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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33467/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deducono la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché l'assenza di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è totalmente generico per radicale mancanza di determinatezza e specificità; che non sono indicate le norme asseritamente violate né le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le prospettate censure, in tal modo non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare le effettive censure mosse e di esercitare il proprio sindacato; che i denunciati vizi sono comunque privi di correlazione con il costrutto della sentenza impugnata (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deducono la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché l'assenza di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è totalmente generico per radicale mancanza di determinatezza e specificità; che non sono indicate le norme asseritamente violate né le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le prospettate censure, in tal modo non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare le effettive censure mosse e di esercitare il proprio sindacato; che i denunciati vizi sono comunque privi di correlazione con il costrutto della sentenza impugnata (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris