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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01944/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo (quanto al delitto di ricettazione), all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, alla quantificazione della pena e all'applicazione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

3.1. La Corte di appello ha ribadito come non vi fosse alcun ragionevole motivo per il quale l'imputato avesse la disponibilità in buona fede della patente di guida rubata o smarrita, che egli utilizzò per commettere il reato di truffa, fornendo al titolare della tabaccheria le false generalità dell'intestatario dello stesso documento.

3.2. E' immune da censure anche la decisione in ordine alla pena inflitta, giustificata soprattutto - hanno ritenuto i giudici di merito - dai precedenti penali specifici dell'imputato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti„ Rv. 255825).

Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo - come nel caso di specie - è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 dell 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scararnozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

La Corte di appello ha legittimamente considerato i precedenti penali specifici dell'imputato anche per negare le attenuanti generiche (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

3.3. Immune da vizi è la specifica motivazione, con la quale la difesa non si è confrontata, sull'applicazione della recidiva.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve anche verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme v.

Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo (quanto al delitto di ricettazione), all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, alla quantificazione della pena e all'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. 3.1. La Corte di appello ha ribadito come non vi fosse alcun ragionevole motivo per il quale l'imputato avesse la disponibilità in buona fede della patente di guida rubata o smarrita, che egli utilizzò per commettere il reato di truffa, fornendo al titolare della tabaccheria le false generalità dell'intestatario dello stesso documento. 3.2. E' immune da censure anche la decisione in ordine alla pena inflitta, giustificata soprattutto - hanno ritenuto i giudici di merito - dai precedenti penali specifici dell'imputato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti„ Rv. 255825). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo - come nel caso di specie - è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 dell 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scararnozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). La Corte di appello ha legittimamente considerato i precedenti penali specifici dell'imputato anche per negare le attenuanti generiche (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 3.3. Immune da vizi è la specifica motivazione, con la quale la difesa non si è confrontata, sull'applicazione della recidiva. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve anche verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme v. Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensor
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