CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 17602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le-Gen e~fl i del-PG-ralLY110 ROMANO udito il d-ifensore De plano OSSERVA Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza in data 14/07/2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli articoli 474 e 648 cod. pen per avere ricevuto e detenuto per la successiva vendita 833 confezioni di profumi recanti marchi contraffatti, la pena concordata di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ricorre per Cassazione l'imputato contestando la qualificazione del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. Il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è infatti rivolto ad evitare che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che l'impugnabilità per l'erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch'essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3^, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6^, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta). Nella specie, deve escludersi che la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" presenti connotati di erroneità più o meno manifesta, considerato il numero dei profumi detenuti e le modalità del rinvenimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 31.1.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Luciarj.R [OSCURATO:PERSONA]