CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 16478/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24943-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 950/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 824/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.24943/2018 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato la nullità della clausola H del patto di non concorrenza stipulato dalle parti con conseguente condanna della società Prada al pagamento della somma di E. 14.546,10, a titolo di corrispettivo del patto, oltre accessori e spese di lite. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso cui aveva resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del giudizio con nota depositata telematicamente, la società [OSCURATO:SOCIETA] comunicava essere intervenuta tra le parti intesa transattiva sottoscritta in sede protetta con la quale era definita la lite e assunto l’impegno di depositare innanzi al Giudice di legittimità l’accordo in questione, con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La causa era decisa in data odierna. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti con il quale si è definita consensualmente la controversia, e considerata la richiesta congiunta, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compe