CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39306/23 Aasli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze, contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dal Giudice d'appello che è pervenuto alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., limitandosi invece ad affermazioni generiche; che considerazioni analoghe valgono quanto al motivo relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, dal momento che nell'atto di appello la censura era stata meramente affermata, addirittura in maniera implicita, con ciò ben giustificandosi la valutazione di inammissibilità della Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci