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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09199/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente venga condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte civile, come da nota che allega; lette le «note conclusive e controdeduttive» dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere contestato le conclusioni del Pubblico Ministero e dopo avere ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del 28/02/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in esito a giudizio ordinario: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa consumata e tentata pluriaggravata (dall’essere stata commessa a danno di un ente pubblico e dall’avere cagionato a tale ente un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni del Comune di Vitulazio di cui al capo A) e di falsità ideologica in atti pubblici aggravata (dall’essere stata commessa per eseguire il reato di cui al capo A) di cui al capo B), per essere tali reati di cui ai capi A) e B) estinti per prescrizione; b) rideterminava in due anni di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa pluriaggravata (dall’essere state commessa a danno di un ente pubblico e dall’avere cagionato a tale ente un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo C) e di falsità ideologica in atti pubblici aggravata (dall’essere stata commessa per eseguire il reato di cui al capo C) di cui al capo D); c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore dei menzionati Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento di una provvisionale di € 56.138,00 in favore del Comune di Vitulazio e di € 121.225,00 in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; d) confermava la confisca di beni e/o somme di denaro di pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. o di [OSCURATO:PERSONA] fino al raggiungimento di un valore di € 177.363,00.

Le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero consistite: a) quelle truffaldine di cui ai capi A) e C), nel fare apparire, quale gestore di [OSCURATO:SOCIETA]., mediante artifici e raggiri, che i Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] avessero conferito un quantitativo di rifiuti cosiddetti “umido” o “organico” superiore a quello dagli stessi effettivamente conferito a [OSCURATO:SOCIETA]., ottenendo così la corresponsione, da parte dei medesimi Comuni, di somme da essi non dovute; b) quelle di falsità ideologica di cui ai capi B) e D), nell’avere, ingannando i competenti funzionari dei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] (art. 48 cod. pen.), fatto predisporre ai medesimi funzionari dei mandati di pagamento, in favore della menzionata [OSCURATO:SOCIETA]., ideologicamente falsi.

2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Orso e avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv., 48, 479 e 640 cpv c.p. nonché 192, co. 3, 210 e 530 c.p.p. (capi c) e d) nonché art. 129 (in relazione ai capi a-b)», nonché la nullità della sentenza per violazione del principio della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. 2.1.1. [OSCURATO:SOCIETA] a quest’ultima doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che, mentre nei capi d’imputazione gli era stata contestata la qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di procuratore speciale con poteri di direttore generale di [OSCURATO:SOCIETA]., la sua responsabilità era stata ritenuta in quanto gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., cioè «in ordine ad un profilo della condotta non contestato».

Il ricorrente ritiene che, ancorché non abbia eccepito tale violazione con i motivi di appello, la stessa «possa essere anche direttamente rilevata in sede di legittimità».

2.1.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta poi il «difetto di motivazione in relazione a tutti i reati contestati».

2.1.2.1. Un primo profilo di censura attiene alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le quali sarebbero state travisate. [OSCURATO:PERSONA] deduce che le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato solo il Comune di Vitulazio ma non anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò l’«inesistenza» della motivazione in punto di «ritenuta sussistenza di una chiamata in reità operata dai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle vicende di [OSCURATO:PERSONA]» e le conseguenti contraddittorietà e debolezza della motivazione, atteso che lo schema seguito dalla Corte d’appello di Napoli si incentrerebbe proprio sulla valorizzazione delle suddette dichiarazioni e sui riscontri alle stesse.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che: a) vi era una chiamata in reità «solo […] per quanto attiene al comune di Vitulazio»; b) in ordine alla vicenda relativa a tale Comune, era stato adombrato il coinvolgimento anche di soggetti dell’amministrazione comunale, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; c) «la estensione del contenuto delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], anche come generica ipotesi, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], è frutto […] di un travisamento concreto dei loro contenuti, in quanto frutto di una inesistenza aggiunta dichiarativa [sic], riguardante, appunto, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]»; d) pertanto, con riferimento alle vicende riguardanti tale Comune, «le altre fonti probatorie […] resterebbero gli unici elementi di prova a carico»; e) sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], si perverrebbe ad «analoghe conclusioni».

Dunque, le affermazioni di responsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi C) e D) dovrebbero essere riviste «previa esclusione dei contenuti delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] che mai hanno fatto riferimento a loro conoscenze (dirette o de relato), riguardanti appunto il Comune di [OSCURATO:PERSONA]».

2.1.2.2. Un secondo profilo di censura si appunta sulla «genericità delle chiamate in reità de relato, sulla circolarità delle informazioni e sulla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese: assenza assoluta di motivazione».

Secondo il ricorrente, le chiamate in reità dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state valutate dalla Corte d’appello di Napoli «come se nelle stesse i propalanti avessero fatto riferimento a circostanze di fatto, dagli stessi effettivamente conosciute e/o vissute».

Ciò sarebbe escluso «in radice dagli atti», dai quali risulterebbe che lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non avevano alcuna conoscenza diretta delle vicende riguardanti il Comune di Vitulazio (l’unico al quale avevano fatto effettivamente riferimento), atteso che essi avevano dichiarato che le informazioni sulle vicende di tale Comune derivavano da confidenze che erano state fatte loro dal [OSCURATO:PERSONA].

Ciò avrebbe imposto «la verifica probatoria in ordine alla effettività della conoscenza» e, soprattutto, «il riscontro probatorio sul contenuto delle dichiarazioni» avrebbe dovuto essere «sottoposto ad un rigoroso vaglio, prima di attendibilità intrinseca, e, poi, di riscontro individualizzante». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che la fonte dichiarativa che è stata nella specie utilizzata sarebbe quella «di più debole valenza probatoria, trattandosi di una chiamata in reità de relato, rispetto alla quale il chiamante esclude sé stesso dalla responsabilità e riferisce fatti di cui non ha conoscenza alcuna, e che attribuisce ai soggetti che glieli avrebbero confidati».

I due chiamanti in reità erano stati anche «coinvolti nelle vicende riguardanti il processo per corruzione relativo al Comune di Maddaloni», il che farebbe comprendere «l’interesse che gli stessi avevano nel fornire indicazioni processualmente utili che potessero essere favorevolmente utilizzate nella loro complessiva difesa processuale».

Sul piano dell’attendibilità intrinseca delle chiamate, esse non supererebbero un primo vaglio di credibilità logico-razionale, attesa la «genericità dei riferimenti operata» e «la mancanza di qualsiasi elemento concreto del fatto».

Sarebbe, inoltre, «singolare la genesi della conoscenza», atteso che entrambi i chiamanti avevano indicato la fonte delle loro conoscenze proprio nell’imputato, «realizzando in tal modo una circolarità della informazione che esclude anche la possibilità di una verifica di “convergenza del molteplice”».

La Corte d’appello di Napoli non si sarebbe neppure posta alcun interrogativo circa la credibilità di dichiarazioni in base alle quali l’imputato avrebbe confidato a dei propri concorrenti la commissione, da parte sua, di atti illeciti.

I dichiaranti avrebbero dovuto «spiegare […] le ragioni di una tale confidenza: dato questo in alcun modo né indagato né verificato».

Da ciò la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.

Concludendo su quanto sin qui esposto, il ricorrente rappresenta che: a) le chiamate in reità riguardavano solo le vicende del Comune di Vitulazio; b) esse presenterebbero «profili di inattendibilità intrinseca, non risultando in alcun modo indagate le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto confidare ad altri la commissione di condotte illecite da parte sua»; c) le chiamate sarebbero anche prive di riscontri.

2.1.2.3. Un terzo profilo di censura attiene al tema dei riscontri, specificamente, alla «prova tecnica» e alla «motivazione in ordine alla stessa», al travisamento «dei dati tecnici» e alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Secondo il ricorrente, il tema centrale del processo sarebbe stato quello dell’«individuazione di uno strumento fraudolento consapevolmente utilizzato dal gestore dei rifiuti per recuperare indebitamente più di quanto dovuto per le attività di smaltimento svolte».

Ciò in quanto, «in assenza della prova di uno strumento fraudolento ad hoc utilizzato», «la diversità delle pesate» non potrebbe essere dimostrativa di una condotta truffaldina, atteso che tale diversità ben potrebbe «derivare da errori nel rilievo dei pesi ovvero da cattivo funzionamento dei bilici e delle registrazioni dei pesi in essi operate».

Il metodo utilizzato dai giudici del merito si sarebbe risolto nella «mera verificazione di un assunto iniziale che si riteneva ab origine dimostrato sulla scorta delle rilevate differenze ponderali e del rilevato, ancorché inesistente, meccanismo corruttivo» nel Comune di Vitulazio.

Ipotesi di reato, questa, che era stata peraltro archiviata con decreto del 06/02/2020.

La Corte d’appello di Napoli non si sarebbe posta il problema di superare il dato tecnico che era emerso in dibattimento, cioè il dato della mancanza di elementi sui quali fondare la prova di un’intervenuta alterazione delle modalità di registrazione del peso presso il bilico di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] espone che, nel proprio atto di appello, aveva evidenziato alcuni aspetti riguardanti le modalità di pesatura dei rifiuti e il funzionamento del suddetto bilico, richiamando in particolare: a) le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA].), sottolineando come dalle dichiarazioni di quest’ultimo fosse emerso, per un verso, che erano state rilevate alcune inesattezze e, dunque, il non corretto funzionamento della pesa e, per altro verso, che vi erano stati degli errori di lettura che avevano determinato la necessità di sostituire lo strumento di registrazione delle pesature nel bilico; b) le conclusioni del consulente tecnico (del pubblico ministero) dott. [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti degli accertamenti ispettivi che erano stati eseguiti il 30/09/2014 dalla Camera di commercio.

Da tali elementi sarebbe emerso che il sistema di pesatura di [OSCURATO:SOCIETA].

«non era alterato e che lo stesso fino alla data del 30 settembre 2014 non aveva evidenziato profili di non corretto funzionamento: solo nel mese di ottobre 2014 erano stati riscontrati alcuni problemi, poi risolti, come risulta dal verbale di constatazione del 18 ottobre 2014».

Ne discenderebbe che «le verifiche di carattere tecnico, operate in maniera generale dal dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle specificamente eseguite dalla Camera di Commercio e dagli organi tecnici della LogiPesa (recepiti dal Comune di Vitulazio)» avrebbero consentito di «escludere, per un verso, che ci siano state delle alterazioni della pesa, in quanto tecnicamente non praticabili e per altro, che vi siano state modifiche in concreto evidenziate, potendosi al più rilevare momentanei ed erronei funzionamenti del rilevatore del peso, rispetto ai quali venivano operate le relative attività di allineamento tecnicamente previste».

Il ricorrente trascrive i passaggi della consulenza tecnica ritenuti di maggiore rilievo nei quali il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva specificato «che le caratteristiche delle pese, in relazione anche ai diversi strumenti informatici non consentono l’alterazione dei risultati delle pesate».

Non avere escluso l’inalterabilità delle pesate attraverso sistemi che potessero interferire con il meccanismo di rilevamento dei pesi integrerebbe il vizio di apparenza della motivazione e il disancoramento della stessa rispetto ai dati tecnici e, quindi, anche un travisamento della prova.

Infatti, l’esame del dato tecnico, che avrebbe dovuto confermare l’esistenza di meccanismi di alterazione – i quali costituivano il presupposto della frode –, avrebbe condotto a un risultato opposto, «escludendo sia la fattibilità di manovre alterative che la concreta rilevazione delle stesse».

Nel ribadire che, come aveva sostenuto nel proprio atto di appello, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto trovare riscontro non nel dato della discrepanza dei pesi rilevati dai diversi bilici ma nell’individuazione di meccanismi fraudolenti sul bilico di [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Napoli non avrebbe considerato tale aspetto, «ritenendo, con ciò incorrendo in una grave carenza di motivazione, che il mero dato della differenza ponderale desse conferma della frode a monte».

Ciò che avrebbe dovuto essere verificato «non era la eventuale differenza ponderale, ben possibile anche in conseguenza di un non perfetto funzionamento dei bilici, bensì la individuazione delle modalità attraverso le quali si era inciso sui bilici stessi per fare in modo che il risultato della pesatura fosse difforme (ed in particolare in aumento) rispetto a quello reale».

L’apparenza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine a tale aspetto sarebbe rilevabile dalla lettura del primo capoverso della pag. 42 della sentenza impugnata, atteso che da esso risulterebbe che la Corte d’appello di Napoli, «pur in presenza di un accertamento che ha escluso […] la possibilità di una verifica della manipolazione della pesa, ha ritenuto che tale manipolazione debba essere comunque avvenuta».

Ulteriore vizio della motivazione discenderebbe dalla mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che, se «l’acquisizione delle memorie fiscali contenute nelle schede del bilico fosse stata dirimente per il recupero di dati rilevanti per la verifica di un’alterazione del sistema», i giudici del merito avevano il dovere di disporne l’acquisizione.

Nella motivazione mancherebbe insomma «qualsiasi indicazione della modalità di alterazione della pesa oltre che sulla volontarietà di alterazione della stessa».

Andrebbe, poi, da sé, «che, ove non vi sia stata alterazione delle modalità di registrazione del peso, non è neanche in astratta in ipotesi ipotizzabile il falso per induzione che presuppone una volontà di immutatio veri».

La motivazione sarebbe generica e apparente anche là dove la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto l’eccessiva produzione di rifiuti nei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA], ove parametrata con quella di altri Comuni. [OSCURATO:PERSONA] deduce che «il mero riferimento al numero di abitanti dei comuni stessi, la mancata considerazione delle caratteristiche strutturali di essi comuni» evidenzierebbero l’apparenza della motivazione, in quanto «disancorata da specifici elementi di fatto».

Costituirebbe un «ulteriore limite» della motivazione il riferimento ai Comuni di Alife e Roccadaspide, trattandosi di Comuni «con la più alta percentuale di raccolta differenziata».

Inoltre, nei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] vi era un elevato numero di esercizi commerciali di «food e pizzerie», la cui produzione di rifiuti organici era «sicuramente al di sopra di qualsiasi media di possibile riferimento».

2.1.2.4. Un quarto profilo di censura attiene al tema della qualità di gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. in capo all’imputato, aspetto rispetto al quale la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, oltre che viziata da travisamento della prova.

Dopo avere premesso come la gestione di fatto debba trovare fondamento in obiettive evidenze fattuali dalle quali emerga la concreta attività che si ritenga esplicativa di una posizione di dominio rispetto all’attività considerata, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Napoli non avrebbe spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo e quale sarebbe stata l’attività da lui esercitata.

Il ricorrente contesta gli argomenti spesi in proposito nella sentenza impugnata.

Anzitutto, il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. era nata dalla cessione di un ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si potrebbe ritenere un elemento idoneo a dimostrare la gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e dimostrerebbe anzi il contrario, atteso che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto continuare a gestire le medesime attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non avrebbe ceduto il ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla veste di direttore generale, il ricorrente rileva che la menzionata cessione di ramo di azienda è del 21/12/2012 e in tale atto «non viene attribuita al [OSCURATO:PERSONA] alcuna funzione né alcuna attività nella Gesia».

La Corte d’appello di Napoli si sarebbe quindi riferita alla procura speciale che era stata rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. al [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente osserva in proposito che, immaginando che il suo potere di fatto si ricollegasse al rilascio di tale procura speciale, esso rileverebbe solo a partire dalla suddetta data del 05/02/2016, il che «determinerebbe una necessaria restrizione delle attività riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] solo ad un periodo di compreso tra il febbraio 2016 e l’ottobre 2016 (e per il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le vicende vitulatine si fermano all’anno 2014)».

Da ciò l’erroneità dell’impostazione seguita dalla Corte d’appello in ordine a tale aspetto.

Inoltre, la medesima procura speciale, per poter essere concretamente esercitata, richiedeva l’emanazione di una delibera del consiglio di amministrazione che la attivasse. [OSCURATO:SOCIETA], un tale atto non era mai stato adottato, con la conseguenza che la procura non era mai stata attivata ed era stata successivamente revocata il 11/10/2016.

Dunque, poiché non era possibile ricollegare una gestione di fatto che dovrebbe riguardare periodi compresi tra il 2012 e il 2016 a una procura speciale rilasciata nel febbraio 2016, sarebbe stato necessario evidenziare quali fossero state le mansioni di fatto che erano state svolte dall’imputato per conto di [OSCURATO:SOCIETA].

Di tali mansioni non darebbero conto neppure i chiamanti in reità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In assenza, pertanto, di dati concreti relativi a un’effettiva gestione da parte dell’imputato, lo “svilimento” delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il suo datore di lavoro era [OSCURATO:PERSONA], che gli impartiva le indicazioni lavorative, sarebbe frutto di un convincimento preconcetto del tutto disancorato da elementi di fatto. [OSCURATO:PERSONA] contesta poi quanto affermato dalla Corte d’appello di Napoli nel terzo capoverso della pag. 41 nella sentenza impugnata, in quanto si tratterebbe di un’argomentazione apodittica, con la quale la Corte d’appello avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive.

Il ricorrente ribadisce che, considerata la mancanza di valenza della menzionata procura speciale dal 2012 al 2016, almeno per tale periodo si sarebbero dovute evidenziare quelle concrete attività di fatto che consentissero di ritenere la sussistenza di una gestione di fatto. [OSCURATO:SOCIETA] all’evocazione, con riferimento al suddetto periodo, di una partecipazione dell’imputato a «strategiche e centrali attività nella nuova compagine societaria», il ricorrente sostiene che tale affermazione sarebbe «priva di qualsiasi riferimento specifico e concreto a qualsiasi condotta di gestione societaria».

Né sarebbe dato comprendere quale potrebbe essere l’interferenza della più volte menzionata procura speciale rispetto alle attività riguardanti il Comune di Vitulazio, atteso che le contestate condotte riguardanti tale Comune cessavano ad ottobre 2014, cioè un anno e quattro mesi prima rispetto al rilascio della suddetta procura speciale. [OSCURATO:SOCIETA] al richiamo, da parte della Corte d’appello, alle condotte corruttive quali elementi dimostrativi di una modalità operativa che sarebbe divenuta strategia di impresa, il ricorrente contesta che, «in assenza anche di una contestazione ancora attuale di corruzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (nonché dello stesso ricorrente)», tale richiamo integrerebbe una motivazione estranea a un sistema processuale in cui vige la formula del ragionevole dubbio.

Denuncia che «[l]e corruzioni non esistono in questo processo» e ciò sarebbe dimostrato dell’intervenuta archiviazione.

Ciò «a meno che non si voglia ritenere, attraverso una non motivazione o attraverso un travisamento del sospetto e neanche della prova, che vi siano state delle corruzioni di cui il [OSCURATO:PERSONA] sia stato autore».

Da tutto quanto precede, risulterebbe l’inesistenza della motivazione in ordine al tema della gestione di fatto, la quale non potrebbe che essere esclusa proprio sulla base delle evidenze che sono state valorizzate dalla Corte d’appello di Napoli.

La stessa motivazione sarebbe frutto di una travisata lettura delle prove e della ritenuta sussistenza di un contesto corruttivo che il processo non aveva mai preso in considerazione né, tantomeno, dimostrato.

Sarebbe, poi, inconferente e irrilevante la circostanza della partecipazione strategica alla gestione della società e della partecipazione alle gare da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che la mera partecipazione alle gare «rientra nell’ordinario svolgimento dell’attività aziendale e non può certo caratterizzare una ipotesi di gestione di fatto, senza che vi sia una evidenza motivazionale di essa, di un ruolo del ricorrente», che la sentenza impugnata non sarebbe riuscita ad ancorare ad alcun elemento concreto dimostrativo in tale senso.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen.

La Corte d’appello di Napoli non avrebbe motivato in ordine né al diniego delle circostanze attenuanti generiche né alla determinazione della misura della pena base e dell’aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B) non potrebbe «sostituire certo la motivazione sulle modalità di determinazione della stessa e, soprattutto, sulla negatoria delle circostanze attenuanti generiche e sulle modalità di aumento per la ritenuta continuazione» e che, a fronte delle doglianze che erano state avanzate con il suo atto di appello, non si potrebbe ritenere sussistente una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 163 cod. pen.

Contesta la motivazione con la quale la Corte d’appello di Napoli ha negato la sospensione condizionale della pena «in ragione della gravità delle condotte poste in essere e della gravità dei fatti commessi che non consentono di emettere una prognosi favorevole circa la capacità dell’imputato di astenersi in futuro dalla commissione di ulteriori reati» (pag. 46 della sentenza impugnata).

Tale motivazione non potrebbe «essere condivisa, ove si consideri il complesso degli elementi di cui all’art. 133 c.p. che, ove correttamente valutati avrebbero consentito di ritenere i reati contestati come conseguenza di una condotta limitata in un determinato arco di tempo, non breve ma non foriera di pericolo di reiterazione».

Avrebbero militato nel senso della sospensione dell’esecuzione della pena anche «la risalenza nel tempo dei fatti, dopo i quali alcun’altra condotta illecita è stata realizzata», lo stato di incensurato e il fatto che dagli «elementi di merito forniti» era emerso «che vi erano problemi afferenti al funzionamento della pesa che ben avrebbero potuto indurre i conferenti in errore sui quantitativi di rifiuti effettivamente sversati».

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 74 «e ss.» cod. proc. pen. con riguardo alla richiesta di esclusione delle parti civili Comune di Vitulazio e Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Rappresenta che, «nei motivi di impugnazione», aveva chiesto tale esclusione perché: a) quanto al Comune di Vitulazio, il mandato che era stato conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare e difendere tale Comune quale persona offesa dal reato sarebbe stato privo di una specifica procura speciale, ex art. 122 cod. proc. pen., necessaria per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale; b) quanto al Comune di [OSCURATO:PERSONA], esso si era costituito parte civile a mezzo di un sostituto processuale – l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale il Comune aveva conferito la procura speciale – privo di procura speciale.

Per queste stesse ragioni, il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’esclusione delle suddette parti civili e la revoca delle statuizioni civili.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 240 cod. pen.

Posto che la Corte d’appello di Napoli ha confermato la confisca di beni e/o somme di denaro fino al raggiungimento di un valore di € 177.363,00, e premesso che «l’unico sequestro ipotizzabile era quello ex art. 640 quater c.p., effettuabile anche per equivalente in base all’art. 322 ter c.p.», il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che il calcolo in base al quale è stata disposta la confisca, sviluppato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e confermato dalla Corte d’appello di Napoli, «non appare ancorato ad elementi di fatto definibili in termini di certezza».

Sulla premessa che il «profitto ed il prezzo del reato devono essere specificamente individuati e la loro determinazione deve essere in concreto ancorata alla verifica degli elementi che consentano la evidenza della indebita percezione in capo all’autore del reato», il ricorrente contesta che il «ragionamento seguito dal Tribunale (e confermato dalla Corte di Appello) non fornisce alcuna indicazione in ordine alle modalità di determinazione di quanto confiscato, facendo un sostanziale ed immotivato richiamo alla somma di € 177.363,00, di cui non si comprende quale sia la scaturigine economico-contabile».

Da ciò il carattere immotivato della sentenza impugnata sul punto.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 538 «e ss.» cod. proc. pen.

Denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla condanna al pagamento di una provvisionale.

Sulla premessa che la condanna al pagamento di una provvisionale è possibile solo «ove vi sia la prova della entità concreta del danno, e nei limiti in cui essa sia raggiunta», il [OSCURATO:PERSONA] contesta come, nel caso di specie, «la evidenza del danno sia frutto di mere asserzioni, del tutto disancorata da elementi specifici che ne possano dare contezza». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato.

1.1. Non è consentita la prima doglianza, con la quale il ricorrente ha denunciato la violazione del principio della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (punto

2.1.1. della parte in fatto) La denunciata violazione di questo principio si sarebbe verificata in primo grado, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannato il [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante nei capi d’imputazione gli fosse stata contestata la qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di procuratore speciale con poteri di direttore generale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la questione dell’asserita violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non risulta essere stata posta dal [OSCURATO:PERSONA] né nel proprio atto di appello né nel corso del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che il profilo di doglianza relativo alla suddetta asserita violazione, essendo stato prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, si deve ritenere non consentito.

Ciò alla luce della costante giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, secondo cui «questa Corte ritiene con orientamento unanime che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integri una nullità a regime intermedio che, allorché verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che la stessa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, come nella specie verificatosi (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217; n. 12620 del 25/03/2010, Tommasi, Rv. 246740; Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161)» (Sez. 2, n. 12792 del 19/02/2020, Bianchi, non massimata).

1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dei reati in contestazione (censure di cui ai punti 2.1.2.1.,

2.1.2.2. e 2.1.2.3 della parte in fatto).

Si deve anzitutto precisare che, poiché la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale indagato in un procedimento connesso era stata archiviata (pag. 20, primo capoverso, della sentenza impugnata), nel presente procedimento lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ben poteva assumere la veste di testimone.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito, con la sentenza “[OSCURATO:PERSONA]”, che non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Sez.

U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246376-01, con la quale le Sezioni unite hanno osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis e 210 cod. proc. pen., si applica solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi 3 e 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.

Successivamente, in senso conforme: Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo, Rv. 281982-01).

Ciò precisato, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte truffaldine, e per le conseguenti condotte di falsificazione, a lui contestate sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’impresa attiva nel settore della raccolta dei rifiuti, il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si occupava dello smaltimento del cosiddetto “umido” per conto del Comune di Vitulazio e gli aveva detto che, per farsi affidare tale servizio e affinché non venissero controllati i pesi alterati dell’“umido” in ingresso nell’impianto di conferimento di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva per lungo tempo pagato delle somme di denaro a due dipendenti del suddetto Comune, tanto che lo aveva sconsigliato di “entrare” a Vitulazio appunto perché occorreva pagare costoro (pag. 25 della sentenza di primo grado); b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto, anche alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], chepagava delle somme di denaro a un dipendente del Comune di Vitulazio e di ritenere che lo facesse sia per assicurarsi la prosecuzione del contratto con tale Comune sia per giustificare la falsificazione delle pesate dei camion (pag. 24 della sentenza di primo grado); c) gli esiti dei controlli che erano stati effettuati dal Comune di Vitulazio nell’ottobre del 2014 presso una pesa pubblica (Mozzillo), dai quali era emerso un peso dei rifiuti nettamente inferiore a quello che era stato rilevato dalla pesa di [OSCURATO:SOCIETA]., quale rilevato dai relativi FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti); d) tale differenza non si poteva attribuire a un malfunzionamento della pesa di [OSCURATO:SOCIETA]. – in particolare, al guasto che si era verificato il 17/10/2014 e del quale aveva riferito il testimone [OSCURATO:PERSONA] –, atteso che, se così fosse stato, la suddetta società avrebbe dovuto emettere delle corrispondenti note di credito in favore di tutti i Comuni (68) che si servivano della sua pesa, mentre le acquisite note di credito che erano state emesse in favore di altri Comuni recavano importi irrisori; e) le anomalie che erano state riscontrate dai consulenti tecnici del pubblico ministero, specificamente, i fatti che, da quando era iniziata la gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., era risultato che il peso degli automezzi in ingresso superava il PTT (cioè la massa complessiva a pieno carico che è data dalla somma del peso del veicolo a vuoto, cioè la tara, e del carico massimo trasportabile, cioè la portata che risulta dalla carta di circolazione), che il 25% degli automezzi presentava un valore della tara presso il sito di destinazione inferiore di kg. 100 rispetto alla tara che era indicata nei dati tecnici degli stessi, che il 17% dei FIR indicava dei quantitativi di rifiuti riportati nella quarta copia di tali formulari (quella che recava il quantitativo verificato a destino) che superava la portata degli automezzi, e che il 13% dei FIR riportava dei quantitativi di rifiuto, sempre nella quarta copia, che superavano il limite fisico imposto dal volume del cassone per il trasporto dei rifiuti; f) il fatto che, come era stato accertato sempre dai consulenti tecnici del pubblico ministero, negli anni della gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., la quantità di rifiuti “organici” dei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] che emergeva dalla quarta copia dei FIR risultava notevolmente più elevata della quantità massima teorica che i loro territori, dato il numero di abitanti, avrebbero dovuto produrre, essendo nettamente superiore alle medie nazionale, della macroarea Sud e regionale.

Tale motivazione della sussistenza delle contestate condotte truffaldine, e delle conseguenti condotte di falsificazione dei mandati di pagamento, appare, oltre che esistente, del tutto priva di violazioni di legge, come pure di contraddizioni e di illogicità manifeste, e si sottrae alle censure che sono state avanzate dal ricorrente.

Anzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non si possa reputare né contraddittoria né manifestamente illogica la valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], con riguardo, oltre che alla vicenda del Comune di Vitulazio, alla quale le stesse dichiarazioni direttamente si riferiscono, anche alla vicenda del Comune di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la gestione dei rifiuti “organici” di tale Comune da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato anomalie analoghe a quelle che erano state riscontrate nella gestione, da parte della stessa società, dei rifiuti “organici” del Comune di Vitulazio e che, come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Napoli a pag. 43 della sentenza impugnata, la riduzione dei quantitativi di “umido” del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva coinciso temporalmente con il momento in cui aveva iniziato a essere disvelato il sistema truffaldino che era stato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Comune di Vitulazio.

Sempre a proposito delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], ribadito che, nel presente procedimento, lo [OSCURATO:PERSONA] ben poteva assumere la veste di testimone, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che: a) la Corte di cassazione ha chiarito chele confidenze autoaccusatorie dell’imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti auto-calunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 281603-02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, Campana, Rv. 278503-01); b) non sussiste la denunciata “circolarità” delle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], atteso che costoro hanno riferito quanto ciascuno aveva direttamente appreso dal [OSCURATO:PERSONA]; c) nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito non risultano essere incorsi in alcuna manifesta contraddizione, denunciabile in questa sede, né, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, le stesse dichiarazioni si possono ritenere generiche, avendo gli stessi specificamente riferito quanto era stato loro “confessato” dal [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò l’assenza di qualsivoglia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il reciproco riscontro dei racconti dei due dichiaranti. [OSCURATO:SOCIETA] al fatto che, come era stato dichiarato dal consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile accertare un’alterazione della pesa di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’alterazione del relativo sistema informatico, si deve osservare che la prova dell’alterazione delle pesate è stata tratta da altre risultanze istruttorie, specificamente, dalle già evidenziate anomalie che erano state riscontrate dai consulenti tecnici del pubblico ministero, logicamente riannodate agli esiti delle prove dichiarative; tra le quali, in particolare, gli apporti dei più volte citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reputa infine che i giudici del merito abbiano dato adeguatamente conto della reputata maggiore affidabilità delle conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero rispetto alle prospettazioni dei consulenti tecnici dell’imputato, le quali ultime sono state analiticamente confutate con riguardo alla tesi secondo cui gli autisti avrebbero caricato sui camion un quantitativo di rifiuti nettamente superiore al limite stabilito dalla casa produttrice dell’autoveicolo e con riguardo al fatto che le attività di ristorazione erano presenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] anche nel 2012-2013, quando gli incrementi dei rifiuti “organici” non si erano verificati.

1.3. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui il ricorrente contesta l’attribuzione a sé della qualità di gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. (censure di cui al punto 2.1.2.4 della parte in fatto).

Tale qualità emerge infatti in tutta evidenza dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], le quali convergono nell’indicare il [OSCURATO:PERSONA] come colui al quale, nell’ambito di [OSCURATO:SOCIETA]., era concretamente affidata la gestione dei rifiuti “organici”.

Compito, questo, che la Corte d’appello di Napoli ha logicamente ritenuto centrale per la suddetta compagine societaria e nella prospettiva che qui rileva, tanto più che il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], in questo processo, avevano altresì riferito che era il [OSCURATO:PERSONA] che, come lui stesso aveva confidato, in particolare, al [OSCURATO:PERSONA], per fare affidare a [OSCURATO:SOCIETA]. il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Vitulazio e affinché non venissero controllati i pesi alterati dell’“umido” in ingresso nell’impianto di conferimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., aveva anche pagato delle somme di denaro a due dipendenti del suddetto Comune.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all’entità dei reati, della «gravità del fatto commesso» e dell’«intensità del dolo dimostrata» (secondo capoverso della pag. 45 della sentenza impugnata), così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, che erano stati dedotti dall’imputato nel suo atto di appello, relativi al suo buon comportamento processuale, in quanto si era sottoposto ad esame, al suo stato di incensurato e alla sua condotta successiva al reato (peraltro non meglio precisata).

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2.2. [OSCURATO:SOCIETA] alla pena base e agli aumenti di pena per la continuazione, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Come risulta dalla lettura complessiva della sentenza “Pizzone” delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), tale principio si deve ritenere valevole anche con riguardo agli aumenti di pena per i reati in continuazione, atteso che il grado di impegno motivazionale che è richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi ed è funzionale a consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d’appello di Napoli ha irrogato: a) per il più grave reato di falsità ideologica in atti pubblici cui al capo D), la pena di un anno e sei mesi di reclusione, a fronte di una pena edittale per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. che va da uno a sei anni di reclusione; b) per il meno grave reato di truffa di cui al capo C), l’aumento di pena di sei mesi di reclusione.

Si tratta: a) nel primo caso, di una pena che è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. (che è di tre anni e sei mesi di reclusione); b) nel secondo caso, di un aumento di pena, evidentemente, di esigua entità. [OSCURATO:PERSONA] reputa che quanto appena esposto sia sufficiente a dimostrare l’avvenuta ponderazione, da parte della Corte d’appello di Napoli, di una pena adeguata all’entità di fatti che la stessa Corte, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha affermato di ritenere gravi, anche sotto il profilo dell’intensità del dolo.

Si deve aggiungere che il ricorrente, nel motivo in esame, neppure censura la concreta quantificazione che è stata operata dalla Corte d’appello di Napoli né rivolge specifiche critiche in ordine al concreto rispetto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., dolendosi unicamente dell’omessa motivazione circa la quantificazione della pena base e dell’aumento di pena, sicché non si può ritenere neppure evidenziato quale concreto interesse sorregga il suo ricorso.

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice del merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01).

La Corte d’appello di Napoli non si è discostata da tale principio e, con un’argomentazione priva di illogicità, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dopo avere valutato che la gravità dei fatti che erano stati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] – i quali, si deve rilevare, si erano protratti per diversi anni, dal 2012 al 2016 – non consentisse di presumere che l’imputato si sarebbe astenuto dal compiere ulteriori reati e ostasse quindi alla possibilità di concedere il beneficio.

2.4. Il quarto motivo non è consentito, perché, come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Napoli a pag. 44, penultimo capoverso, della sentenza impugnata, le questioni relative alla costituzione di parte civile dei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] si devono ritenere precluse, in quanto non risultano essere state proposte nella fase delle questioni preliminari, secondo quanto è previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280274-01), ma, come è affermato dallo stesso ricorrente, solo con i motivi di appello («nei motivi di impugnazione»).

2.5. Il quinto motivo non è consentito, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo alla confisca che era stata disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Napoli non ha motivato in ordine a tale punto e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e, perciò, non consentito(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).

2.6. Il sesto motivo non è consentito perché ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello che non è impugnabile per cassazione.

La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che vienecostantemente ribadito e che è condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente venga condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte civile, come da nota che allega; lette le «note conclusive e controdeduttive» dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere contestato le conclusioni del Pubblico Ministero e dopo avere ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del 28/02/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in esito a giudizio ordinario: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa consumata e tentata pluriaggravata (dall’essere stata commessa a danno di un ente pubblico e dall’avere cagionato a tale ente un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni del Comune di Vitulazio di cui al capo A) e di falsità ideologica in atti pubblici aggravata (dall’essere stata commessa per eseguire il reato di cui al capo A) di cui al capo B), per essere tali reati di cui ai capi A) e B) estinti per prescrizione; b) rideterminava in due anni di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa pluriaggravata (dall’essere state commessa a danno di un ente pubblico e dall’avere cagionato a tale ente un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo C) e di falsità ideologica in atti pubblici aggravata (dall’essere stata commessa per eseguire il reato di cui al capo C) di cui al capo D); c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore dei menzionati Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento di una provvisionale di € 56.138,00 in favore del Comune di Vitulazio e di € 121.225,00 in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; d) confermava la confisca di beni e/o somme di denaro di pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. o di [OSCURATO:PERSONA] fino al raggiungimento di un valore di € 177.363,00. Le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero consistite: a) quelle truffaldine di cui ai capi A) e C), nel fare apparire, quale gestore di [OSCURATO:SOCIETA]., mediante artifici e raggiri, che i Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] avessero conferito un quantitativo di rifiuti cosiddetti “umido” o “organico” superiore a quello dagli stessi effettivamente conferito a [OSCURATO:SOCIETA]., ottenendo così la corresponsione, da parte dei medesimi Comuni, di somme da essi non dovute; b) quelle di falsità ideologica di cui ai capi B) e D), nell’avere, ingannando i competenti funzionari dei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] (art. 48 cod. pen.), fatto predisporre ai medesimi funzionari dei mandati di pagamento, in favore della menzionata [OSCURATO:SOCIETA]., ideologicamente falsi. 2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Orso e avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv., 48, 479 e 640 cpv c.p. nonché 192, co. 3, 210 e 530 c.p.p. (capi c) e d) nonché art. 129 (in relazione ai capi a-b)», nonché la nullità della sentenza per violazione del principio della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. 2.1.1. [OSCURATO:SOCIETA] a quest’ultima doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che, mentre nei capi d’imputazione gli era stata contestata la qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di procuratore speciale con poteri di direttore generale di [OSCURATO:SOCIETA]., la sua responsabilità era stata ritenuta in quanto gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., cioè «in ordine ad un profilo della condotta non contestato». Il ricorrente ritiene che, ancorché non abbia eccepito tale violazione con i motivi di appello, la stessa «possa essere anche direttamente rilevata in sede di legittimità». 2.1.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta poi il «difetto di motivazione in relazione a tutti i reati contestati». 2.1.2.1. Un primo profilo di censura attiene alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le quali sarebbero state travisate. [OSCURATO:PERSONA] deduce che le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato solo il Comune di Vitulazio ma non anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò l’«inesistenza» della motivazione in punto di «ritenuta sussistenza di una chiamata in reità operata dai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle vicende di [OSCURATO:PERSONA]» e le conseguenti contraddittorietà e debolezza della motivazione, atteso che lo schema seguito dalla Corte d’appello di Napoli si incentrerebbe proprio sulla valorizzazione delle suddette dichiarazioni e sui riscontri alle stesse. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che: a) vi era una chiamata in reità «solo […] per quanto attiene al comune di Vitulazio»; b) in ordine alla vicenda relativa a tale Comune, era stato adombrato il coinvolgimento anche di soggetti dell’amministrazione comunale, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; c) «la estensione del contenuto delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], anche come generica ipotesi, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], è frutto […] di un travisamento concreto dei loro contenuti, in quanto frutto di una inesistenza aggiunta dichiarativa [sic], riguardante, appunto, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]»; d) pertanto, con riferimento alle vicende riguardanti tale Comune, «le altre fonti probatorie […] resterebbero gli unici elementi di prova a carico»; e) sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], si perverrebbe ad «analoghe conclusioni». Dunque, le affermazioni di responsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi C) e D) dovrebbero essere riviste «previa esclusione dei contenuti delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] che mai hanno fatto riferimento a loro conoscenze (dirette o de relato), riguardanti appunto il Comune di [OSCURATO:PERSONA]». 2.1.2.2. Un secondo profilo di censura si appunta sulla «genericità delle chiamate in reità de relato, sulla circolarità delle informazioni e sulla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese: assenza assoluta di motivazione». Secondo il ricorrente, le chiamate in reità dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state valutate dalla Corte d’appello di Napoli «come se nelle stesse i propalanti avessero fatto riferimento a circostanze di fatto, dagli stessi effettivamente conosciute e/o vissute». Ciò sarebbe escluso «in radice dagli atti», dai quali risulterebbe che lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non avevano alcuna conoscenza diretta delle vicende riguardanti il Comune di Vitulazio (l’unico al quale avevano fatto effettivamente riferimento), atteso che essi avevano dichiarato che le informazioni sulle vicende di tale Comune derivavano da confidenze che erano state fatte loro dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò avrebbe imposto «la verifica probatoria in ordine alla effettività della conoscenza» e, soprattutto, «il riscontro probatorio sul contenuto delle dichiarazioni» avrebbe dovuto essere «sottoposto ad un rigoroso vaglio, prima di attendibilità intrinseca, e, poi, di riscontro individualizzante». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che la fonte dichiarativa che è stata nella specie utilizzata sarebbe quella «di più debole valenza probatoria, trattandosi di una chiamata in reità de relato, rispetto alla quale il chiamante esclude sé stesso dalla responsabilità e riferisce fatti di cui non ha conoscenza alcuna, e che attribuisce ai soggetti che glieli avrebbero confidati». I due chiamanti in reità erano stati anche «coinvolti nelle vicende riguardanti il processo per corruzione relativo al Comune di Maddaloni», il che farebbe comprendere «l’interesse che gli stessi avevano nel fornire indicazioni processualmente utili che potessero essere favorevolmente utilizzate nella loro complessiva difesa processuale». Sul piano dell’attendibilità intrinseca delle chiamate, esse non supererebbero un primo vaglio di credibilità logico-razionale, attesa la «genericità dei riferimenti operata» e «la mancanza di qualsiasi elemento concreto del fatto». Sarebbe, inoltre, «singolare la genesi della conoscenza», atteso che entrambi i chiamanti avevano indicato la fonte delle loro conoscenze proprio nell’imputato, «realizzando in tal modo una circolarità della informazione che esclude anche la possibilità di una verifica di “convergenza del molteplice”». La Corte d’appello di Napoli non si sarebbe neppure posta alcun interrogativo circa la credibilità di dichiarazioni in base alle quali l’imputato avrebbe confidato a dei propri concorrenti la commissione, da parte sua, di atti illeciti. I dichiaranti avrebbero dovuto «spiegare […] le ragioni di una tale confidenza: dato questo in alcun modo né indagato né verificato». Da ciò la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Concludendo su quanto sin qui esposto, il ricorrente rappresenta che: a) le chiamate in reità riguardavano solo le vicende del Comune di Vitulazio; b) esse presenterebbero «profili di inattendibilità intrinseca, non risultando in alcun modo indagate le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto confidare ad altri la commissione di condotte illecite da parte sua»; c) le chiamate sarebbero anche prive di riscontri. 2.1.2.3. Un terzo profilo di censura attiene al tema dei riscontri, specificamente, alla «prova tecnica» e alla «motivazione in ordine alla stessa», al travisamento «dei dati tecnici» e alla mancata assunzione di una prova decisiva. Secondo il ricorrente, il tema centrale del processo sarebbe stato quello dell’«individuazione di uno strumento fraudolento consapevolmente utilizzato dal gestore dei rifiuti per recuperare indebitamente più di quanto dovuto per le attività di smaltimento svolte». Ciò in quanto, «in assenza della prova di uno strumento fraudolento ad hoc utilizzato», «la diversità delle pesate» non potrebbe essere dimostrativa di una condotta truffaldina, atteso che tale diversità ben potrebbe «derivare da errori nel rilievo dei pesi ovvero da cattivo funzionamento dei bilici e delle registrazioni dei pesi in essi operate». Il metodo utilizzato dai giudici del merito si sarebbe risolto nella «mera verificazione di un assunto iniziale che si riteneva ab origine dimostrato sulla scorta delle rilevate differenze ponderali e del rilevato, ancorché inesistente, meccanismo corruttivo» nel Comune di Vitulazio. Ipotesi di reato, questa, che era stata peraltro archiviata con decreto del 06/02/2020. La Corte d’appello di Napoli non si sarebbe posta il problema di superare il dato tecnico che era emerso in dibattimento, cioè il dato della mancanza di elementi sui quali fondare la prova di un’intervenuta alterazione delle modalità di registrazione del peso presso il bilico di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] espone che, nel proprio atto di appello, aveva evidenziato alcuni aspetti riguardanti le modalità di pesatura dei rifiuti e il funzionamento del suddetto bilico, richiamando in particolare: a) le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA].), sottolineando come dalle dichiarazioni di quest’ultimo fosse emerso, per un verso, che erano state rilevate alcune inesattezze e, dunque, il non corretto funzionamento della pesa e, per altro verso, che vi erano stati degli errori di lettura che avevano determinato la necessità di sostituire lo strumento di registrazione delle pesature nel bilico; b) le conclusioni del consulente tecnico (del pubblico ministero) dott. [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti degli accertamenti ispettivi che erano stati eseguiti il 30/09/2014 dalla Camera di commercio. Da tali elementi sarebbe emerso che il sistema di pesatura di [OSCURATO:SOCIETA]. «non era alterato e che lo stesso fino alla data del 30 settembre 2014 non aveva evidenziato profili di non corretto funzionamento: solo nel mese di ottobre 2014 erano stati riscontrati alcuni problemi, poi risolti, come risulta dal verbale di constatazione del 18 ottobre 2014». Ne discenderebbe che «le verifiche di carattere tecnico, operate in maniera generale dal dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle specificamente eseguite dalla Camera di Commercio e dagli organi tecnici della LogiPesa (recepiti dal Comune di Vitulazio)» avrebbero consentito di «escludere, per un verso, che ci siano state delle alterazioni della pesa, in quanto tecnicamente non praticabili e per altro, che vi siano state modifiche in concreto evidenziate, potendosi al più rilevare momentanei ed erronei funzionamenti del rilevatore del peso, rispetto ai quali venivano operate le relative attività di allineamento tecnicamente previste». Il ricorrente trascrive i passaggi della consulenza tecnica ritenuti di maggiore rilievo nei quali il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva specificato «che le caratteristiche delle pese, in relazione anche ai diversi strumenti informatici non consentono l’alterazione dei risultati delle pesate». Non avere escluso l’inalterabilità delle pesate attraverso sistemi che potessero interferire con il meccanismo di rilevamento dei pesi integrerebbe il vizio di apparenza della motivazione e il disancoramento della stessa rispetto ai dati tecnici e, quindi, anche un travisamento della prova. Infatti, l’esame del dato tecnico, che avrebbe dovuto confermare l’esistenza di meccanismi di alterazione – i quali costituivano il presupposto della frode –, avrebbe condotto a un risultato opposto, «escludendo sia la fattibilità di manovre alterative che la concreta rilevazione delle stesse». Nel ribadire che, come aveva sostenuto nel proprio atto di appello, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto trovare riscontro non nel dato della discrepanza dei pesi rilevati dai diversi bilici ma nell’individuazione di meccanismi fraudolenti sul bilico di [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Napoli non avrebbe considerato tale aspetto, «ritenendo, con ciò incorrendo in una grave carenza di motivazione, che il mero dato della differenza ponderale desse conferma della frode a monte». Ciò che avrebbe dovuto essere verificato «non era la eventuale differenza ponderale, ben possibile anche in conseguenza di un non perfetto funzionamento dei bilici, bensì la individuazione delle modalità attraverso le quali si era inciso sui bilici stessi per fare in modo che il risultato della pesatura fosse difforme (ed in particolare in aumento) rispetto a quello reale». L’apparenza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine a tale aspetto sarebbe rilevabile dalla lettura del primo capoverso della pag. 42 della sentenza impugnata, atteso che da esso risulterebbe che la Corte d’appello di Napoli, «pur in presenza di un accertamento che ha escluso […] la possibilità di una verifica della manipolazione della pesa, ha ritenuto che tale manipolazione debba essere comunque avvenuta». Ulteriore vizio della motivazione discenderebbe dalla mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che, se «l’acquisizione delle memorie fiscali contenute nelle schede del bilico fosse stata dirimente per il recupero di dati rilevanti per la verifica di un’alterazione del sistema», i giudici del merito avevano il dovere di disporne l’acquisizione. Nella motivazione mancherebbe insomma «qualsiasi indicazione della modalità di alterazione della pesa oltre che sulla volontarietà di alterazione della stessa». Andrebbe, poi, da sé, «che, ove non vi sia stata alterazione delle modalità di registrazione del peso, non è neanche in astratta in ipotesi ipotizzabile il falso per induzione che presuppone una volontà di immutatio veri». La motivazione sarebbe generica e apparente anche là dove la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto l’eccessiva produzione di rifiuti nei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA], ove parametrata con quella di altri Comuni. [OSCURATO:PERSONA] deduce che «il mero riferimento al numero di abitanti dei comuni stessi, la mancata considerazione delle caratteristiche strutturali di essi comuni» evidenzierebbero l’apparenza della motivazione, in quanto «disancorata da specifici elementi di fatto». Costituirebbe un «ulteriore limite» della motivazione il riferimento ai Comuni di Alife e Roccadaspide, trattandosi di Comuni «con la più alta percentuale di raccolta differenziata». Inoltre, nei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] vi era un elevato numero di esercizi commerciali di «food e pizzerie», la cui produzione di rifiuti organici era «sicuramente al di sopra di qualsiasi media di possibile riferimento». 2.1.2.4. Un quarto profilo di censura attiene al tema della qualità di gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. in capo all’imputato, aspetto rispetto al quale la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, oltre che viziata da travisamento della prova. Dopo avere premesso come la gestione di fatto debba trovare fondamento in obiettive evidenze fattuali dalle quali emerga la concreta attività che si ritenga esplicativa di una posizione di dominio rispetto all’attività considerata, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Napoli non avrebbe spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo e quale sarebbe stata l’attività da lui esercitata. Il ricorrente contesta gli argomenti spesi in proposito nella sentenza impugnata. Anzitutto, il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. era nata dalla cessione di un ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si potrebbe ritenere un elemento idoneo a dimostrare la gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e dimostrerebbe anzi il contrario, atteso che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto continuare a gestire le medesime attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non avrebbe ceduto il ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla veste di direttore generale, il ricorrente rileva che la menzionata cessione di ramo di azienda è del 21/12/2012 e in tale atto «non viene attribuita al [OSCURATO:PERSONA] alcuna funzione né alcuna attività nella Gesia». La Corte d’appello di Napoli si sarebbe quindi riferita alla procura speciale che era stata rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. al [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente osserva in proposito che, immaginando che il suo potere di fatto si ricollegasse al rilascio di tale procura speciale, esso rileverebbe solo a partire dalla suddetta data del 05/02/2016, il che «determinerebbe una necessaria restrizione delle attività riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] solo ad un periodo di compreso tra il febbraio 2016 e l’ottobre 2016 (e per il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le vicende vitulatine si fermano all’anno 2014)». Da ciò l’erroneità dell’impostazione seguita dalla Corte d’appello in ordine a tale aspetto. Inoltre, la medesima procura speciale, per poter essere concretamente esercitata, richiedeva l’emanazione di una delibera del consiglio di amministrazione che la attivasse. [OSCURATO:SOCIETA], un tale atto non era mai stato adottato, con la conseguenza che la procura non era mai stata attivata ed era stata successivamente revocata il 11/10/2016. Dunque, poiché non era possibile ricollegare una gestione di fatto che dovrebbe riguardare periodi compresi tra il 2012 e il 2016 a una procura speciale rilasciata nel febbraio 2016, sarebbe stato necessario evidenziare quali fossero state le mansioni di fatto che erano state svolte dall’imputato per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. Di tali mansioni non darebbero conto neppure i chiamanti in reità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In assenza, pertanto, di dati concreti relativi a un’effettiva gestione da parte dell’imputato, lo “svilimento” delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il suo datore di lavoro era [OSCURATO:PERSONA], che gli impartiva le indicazioni lavorative, sarebbe frutto di un convincimento preconcetto del tutto disancorato da elementi di fatto. [OSCURATO:PERSONA] contesta poi quanto affermato dalla Corte d’appello di Napoli nel terzo capoverso della pag. 41 nella sentenza impugnata, in quanto si tratterebbe di un’argomentazione apodittica, con la quale la Corte d’appello avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive. Il ricorrente ribadisce che, considerata la mancanza di valenza della menzionata procura speciale dal 2012 al 2016, almeno per tale periodo si sarebbero dovute evidenziare quelle concrete attività di fatto che consentissero di ritenere la sussistenza di una gestione di fatto. [OSCURATO:SOCIETA] all’evocazione, con riferimento al suddetto periodo, di una partecipazione dell’imputato a «strategiche e centrali attività nella nuova compagine societaria», il ricorrente sostiene che tale affermazione sarebbe «priva di qualsiasi riferimento specifico e concreto a qualsiasi condotta di gestione societaria». Né sarebbe dato comprendere quale potrebbe essere l’interferenza della più volte menzionata procura speciale rispetto alle attività riguardanti il Comune di Vitulazio, atteso che le contestate condotte riguardanti tale Comune cessavano ad ottobre 2014, cioè un anno e quattro mesi prima rispetto al rilascio della suddetta procura speciale. [OSCURATO:SOCIETA] al richiamo, da parte della Corte d’appello, alle condotte corruttive quali elementi dimostrativi di una modalità operativa che sarebbe divenuta strategia di impresa, il ricorrente contesta che, «in assenza anche di una contestazione ancora attuale di corruzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (nonché dello stesso ricorrente)», tale richiamo integrerebbe una motivazione estranea a un sistema processuale in cui vige la formula del ragionevole dubbio. Denuncia che «[l]e corruzioni non esistono in questo processo» e ciò sarebbe dimostrato dell’intervenuta archiviazione. Ciò «a meno che non si voglia ritenere, attraverso una non motivazione o attraverso un travisamento del sospetto e neanche della prova, che vi siano state delle corruzioni di cui il [OSCURATO:PERSONA] sia stato autore». Da tutto quanto precede, risulterebbe l’inesistenza della motivazione in ordine al tema della gestione di fatto, la quale non potrebbe che essere esclusa proprio sulla base delle evidenze che sono state valorizzate dalla Corte d’appello di Napoli. La stessa motivazione sarebbe frutto di una travisata lettura delle prove e della ritenuta sussistenza di un contesto corruttivo che il processo non aveva mai preso in considerazione né, tantomeno, dimostrato. Sarebbe, poi, inconferente e irrilevante la circostanza della partecipazione strategica alla gestione della società e della partecipazione alle gare da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che la mera partecipazione alle gare «rientra nell’ordinario svolgimento dell’attività aziendale e non può certo caratterizzare una ipotesi di gestione di fatto, senza che vi sia una evidenza motivazionale di essa, di un ruolo del ricorrente», che la sentenza impugnata non sarebbe riuscita ad ancorare ad alcun elemento concreto dimostrativo in tale senso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. La Corte d’appello di Napoli non avrebbe motivato in ordine né al diniego delle circostanze attenuanti generiche né alla determinazione della misura della pena base e dell’aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B) non potrebbe «sostituire certo la motivazione sulle modalità di determinazione della stessa e, soprattutto, sulla negatoria delle circostanze attenuanti generiche e sulle modalità di aumento per la ritenuta continuazione» e che, a fronte delle doglianze che erano state avanzate con il suo atto di appello, non si potrebbe ritenere sussistente una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 163 cod. pen. Contesta la motivazione con la quale la Corte d’appello di Napoli ha negato la sospensione condizionale della pena «in ragione della gravità delle condotte poste in essere e della gravità dei fatti commessi che non consentono di emettere una prognosi favorevole circa la capacità dell’imputato di astenersi in futuro dalla commissione di ulteriori reati» (pag. 46 della sentenza impugnata). Tale motivazione non potrebbe «essere condivisa, ove si consideri il complesso degli elementi di cui all’art. 133 c.p. che, ove correttamente valutati avrebbero consentito di ritenere i reati contestati come conseguenza di una condotta limitata in un determinato arco di tempo, non breve ma non foriera di pericolo di reiterazione». Avrebbero militato nel senso della sospensione dell’esecuzione della pena anche «la risalenza nel tempo dei fatti, dopo i quali alcun’altra condotta illecita è stata realizzata», lo stato di incensurato e il fatto che dagli «elementi di merito forniti» era emerso «che vi erano problemi afferenti al funzionamento della pesa che ben avrebbero potuto indurre i conferenti in errore sui quantitativi di rifiuti effettivamente sversati». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 74 «e ss.» cod. proc. pen. con riguardo alla richiesta di esclusione delle parti civili Comune di Vitulazio e Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Rappresenta che, «nei motivi di impugnazione», aveva chiesto tale esclusione perché: a) quanto al Comune di Vitulazio, il mandato che era stato conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare e difendere tale Comune quale persona offesa dal reato sarebbe stato privo di una specifica procura speciale, ex art. 122 cod. proc. pen., necessaria per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale; b) quanto al Comune di [OSCURATO:PERSONA], esso si era costituito parte civile a mezzo di un sostituto processuale – l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale il Comune aveva conferito la procura speciale – privo di procura speciale. Per queste stesse ragioni, il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’esclusione delle suddette parti civili e la revoca delle statuizioni civili. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 240 cod. pen. Posto che la Corte d’appello di Napoli ha confermato la confisca di beni e/o somme di denaro fino al raggiungimento di un valore di € 177.363,00, e premesso che «l’unico sequestro ipotizzabile era quello ex art. 640 quater c.p., effettuabile anche per equivalente in base all’art. 322 ter c.p.», il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che il calcolo in base al quale è stata disposta la confisca, sviluppato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e confermato dalla Corte d’appello di Napoli, «non appare ancorato ad elementi di fatto definibili in termini di certezza». Sulla premessa che il «profitto ed il prezzo del reato devono essere specificamente individuati e la loro determinazione deve essere in concreto ancorata alla verifica degli elementi che consentano la evidenza della indebita percezione in capo all’autore del reato», il ricorrente contesta che il «ragionamento seguito dal Tribunale (e confermato dalla Corte di Appello) non fornisce alcuna indicazione in ordine alle modalità di determinazione di quanto confiscato, facendo un sostanziale ed immotivato richiamo alla somma di € 177.363,00, di cui non si comprende quale sia la scaturigine economico-contabile». Da ciò il carattere immotivato della sentenza impugnata sul punto. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 538 «e ss.» cod. proc. pen. Denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla condanna al pagamento di una provvisionale. Sulla premessa che la condanna al pagamento di una provvisionale è possibile solo «ove vi sia la prova della entità concreta del danno, e nei limiti in cui essa sia raggiunta», il [OSCURATO:PERSONA] contesta come, nel caso di specie, «la evidenza del danno sia frutto di mere asserzioni, del tutto disancorata da elementi specifici che ne possano dare contezza». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. 1.1. Non è consentita la prima doglianza, con la quale il ricorrente ha denunciato la violazione del principio della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (punto 2.1.1. della parte in fatto) La denunciata violazione di questo principio si sarebbe verificata in primo grado, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannato il [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante nei capi d’imputazione gli fosse stata contestata la qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di procuratore speciale con poteri di direttore generale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la questione dell’asserita violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non risulta essere stata posta dal [OSCURATO:PERSONA] né nel proprio atto di appello né nel corso del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che il profilo di doglianza relativo alla suddetta asserita violazione, essendo stato prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, si deve ritenere non consentito. Ciò alla luce della costante giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, secondo cui «questa Corte ritiene con orientamento unanime che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integri una nullità a regime intermedio che, allorché verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che la stessa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, come nella specie verificatosi (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217; n. 12620 del 25/03/2010, Tommasi, Rv. 246740; Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161)» (Sez. 2, n. 12792 del 19/02/2020, Bianchi, non massimata). 1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dei reati in contestazione (censure di cui ai punti 2.1.2.1., 2.1.2.2. e 2.1.2.3 della parte in fatto). Si deve anzitutto precisare che, poiché la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale indagato in un procedimento connesso era stata archiviata (pag. 20, primo capoverso, della sentenza impugnata), nel presente procedimento lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ben poteva assumere la veste di testimone. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito, con la sentenza “[OSCURATO:PERSONA]”, che non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246376-01, con la quale le Sezioni unite hanno osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis e 210 cod. proc. pen., si applica solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi 3 e 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen. Successivamente, in senso conforme: Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo, Rv. 281982-01). Ciò precisato, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte truffaldine, e per le conseguenti condotte di falsificazione, a lui contestate sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’impresa attiva nel settore della raccolta dei rifiuti, il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si occupava dello smaltimento del cosiddetto “umido” per conto del Comune di Vitulazio e gli aveva detto che, per farsi affidare tale servizio e affinché non venissero controllati i pesi alterati dell’“umido” in ingresso nell’impianto di conferimento di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva per lungo tempo pagato delle somme di denaro a due dipendenti del suddetto Comune, tanto che lo aveva sconsigliato di “entrare” a Vitulazio appunto perché occorreva pagare costoro (pag. 25 della sentenza di primo grado); b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto, anche alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], chepagava delle somme di denaro a un dipendente del Comune di Vitulazio e di ritenere che lo facesse sia per assicurarsi la prosecuzione del contratto con tale Comune sia per giustificare la falsificazione delle pesate dei camion (pag. 24 della sentenza di primo grado); c) gli esiti dei controlli che erano stati effettuati dal Comune di Vitulazio nell’ottobre del 2014 presso una pesa pubblica (Mozzillo), dai quali era emerso un peso dei rifiuti nettamente inferiore a quello che era stato rilevato dalla pesa di [OSCURATO:SOCIETA]., quale rilevato dai relativi FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti); d) tale differenza non si poteva attribuire a un malfunzionamento della pesa di [OSCURATO:SOCIETA]. – in particolare, al guasto che si era verificato il 17/10/2014 e del quale aveva riferito il testimone [OSCURATO:PERSONA] –, atteso che, se così fosse stato, la suddetta società avrebbe dovuto emettere delle corrispondenti note di credito in favore di tutti i Comuni (68) che si servivano della sua pesa, mentre le acquisite note di credito che erano state emesse in favore di altri Comuni recavano importi irrisori; e) le anomalie che erano state riscontrate dai consulenti tecnici del pubblico ministero, specificamente, i fatti che, da quando era iniziata la gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., era risultato che il peso degli automezzi in ingresso superava il PTT (cioè la massa complessiva a pieno carico che è data dalla somma del peso del veicolo a vuoto, cioè la tara, e del carico massimo trasportabile, cioè la portata che risulta dalla carta di circolazione), che il 25% degli automezzi presentava un valore della tara presso il sito di destinazione inferiore di kg. 100 rispetto alla tara che era indicata nei dati tecnici degli stessi, che il 17% dei FIR indicava dei quantitativi di rifiuti riportati nella quarta copia di tali formulari (quella che recava il quantitativo verificato a destino) che superava la portata degli automezzi, e che il 13% dei FIR riportava dei quantitativi di rifiuto, sempre nella quarta copia, che superavano il limite fisico imposto dal volume del cassone per il trasporto dei rifiuti; f) il fatto che, come era stato accertato sempre dai consulenti tecnici del pubblico ministero, negli anni della gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., la quantità di rifiuti “organici” dei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] che emergeva dalla quarta copia dei FIR risultava notevolmente più elevata della quantità massima teorica che i loro territori, dato il numero di abitanti, avrebbero dovuto produrre, essendo nettamente superiore alle medie nazionale, della macroarea Sud e regionale. Tale motivazione della sussistenza delle contestate condotte truffaldine, e delle conseguenti condotte di falsificazione dei mandati di pagamento, appare, oltre che esistente, del tutto priva di violazioni di legge, come pure di contraddizioni e di illogicità manifeste, e si sottrae alle censure che sono state avanzate dal ricorrente. Anzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non si possa reputare né contraddittoria né manifestamente illogica la valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], con riguardo, oltre che alla vicenda del Comune di Vitulazio, alla quale le stesse dichiarazioni direttamente si riferiscono, anche alla vicenda del Comune di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la gestione dei rifiuti “organici” di tale Comune da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato anomalie analoghe a quelle che erano state riscontrate nella gestione, da parte della stessa società, dei rifiuti “organici” del Comune di Vitulazio e che, come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Napoli a pag. 43 della sentenza impugnata, la riduzione dei quantitativi di “umido” del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva coinciso temporalmente con il momento in cui aveva iniziato a essere disvelato il sistema truffaldino che era stato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Comune di Vitulazio. Sempre a proposito delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], ribadito che, nel presente procedimento, lo [OSCURATO:PERSONA] ben poteva assumere la veste di testimone, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che: a) la Corte di cassazione ha chiarito chele confidenze autoaccusatorie dell’imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti auto-calunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 281603-02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, Campana, Rv. 278503-01); b) non sussiste la denunciata “circolarità” delle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], atteso che costoro hanno riferito quanto ciascuno aveva direttamente appreso dal [OSCURATO:PERSONA]; c) nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito non risultano essere incorsi in alcuna manifesta contraddizione, denunciabile in questa sede, né, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, le stesse dichiarazioni si possono ritenere generiche, avendo gli stessi specificamente riferito quanto era stato loro “confessato” dal [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò l’assenza di qualsivoglia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il reciproco riscontro dei racconti dei due dichiaranti. [OSCURATO:SOCIETA] al fatto che, come era stato dichiarato dal consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile accertare un’alterazione della pesa di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’alterazione del relativo sistema informatico, si deve osservare che la prova dell’alterazione delle pesate è stata tratta da altre risultanze istruttorie, specificamente, dalle già evidenziate anomalie che erano state riscontrate dai consulenti tecnici del pubblico ministero, logicamente riannodate agli esiti delle prove dichiarative; tra le quali, in particolare, gli apporti dei più volte citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reputa infine che i giudici del merito abbiano dato adeguatamente conto della reputata maggiore affidabilità delle conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero rispetto alle prospettazioni dei consulenti tecnici dell’imputato, le quali ultime sono state analiticamente confutate con riguardo alla tesi secondo cui gli autisti avrebbero caricato sui camion un quantitativo di rifiuti nettamente superiore al limite stabilito dalla casa produttrice dell’autoveicolo e con riguardo al fatto che le attività di ristorazione erano presenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] anche nel 2012-2013, quando gli incrementi dei rifiuti “organici” non si erano verificati. 1.3. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui il ricorrente contesta l’attribuzione a sé della qualità di gestore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. (censure di cui al punto 2.1.2.4 della parte in fatto). Tale qualità emerge infatti in tutta evidenza dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], le quali convergono nell’indicare il [OSCURATO:PERSONA] come colui al quale, nell’ambito di [OSCURATO:SOCIETA]., era concretamente affidata la gestione dei rifiuti “organici”. Compito, questo, che la Corte d’appello di Napoli ha logicamente ritenuto centrale per la suddetta compagine societaria e nella prospettiva che qui rileva, tanto più che il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], in questo processo, avevano altresì riferito che era il [OSCURATO:PERSONA] che, come lui stesso aveva confidato, in particolare, al [OSCURATO:PERSONA], per fare affidare a [OSCURATO:SOCIETA]. il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Vitulazio e affinché non venissero controllati i pesi alterati dell’“umido” in ingresso nell’impianto di conferimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., aveva anche pagato delle somme di denaro a due dipendenti del suddetto Comune. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all’entità dei reati, della «gravità del fatto commesso» e dell’«intensità del dolo dimostrata» (secondo capoverso della pag. 45 della sentenza impugnata), così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, che erano stati dedotti dall’imputato nel suo atto di appello, relativi al suo buon comportamento processuale, in quanto si era sottoposto ad esame, al suo stato di incensurato e alla sua condotta successiva al reato (peraltro non meglio precisata). Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.2. [OSCURATO:SOCIETA] alla pena base e agli aumenti di pena per la continuazione, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Come risulta dalla lettura complessiva della sentenza “Pizzone” delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), tale principio si deve ritenere valevole anche con riguardo agli aumenti di pena per i reati in continuazione, atteso che il grado di impegno motivazionale che è richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi ed è funzionale a consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d’appello di Napoli ha irrogato: a) per il più grave reato di falsità ideologica in atti pubblici cui al capo D), la pena di un anno e sei mesi di reclusione, a fronte di una pena edittale per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. che va da uno a sei anni di reclusione; b) per il meno grave reato di truffa di cui al capo C), l’aumento di pena di sei mesi di reclusione. Si tratta: a) nel primo caso, di una pena che è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. (che è di tre anni e sei mesi di reclusione); b) nel secondo caso, di un aumento di pena, evidentemente, di esigua entità. [OSCURATO:PERSONA] reputa che quanto appena esposto sia sufficiente a dimostrare l’avvenuta ponderazione, da parte della Corte d’appello di Napoli, di una pena adeguata all’entità di fatti che la stessa Corte, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha affermato di ritenere gravi, anche sotto il profilo dell’intensità del dolo. Si deve aggiungere che il ricorrente, nel motivo in esame, neppure censura la concreta quantificazione che è stata operata dalla Corte d’appello di Napoli né rivolge specifiche critiche in ordine al concreto rispetto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., dolendosi unicamente dell’omessa motivazione circa la quantificazione della pena base e dell’aumento di pena, sicché non si può ritenere neppure evidenziato quale concreto interesse sorregga il suo ricorso. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice del merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01). La Corte d’appello di Napoli non si è discostata da tale principio e, con un’argomentazione priva di illogicità, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dopo avere valutato che la gravità dei fatti che erano stati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] – i quali, si deve rilevare, si erano protratti per diversi anni, dal 2012 al 2016 – non consentisse di presumere che l’imputato si sarebbe astenuto dal compiere ulteriori reati e ostasse quindi alla possibilità di concedere il beneficio. 2.4. Il quarto motivo non è consentito, perché, come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Napoli a pag. 44, penultimo capoverso, della sentenza impugnata, le questioni relative alla costituzione di parte civile dei Comuni di Vitulazio e di [OSCURATO:PERSONA] si devono ritenere precluse, in quanto non risultano essere state proposte nella fase delle questioni preliminari, secondo quanto è previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280274-01), ma, come è affermato dallo stesso ricorrente, solo con i motivi di appello («nei motivi di impugnazione»). 2.5. Il quinto motivo non è consentito, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo alla confisca che era stata disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Napoli non ha motivato in ordine a tale punto e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e, perciò, non consentito(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). 2.6. Il sesto motivo non è consentito perché ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello che non è impugnabile per cassazione. La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che vienecostantemente ribadito e che è condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale,
Sentenza Cassazione n. 09199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris