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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2021

Cassazione n. 43105/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso" [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 aprile 2021 ha accolto la richiesta del P.M. e dichiarato la omessa demolizione, nel termine di mesi 6 dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1 luglio 2019, delle opere edilizie abusive da parte del condannato [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Abnormità dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza risulta abnorme in quanto il giudice ha esorbitato dai suoi poteri.

Il P.M. erroneamente chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione; nessuna subordinazione sussisteva, però, nella sentenza di condanna.

Il P.M., pertanto, ripiegava nella richiesta di accertamento dell'inadempimento da parte di Lochi della demolizione (mero accertamento dell'inadempimento dell'ordine di demolizione).

Il giudice dell'esecuzione non ha un tale potere in quanto non sussiste una controversia in ordine al titolo o alle modalità esecutive (vedi Cassazione Sezione 3, n. 46647/2007, Rv. 238256). 2.

2. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione.

Per l'ordinanza impugnata il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla demolizione sin dal 2017, alla prima condanna.

Tuttavia, l'ordine di demolizione diventa esecutivo sol al passaggio in giudicato della condanna (la sentenza di rigetto dell'appello è del 1 luglio 2019).

Il ricorrente ha subito un tracollo economico con debiti e pignoramenti ingenti, e l'importo necessario per la demolizione (quantificato in € 410.00,00 circa) non è in suo possesso.

L'inadempimento all'ordine di de3molizione, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi del tutto incolpevole.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

La procedura attivata dal Pubblico Ministero in sede esecutiva è chiaramente viziata da un errore di prospettazione in quanto è incontestato che le decisioni di merito non avevano subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'accertamento susseguente della Corte di appello si sostanzia quindi in una pronuncia inutiliter data che tuttavia non assume alcun carattere di abnormità secondo l'eccezione accolta da S.U. n. 26 del 24 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]. 21509401 non determinando alcuna stasi processuale, anche se eccentrico rispetto al paradigma normativo ed avverso la quale non vi è sostanziale interesse al ricorso.

Quanto alle questioni poste dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, premesso che il termine per la demolizione è indicato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, si osserva che le questioni medesime attengono al profilo della incolpevolezza dell'inadempimento all'ordine di demolizione direttamente connesso alla sospensione condizionale della pena che, si ribadisce, esulano da qualsivoglia pronunciamento giudiziale.- Eventuali problematiche rispetto all'ordine di demolizione - che consegue invece alla pronuncia di condanna - riguardano invece un petitum diverso e l'interessato, ove ne ritenga ricorrere i presupposti, deve formulare al giudice dell'esecuzione autonoma richiesta di sospensione o revoca dell'ordine impartito.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 aprile 2021 ha accolto la richiesta del P.M. e dichiarato la omessa demolizione, nel termine di mesi 6 dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1 luglio 2019, delle opere edilizie abusive da parte del condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Abnormità dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza risulta abnorme in quanto il giudice ha esorbitato dai suoi poteri. Il P.M. erroneamente chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione; nessuna subordinazione sussisteva, però, nella sentenza di condanna. Il P.M., pertanto, ripiegava nella richiesta di accertamento dell'inadempimento da parte di Lochi della demolizione (mero accertamento dell'inadempimento dell'ordine di demolizione). Il giudice dell'esecuzione non ha un tale potere in quanto non sussiste una controversia in ordine al titolo o alle modalità esecutive (vedi Cassazione Sezione 3, n. 46647/2007, Rv. 238256). 2. 2. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Per l'ordinanza impugnata il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla demolizione sin dal 2017, alla prima condanna. Tuttavia, l'ordine di demolizione diventa esecutivo sol al passaggio in giudicato della condanna (la sentenza di rigetto dell'appello è del 1 luglio 2019). Il ricorrente ha subito un tracollo economico con debiti e pignoramenti ingenti, e l'importo necessario per la demolizione (quantificato in € 410.00,00 circa) non è in suo possesso. L'inadempimento all'ordine di de3molizione, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi del tutto incolpevole. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. La procedura attivata dal Pubblico Ministero in sede esecutiva è chiaramente viziata da un errore di prospettazione in quanto è incontestato che le decisioni di merito non avevano subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'accertamento susseguente della Corte di appello si sostanzia quindi in una pronuncia inutiliter data che tuttavia non assume alcun carattere di abnormità secondo l'eccezione accolta da S.U. n. 26 del 24 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]. 21509401 non determinando alcuna stasi processuale, anche se eccentrico rispetto al paradigma normativo ed avverso la quale non vi è sostanziale interesse al ricorso. Quanto alle questioni poste dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, premesso che il termine per la demolizione è indicato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, si osserva che le questioni medesime attengono al profilo della incolpevolezza dell'inadempimento all'ordine di demolizione direttamente connesso alla sospensione condizionale della pena che, si ribadisce, esulano da qualsivoglia pronunciamento giudiziale.- Eventuali problematiche rispetto all'ordine di demolizione - che consegue invece alla pronuncia di condanna - riguardano invece un petitum diverso e l'interessato, ove ne ritenga ricorrere i presupposti, deve formulare al giudice dell'esecuzione autonoma richiesta di sospensione o revoca dell'ordine impartito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/
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