CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/03/1977 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33819/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, relativo all'omessa e insufficiente motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 54 cod. pen., non è stato dedotto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato, perché la motivazione del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M