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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39039/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEa. to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.500,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990.

Denunciano inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

All'evidenza, il motivo di ricorso proposto da ciascun imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere latore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEa. to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.500,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denunciano inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto da ciascun imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere latore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 39039/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris