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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 08597/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, afferenti al vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove - in particolare, l'annotazione di servizio da cui emergerebbe l'assenza di violenza nella condotta del ricorrente - e alla violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. fondata su mere prove indiziarie, prive del requisito della gravità, risultano manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza d'appello che ha rilevato - sulla base degli atti di p.g. acquisiti con il consenso delle parti - come il comportamento del ricorrente sia consistito nello scalciare, divincolarsi e spintonare gli agenti operanti; Considerato, inoltre, che alla medesima censura di espone il terzo motivo di ricorso, afferente all'inosservanza dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla presenza del requisito della violenza nella condotta del ricorrente; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione all'intensità del comportamento oppositivo del ricorrente, che ha reso necessario il ricorso alle manette di sicurezza e l'impiego dello spray "oleum capsicum"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, afferenti al vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove - in particolare, l'annotazione di servizio da cui emergerebbe l'assenza di violenza nella condotta del ricorrente - e alla violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. fondata su mere prove indiziarie, prive del requisito della gravità, risultano manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza d'appello che ha rilevato - sulla base degli atti di p.g. acquisiti con il consenso delle parti - come il comportamento del ricorrente sia consistito nello scalciare, divincolarsi e spintonare gli agenti operanti; Considerato, inoltre, che alla medesima censura di espone il terzo motivo di ricorso, afferente all'inosservanza dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla presenza del requisito della violenza nella condotta del ricorrente; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione all'intensità del comportamento oppositivo del ricorrente, che ha reso necessario il ricorso alle manette di sicurezza e l'impiego dello spray "oleum capsicum"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris