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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 16478/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24943-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 950/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 824/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.24943/2018 Cron.

Rep.

Ud.03/04/2024 CC La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato la nullità della clausola H del patto di non concorrenza stipulato dalle parti con conseguente condanna della società Prada al pagamento della somma di E. 14.546,10, a titolo di corrispettivo del patto, oltre accessori e spese di lite.

Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso cui aveva resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nelle more del giudizio con nota depositata telematicamente, la società [OSCURATO:SOCIETA] comunicava essere intervenuta tra le parti intesa transattiva sottoscritta in sede protetta con la quale era definita la lite e assunto l’impegno di depositare innanzi al Giudice di legittimità l’accordo in questione, con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La causa era decisa in data odierna. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti con il quale si è definita consensualmente la controversia, e considerata la richiesta congiunta, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24943-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 950/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 824/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.24943/2018 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato la nullità della clausola H del patto di non concorrenza stipulato dalle parti con conseguente condanna della società Prada al pagamento della somma di E. 14.546,10, a titolo di corrispettivo del patto, oltre accessori e spese di lite. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso cui aveva resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del giudizio con nota depositata telematicamente, la società [OSCURATO:SOCIETA] comunicava essere intervenuta tra le parti intesa transattiva sottoscritta in sede protetta con la quale era definita la lite e assunto l’impegno di depositare innanzi al Giudice di legittimità l’accordo in questione, con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La causa era decisa in data odierna. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti con il quale si è definita consensualmente la controversia, e considerata la richiesta congiunta, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compe
Sentenza Cassazione n. 16478/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris