CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 47121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] NITU avverso l'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero in data 6 giugno 2018 n. 98/2015 SIEP, a seguito della notificazione dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione notificato personalmente all'interessato presso la sua residenza in Romania. 2. [OSCURATO:PERSONA] NITU, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato poiché la presunta notifica effettuata a mezzo piego raccomandato in Romania è irregolare, tanto che la firma apposta sulla cartolina di ricevuta non è attribuibile al condannato, come pure risulta dalla consulenza tecnica di parte. 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato in data 31 maggio 2022 la pena relativa all'ordine di esecuzione di pene concorrenti oggetto di impugnazione. 3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter