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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2024

Cassazione n. 33932/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21347/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2337/2023 depositatail 14/07/2023.

Ric. 2023n.21347sez.

S2 -ad. 20/11/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Milano co nfermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], all'arretramento della propria costruzione asseritamente edificata in violazione delle norme sulle distanze.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza n . 2337/2023 del 14.6-14.7.2023 dellaCorte d'Appello di Milano.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 20 novembre 2024.

5. La difesa della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale con richiesta di compensazione delle spese di lite.

6. La difesa della parte controricorrente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinunzia.

Deve in ogni caso dichiararsi l’estinzione del giudizio mentre non può applicarsi il quarto comma dell’art. 391 c.c. equindi vanno liquidatele spese del giudizio in favore della controparte.

La decisione di estinzione non è conforme alla proposta (che era di inammissibilità e/o rigetto) e quindi non si applica l’art. 96 terzo e quarto comma (cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ric. 2023n.21347sez.

S2 -ad. 20/11/2024 controricorrente che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21347/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2337/2023 depositatail 14/07/2023. Ric. 2023n.21347sez. S2 -ad. 20/11/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Milano co nfermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], all'arretramento della propria costruzione asseritamente edificata in violazione delle norme sulle distanze. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza n . 2337/2023 del 14.6-14.7.2023 dellaCorte d'Appello di Milano. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 20 novembre 2024. 5. La difesa della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale con richiesta di compensazione delle spese di lite. 6. La difesa della parte controricorrente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinunzia. Deve in ogni caso dichiararsi l’estinzione del giudizio mentre non può applicarsi il quarto comma dell’art. 391 c.c. equindi vanno liquidatele spese del giudizio in favore della controparte. La decisione di estinzione non è conforme alla proposta (che era di inammissibilità e/o rigetto) e quindi non si applica l’art. 96 terzo e quarto comma (cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ric. 2023n.21347sez. S2 -ad. 20/11/2024 controricorrente che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; Così deciso in Roma, nella camera di consi
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