATO:PERSONA]» ed affermando che essi «siano stati fittiziamente ceduti alle società fittiziamente a lei intestate e/o per conto delle quali la predetta agiva», richiamando a sostegno di tale asserto un dato ipotetico, ossia la circostanza che la ricorrente avesse riferito di rapporti economici tra l'impresa individuale dalla stessa esercitata e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (del cui compendio e delle cui quote - ovviamente, della solo s.r.l. - ha disposto la confisca), da ciò traendo che tali rapporti «ben poss[a]no aver riguardato i citati beni». Si tratta di un'argomentazione che si fonda, dunque, su un asserto congetturale e che, dunque, è priva di efficacia dimostrativa; ragion per cui tale vizio argomentativo, che equivale all'inesistenza della motivazione, deve essere qui rilevato. Dunque, il decreto impugnato deve essere annullato, limitatamente alla confisca dei tre orologi e della fedina, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Genova. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativi all'ablazione dei medesimi cespiti. 18. Con il quarto motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la «totale mancanza di prova» della provenienza illecita dei beni sottoposti ad ablazione, ivi compresi quelli di cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione;ha rassegnato che la limitazione della facoltà di prova, da parte del terzo, di elementi di fatto o di diritto idonei ad affermare la titolarità dei beni in proposta costituisce una lesione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale; che l'ablazione può disporsi solo quando vi sia una correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la pericolosità sociale del proposto; che in relazione ai beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di proposta (l'impresa individuale da lei esercitata e i relativi beni strumentali, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i relativi beni strumentali; due autoveicoli, giacenze bancarie, partecipazioni societarie, eventuali altri beni), difetti del tutto la distinzione tra proventi leciti e illeciti e la quantificazione di questi ultimi alla luce di una valutazione globale dei movimenti delle società; che sia il proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto alla Corte di appello di disporre una perizia contabile relativa ai redditi e all'attività economica delle società a loro riferibili ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e L.T.G. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), richiesta che già il Tribunale aveva rigettato assumendo che il proposto avrebbe potuto - nel corso dei due anni e mezzo trascorsi dal sequestro - offrire un proprio elaborato contabile (così introducendo una non consentita gerarchia tra le fonti); la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta difensiva con una motivazione apparente, che ha aderito acriticamente a quella espressa dal Tribunale, e difforme dai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova nel procedimento di prevenzione alla luce della disciplina che lo regola. 18.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché ha indicato in maniera del tutto generica le prove (e il relativo oggetto) non ammesse. Non occorre, allora, immorare oltre, neppure per argomentare in ordine al diritto alla prova nel procedimento di prevenzione (tema già esaminata in relazione al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]). 19. Con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è rappresentato che la Corte di appello avrebbe disatteso le argomentazioni con le quali i ricorrenti, terzi interessati costituitisi in grado di appello quali chiamati all'eredità di Loredana ALESSANDRI, hanno chiesto la riforma del provvedimento di primo grado e la restituzione di taluni preziosi acquistati dalla stessa ALESSANDRI (loro nonna, deceduta); e sarebbe pervenuta a tale decisione - pur non confutando l'autenticità dei certificati con i quali è stato provato l'acquisto da parte della de cuius dei preziosi - richiamando la motivazione con cui ha ritenuto infondato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (madre dei ricorrenti), per vero inconducente rispetto a quanto addotto dai [OSCURATO:PERSONA], ed affermando che i beni in discorso sarebbero stati ceduti poi alle società fittiziamente intestate alla [OSCURATO:PERSONA] con un'argomentazione del tutto ipotetica e priva di riferimenti a dati processuali; inoltre, il decreto impugnato avrebbe valorizzato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di delegata ad operare sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un periodo irrilevante rispetto all'acquisto dei beni in discorso, assumendone in maniera assertiva il coinvolgimento nella attività di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; non si sarebbe espressa in alcun modo sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; non si sarebbe confrontata con le allegazioni difensive, così rendendo una motivazione apparente o inesistente. 19.1. Il motivo in esame è fondato. La motivazione, nella parte in cui rimanda anche a quanto esposto a proposito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (madre dei ricorrenti), non consente di comprendere in effetti perché, nonostante abbia ritenuto che la madre della [OSCURATO:PERSONA] (nonna dei [OSCURATO:PERSONA]) abbia acquistato i preziosi de quibus, abbia poi affermato che essi siano stati ceduti alle società (le cui quote e i cui cespiti sono stati oggetto di confisca) fittiziamente intestate alla [OSCURATO:PERSONA] o per cui lei agiva, così argomentando in maniera congetturale e per vero ipotetica (allorché ha assunto che i rapporti tra l'impresa individuale della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «ben poss[a]no aver riguardo i citati beni». Né possono giovare le ulteriori argomentazioni spese dalla Corte possono giovare, non solo perché difetta ogni riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; ma anche perché, quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il riferimento al suo coinvolgimento in una vicenda relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo ruolo delegata ad operare sul conto della società (sulla scorta del quale le è stata attribuito il ruolo di «prestanome» di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) non possono supplire, rispetto ai beni in discorso, al patente difetto di efficacia dimostrativa del già riferito asserto del tutto ipotetico. 20. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GOLABEK, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PE