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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07848/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 4188-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale erede e procuratore degli eredi diAVERSENTE GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato674 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1357/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 1254/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appNeulmloer o ddi ir accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accoltola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diGiovanni Aversente (quale erede e procuratore degli eredi diGiorgio Aversente) per l’accertamento del rapporto di lavorodomestico instaurato da gennaio 2008 a maggio 2011 e, perl’effetto, ha condannato gli eredi del datore di lavoro alpagamento delle differenze retributive, oltre spese di litericonosciute al procuratore dichiaratosi antistatario.2.

La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che nell’ambitodella documentazione prodotta vi erano alcune buste pagasottoscritte dalla lavoratrice “per quietanza” mentre numerosealtre erano prive di sottoscrizione ovvero sottoscritte solamente“per ricevuta”; conseguentemente, con riguardo a queste ultimenon poteva ritenersi provata la corresponsione delle somme iviriportate.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso GiovanniAversente con due motivi.

La lavoratrice resiste concontroricorso, illustrato da memoria.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “erronea econtraddittoria valutazione ed esame dei fatti e dei documenti”avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che le bustepaga non fossero state sottoscritte dalla lavoratrice, mentreinvece sono state tutte firmate e adeguatamente quietanzate.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Deve osservarsi che per questa Corte, a sezioni unite (Cass.Sez.

U., 5792 del 2024), il travisamento del contenuto oggettivodella prova, "il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoNumero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/2026probatorio in sé, e non di verifica logica della riconduNcuimbeirloi tdài r accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360,numeri 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale".Si è chiarito, dunque, che l'affermazione per cui, se l'errore èfrutto di un omessa percezione del fatto, essa è censurabile exarticolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovveroex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame difatti processuali, "va estesa al caso in cui il giudice di meritoabbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità eraincontestabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazioneche un simile errore, che si è detto essere complessivo, è pursempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determinanel giudizio".4.

Nella specie, il ricorrente lamenta l’errore nella lettura dellebuste paga prodotte in giudizio (con particolare riferimentoall’apposizione della sottoscrizione della lavoratrice), e, dunque,sottopone una denuncia di revocazione ex art. 395, primocomma, n. 4, c.p.c. che andava rivolta al giudice di appello.5.

Ove si dovesse interpretare la censura quale vizio dimotivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in ordineal fatto storico dell’avvenuto pagamento della retribuzione daparte del datore di lavoro, il motivo è inammissibile in quanto leNumero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/2026censure non colgono la ratio decidendi della seNnutmeenroz dai r accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026impugnata, perché il ricorrente insiste sulla mancataconsiderazione del regolare adempimento dell’obbligazioneretributiva ma nulla deduce sulla distinzione, effettuata dallaCorte territoriale, tra firma apposta dalla lavoratrice “perquietanza” (su alcuni prospetti paga) e firma apposta “perricevuta” (su altri prospetti).6.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 133 deld.P.R. n. 115/2002 avendo, la Corte territoriale, disposto ladistrazione delle spese di lite a favore del difensore dellalavoratrice, nonostante la stessa fosse stata ammessa albeneficio del patrocinio delle spese a carico dello Stato.7.

Il motivo è inammissibile.7.1.

Parte ricorrente deduce che la lavoratrice è stata ammessaal patrocinio a spese dello Stato con riguardo al primo grado digiudizio (e richiama la delibera del Consiglio dell’Ordine degliavvocati del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma, in violazione del principio dispecificità dei motivi di ricorso per cassazione, non fornisceelementi sicuri per consentirne la verifica e per individuare ilmomento di ammissione rispetto ad un procedimento avviato,presso il Tribunale, nell’anno 2011; nessuna indicazione, inoltre,viene fornita circa eventuali domande e/o intimazioni dipagamento avanzate nei confronti degli Aversente per ilpagamento delle spese di lite (che la Corte territoriale, oltre acompensare in parte, ha correttamente posto a carico delsoccombente), con evidente carenza di interesse delle parti ericorrenza di un ulteriore profilo di inammissibilità; ciò anche afronte dei rilievi della controricorrente, la quale precisa di nonaver beneficiato del gratuito patrocinio a spese dello Stato néper il grado di appello né per parte del giudizio di primo grado.Numero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/20267.2.

Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità N(uCmaeros sdi. r accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026n. 21070/2009) - come puntualmente ribadito dalle SezioniUnite (Cass., Sez.

Un., n. 16037/2010) – ha sottolineato che ladichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso glionorari è, di regola, vincolante per il giudice (al quale non spettaalcun margine di sindacato sulla stessa), tanto che il difensorenon ha l'onere di provare il fatto costitutivo della propriapretesa; l'istanza di distrazione quando formulata va, pertanto,accolta dal giudice, ma può essere successivamente revocata surichiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi lainsussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese,come evidenziato da queste stesse Sezioni Unite (sent. n. 16037del 2010).8.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza, con distrazione a favoredel difensore della controricorrente.9.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltread euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaNumero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/2026legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenNzumae rdo edi ir accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 4188-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale erede e procuratore degli eredi diAVERSENTE GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato674 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1357/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 1254/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appNeulmloer o ddi ir accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accoltola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diGiovanni Aversente (quale erede e procuratore degli eredi diGiorgio Aversente) per l’accertamento del rapporto di lavorodomestico instaurato da gennaio 2008 a maggio 2011 e, perl’effetto, ha condannato gli eredi del datore di lavoro alpagamento delle differenze retributive, oltre spese di litericonosciute al procuratore dichiaratosi antistatario.2. La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che nell’ambitodella documentazione prodotta vi erano alcune buste pagasottoscritte dalla lavoratrice “per quietanza” mentre numerosealtre erano prive di sottoscrizione ovvero sottoscritte solamente“per ricevuta”; conseguentemente, con riguardo a queste ultimenon poteva ritenersi provata la corresponsione delle somme iviriportate.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso GiovanniAversente con due motivi. La lavoratrice resiste concontroricorso, illustrato da memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “erronea econtraddittoria valutazione ed esame dei fatti e dei documenti”avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che le bustepaga non fossero state sottoscritte dalla lavoratrice, mentreinvece sono state tutte firmate e adeguatamente quietanzate.2. Il motivo è inammissibile.3. Deve osservarsi che per questa Corte, a sezioni unite (Cass.Sez. U., 5792 del 2024), il travisamento del contenuto oggettivodella prova, "il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoNumero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/2026probatorio in sé, e non di verifica logica della riconduNcuimbeirloi tdài r accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360,numeri 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale".Si è chiarito, dunque, che l'affermazione per cui, se l'errore èfrutto di un omessa percezione del fatto, essa è censurabile exarticolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovveroex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame difatti processuali, "va estesa al caso in cui il giudice di meritoabbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità eraincontestabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazioneche un simile errore, che si è detto essere complessivo, è pursempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determinanel giudizio".4. Nella specie, il ricorrente lamenta l’errore nella lettura dellebuste paga prodotte in giudizio (con particolare riferimentoall’apposizione della sottoscrizione della lavoratrice), e, dunque,sottopone una denuncia di revocazione ex art. 395, primocomma, n. 4, c.p.c. che andava rivolta al giudice di appello.5. Ove si dovesse interpretare la censura quale vizio dimotivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in ordineal fatto storico dell’avvenuto pagamento della retribuzione daparte del datore di lavoro, il motivo è inammissibile in quanto leNumero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/2026censure non colgono la ratio decidendi della seNnutmeenroz dai r accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026impugnata, perché il ricorrente insiste sulla mancataconsiderazione del regolare adempimento dell’obbligazioneretributiva ma nulla deduce sulla distinzione, effettuata dallaCorte territoriale, tra firma apposta dalla lavoratrice “perquietanza” (su alcuni prospetti paga) e firma apposta “perricevuta” (su altri prospetti).6. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 133 deld.P.R. n. 115/2002 avendo, la Corte territoriale, disposto ladistrazione delle spese di lite a favore del difensore dellalavoratrice, nonostante la stessa fosse stata ammessa albeneficio del patrocinio delle spese a carico dello Stato.7. Il motivo è inammissibile.7.1. Parte ricorrente deduce che la lavoratrice è stata ammessaal patrocinio a spese dello Stato con riguardo al primo grado digiudizio (e richiama la delibera del Consiglio dell’Ordine degliavvocati del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma, in violazione del principio dispecificità dei motivi di ricorso per cassazione, non fornisceelementi sicuri per consentirne la verifica e per individuare ilmomento di ammissione rispetto ad un procedimento avviato,presso il Tribunale, nell’anno 2011; nessuna indicazione, inoltre,viene fornita circa eventuali domande e/o intimazioni dipagamento avanzate nei confronti degli Aversente per ilpagamento delle spese di lite (che la Corte territoriale, oltre acompensare in parte, ha correttamente posto a carico delsoccombente), con evidente carenza di interesse delle parti ericorrenza di un ulteriore profilo di inammissibilità; ciò anche afronte dei rilievi della controricorrente, la quale precisa di nonaver beneficiato del gratuito patrocinio a spese dello Stato néper il grado di appello né per parte del giudizio di primo grado.Numero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/20267.2. Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità N(uCmaeros sdi. r accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026n. 21070/2009) - come puntualmente ribadito dalle SezioniUnite (Cass., Sez. Un., n. 16037/2010) – ha sottolineato che ladichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso glionorari è, di regola, vincolante per il giudice (al quale non spettaalcun margine di sindacato sulla stessa), tanto che il difensorenon ha l'onere di provare il fatto costitutivo della propriapretesa; l'istanza di distrazione quando formulata va, pertanto,accolta dal giudice, ma può essere successivamente revocata surichiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi lainsussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese,come evidenziato da queste stesse Sezioni Unite (sent. n. 16037del 2010).8. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza, con distrazione a favoredel difensore della controricorrente.9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltread euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaNumero registro generale 4188/2024Numero sezionale 674/2026legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenNzumae rdo edi ir accolta generale 7848/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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