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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 46735/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deposita nuovi motivi ex art. 311 c.p.p. a cui si riporta e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il GUP in sede aveva rigettato l'istanza dell'imputato di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 25.02.2020 per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., formulata sul presupposto del decorso del termine di fase delle indagini preliminari il 25.02.2021 non essendosi conclusa a quella data l'udienza preliminare.

Il Tribunale escludeva che l'istanza di trattazione, formulata dalla difesa del Delfino il 16.04.2020, della richiesta di riesame dell'ordinanza genetica proposta il 21.03.2020, fosse idonea a impedire l'effetto sospensivo del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020 stabilito dalla disciplina emergenziale dettata dall'art. 83, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40 del 2020; riteneva che la natura autonoma del procedimento incidentale di riesame rispetto a quello principale, pendente in fase di indagini preliminari, non consentisse alla richiesta di trattazione del primo di riverberare i suoi effetti sul secondo precludendo l'operatività dell'effetto sospensivo stabilito dalla legge; l'avvenuta produzione da parte del pubblico ministero - in sede di udienza camerale di riesame - di un'informativa di p.g. sull'identificazione del Delfino non ostava alla correttezza della soluzione raggiunta, trattandosi di atto contenente una mera rilettura di esiti investigativi già acquisiti al procedimento.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen., 83 D.L. n. 18 del 2020, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento.

Il ricorrente contesta l'attinenza al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali evocati dal Tribunale a supporto dell'affermata autonomia del procedimento di riesame rispetto a quello principale, rilevando che il rapporto di natura osmotica tra i due procedimenti trovava riconoscimento nel fenomeno del "giudicato cautelare", laddove quanto deciso in sede cautelare è destinato a produrre un'efficacia preclusiva endoprocessuale anche nel procedimento di merito; deduce l'idoneità dell'istanza di trattazione del riesame ad assumere valore di richiesta univoca di procedere, tanto da indurre il pubblico ministero a svolgere - proprio a seguito della relativa presentazione da parte della difesa - attività integrativa d'indagine, così confermando che la sollecitazione proveniente dall'indagato aveva sortito l'effetto di riattivare l'attività investigativa altrimenti sospesa; lamenta l'assenza di motivazione sull'individuazione dell'atto che la difesa sarebbe stata tenuta alternativamente a compiere per impedire la produzione dell'effetto sospensivo.

3. In sede di discussione orale, richiesta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, il difensore ha prodotto, prima dell'inizio della discussione, motivi nuovi, coi quali ribadisce l'idoneità dell'istanza di procedere alla trattazione della richiesta di riesame del titolo cautelare, presentata il 16.04.2020, a manifestare la volontà esplicita, chiara e univoca dell'interessato di non avvalersi della sospensione dei termini processuali introdotta dalla normativa anticovid, tanto da indurre il pubblico ministero allo svolgimento di nuove indagini sostanziatesi nell'acquisizione delle schede anagrafiche rilasciate il 21.04.2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

2. E' opportuno riepilogare i dati incontroversi relativi alle scansioni temporali della vicenda processuale, dai quali emerge: - che il Delfino è stato attinto il 25.02.2020 da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., con conseguente decorrenza da tale data del termine di un anno stabilito, in relazione al titolo del reato, dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 1 cod.proc.pen. per la durata della misura nella fase delle indagini preliminari; - che in data 21.03.2020 è stata presentata dal ricorrente richiesta di riesame del titolo genetico, cui ha fatto seguito il 16.04.2020 il deposito di istanza di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta, altrimenti sospesa in forza della normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, introdotta per fronteggiare la pandemia da covid 19; - che a seguito del rigetto della richiesta di riesame e della conferma dell'ordinanza genetica il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura custodiale alla data del 25.02.2021 per essere decorso il termine (massimo) di fase senza la conclusione entro tale data dell'udienza preliminare; - che l'istanza di scarcerazione è stata respinta dal GIP, con provvedimento confermato dal Tribunale in sede di appello mediante l'ordinanza qui impugnata, sul presupposto della sospensione del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020, per un totale di 64 giorni, da ritenersi perciò non ancora scaduto, in conseguenza della contestuale sospensione dei termini del procedimento penale discendente dal combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40 del 2020.

Il ricorrente ritiene invece inoperante la suddetta sospensione del termine per effetto della dedotta idoneità dell'istanza di trattazione della richiesta di riesame, presentata il 16.04.2020, a produrre gli effetti della richiesta espressa che si 2 p )/( proceda alla quale il comma 3 lett. b), n.ri 1 e 2, del citato art. 83 della disciplina emergenziale subordina l'esclusione della sospensione dei procedimenti pendenti a carico di persone detenute o in cui siano applicate misure cautelari (o di sicurezza).

3. Così ricostruita la vicenda, sulla base dell'esame testuale degli atti in cui essa si è compendiata deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella violazione di legge o nel vizio di motivazione denunciati dal ricorrente.

Dalla lettura dell'istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata ai motivi nuovi depositati in udienza dal ricorrente, emerge, invero, che la stessa riguardava - testualmente - la fissazione dell'udienza camerale di trattazione della richiesta di riesame, e soltanto essa, e non aveva per oggetto una più generale e indifferenziata richiesta di trattazione del procedimento di merito, necessaria a produrre l'effetto di escludere la sospensione dello stesso, altrimenti destinata automaticamente ad operare per l'intero periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, riflettendosi sulla corrispondente durata del termine di fase della custodia cautelare: richiesta di trattazione del procedimento che la norma di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 prescrive debba essere formulata "espressamente" dall'interessato o dal suo difensore, con conseguente - palese - esclusione di una sua desumibilità per via implicita da altre istanze presentate dalla parte ovvero per facta concludentia.

La necessità di una richiesta "espressa" di procedere, non altrimenti surrogabile, come unico atto idoneo ad evitare la produzione dell'effetto sospensivo, da rivolgersi all'autorità giudiziaria preposta alla fase in cui pende il procedimento - e dunque, nel caso di specie, al pubblico ministero, versandosi in fase di indagini preliminari, e non al giudice - discende del resto, oltre che dal chiaro dettato normativo, dalla stessa ratio che ha supportato l'introduzione, in via di urgenza, di una disciplina emergenziale funzionale a consentire una razionale organizzazione dell'operatività degli uffici giudiziari e del relativo servizio in tempi di pandemia, imponendo una pronta, sicura e certa ricognizione dei procedimenti necessitanti di immediata trattazione in deroga alla regola della sospensione generalizzata.

Del resto, neppure può escludersi, in via di principio, la concreta ricorrenza, in capo all'indagato e al suo difensore, di un divergente interesse alla trattazione immediata della richiesta di riesame del titolo cautelare, siccome potenzialmente suscettibile di produrre effetti favorevoli sullo status libertatis del soggetto, rispetto ai tempi di durata delle indagini in corso, così da legittimare la presentazione di un'istanza di trattazione della prima e la contestuale acquiescenza alla sospensione dei termini delle seconde, in vista di un più meditato disbrigo dei relativi incombenti difensivi: anche sotto questo profilo, dunque, non è consentito desumere dalla proposizione di un'istanza espressa riguardante la vicenda cautelare un analogo interesse alla sollecita definizione del procedimento di merito (sul punto, vedi Sez. 2 n. 20781 del 2/03/2021, Rv. 281372, secondo cui, in tema di misure cautelari, il deposito di diverse istanze durante il periodo in cui opera la disciplina ennergenziale da Covid-19, senza la formulazione di un'espressa richiesta di trattazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18 del 2020, comporta che i termini di fase ex art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen. rimangono sospesi, senza che la volontà di trattazione immediata possa desumersi da altri comportamenti, quali la presentazione dell'istanza o del ricorso o la partecipazione del difensore all'udienza fissata).

4. L'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato l'autonomia reciproca che contraddistingue il rapporto tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame del titolo cautelare, che trova riscontro in numerose pronunce di questa Corte, riguardanti in particolare il tema della nomina del difensore e dell'assenza di rifluenza sul primo procedimento della nomina fiduciaria effettuata nel secondo (ex plurimis, da ultima, Sez. 3 n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277646, che ribadisce il principio per cui la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti).

La pretesa natura osmotica dei due procedimenti, evocata dal ricorrente con riguardo al tema del cd. giudicato cautelare e all'effetto preclusivo che esso sarebbe destinato a produrre nel procedimento principale, è invece contraddetta dal potere che deve pacificamente continuare a riconoscersi al pubblico ministero, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 405 comma 1-bis del codice di rito (pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 121 del 2009, affermativa del principio della impermeabilità tendenziale del procedimento principale di merito agli esiti di quello incidentale de libertate), di chiedere il rinvio a giudizio dell'imputata anche nel caso di formazione in sede di legittimità di un giudicato cautelare sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza che nel prosieguo delle indagini siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico, rapportando il termine di durata delle indagini e la contestazione formulata nella richiesta ex. art. 416 cod.proc.pen. all'imputazione iscritta nel registro delle notizie di reato anche se questa non sia stata condivisa, o sia stata ridimensionata, dal giudice della cautela.

Deve pertanto essere ribadito, nei rapporti tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la richiesta di trattazione del.procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18 del 2020, se comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la pronuncia resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., dispiega tuttavia i propri effetti esclusivamente in relazione ai possibili sviluppi del medesimo procedimento incidentale nel quale l'istanza di trattazione immediata è stata proposta, ma non può esplicare alcun effetto nell'ambito di segmenti procedimentali diversi che si inseriscano nello stesso procedimento principale, come quello che scaturisca dall'emissione di un nuovo provvedimento cautelare destinato a sostituirsi a quello originario: è stato di conseguenza escluso che la rinuncia alla sospensione dei termini di trattazione del riesame del titolo genetico possa determinare l'esclusione della sospensione del termine per proporre appello da parte del pubblico ministero avverso il successivo provvedimento di modifica della misura cautelare, trattandosi di un atto processuale diverso da quello impugnato dall'indagato, in ragione dell'autonomia che deve riconoscersi ai procedimenti disciplinati dagli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 10090 del 11/02/2021, Rv. 280721; Sez. 6 n. 2239 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280347).

Se, dunque, la natura distinta e autonoma dei procedimenti ex artt. 309 e 310 del codice di rito esclude che l'esercizio della facoltà spettante all'indagato e al suo difensore di chiedere la trattazione immediata del primo procedimento possa vincolare il pubblico ministero a impugnare la successiva ordinanza cautelare del GIP nel termine di 10 giorni dalla sua emissione senza usufruire della sospensione dei termini fissati dalla normativa emergenziale (Sez. 6 n. 3477 del 18/11/2020, dep. 2021, non massimata), deve pervenirsi alla medesima conclusione anche con riguardo all'inidoneità dell'istanza difensiva di trattazione del riesame a impedire la produzione, nei confronti dell'organo inquirente, dell'effetto sospensivo del termine delle indagini preliminari e, per conseguenza, del termine di fase della custodia cautelare.

5. Per impedire il verificarsi dell'effetto sospensivo del termine di durata della misura cautelare, il Delfino o il suo difensore avrebbero dovuto perciò presentare al pubblico ministero, titolare del procedimento principale in fase di indagini preliminari, o al GUP se questo fosse pervenuto alla fase dell'udienza preliminare, una - apposita - richiesta espressa di procedere, la cui riscontrata mancanza non può essere surrogata, per tutte le ragioni fin qui esposte, dall'istanza di trattazione della richiesta di riesame, la cui efficacia era destinata ad esaurirsi nell'ambito del relativo procedimento incidentale.

Corretta, infine, risulta la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di attribuire significato di atto propulsivo delle indagini, in grado di precludere l'operatività dell'effetto sospensivo ex lege, all'informativa di P.g.p prodotta dal pubblico ministero all'udienza camerale di riesame al fine di replicare alle deduzioni difensive sull'identificazione dell'indagato, trattandosi di D3 o mera attività riepilogativa e chiarificatrice dei risultati delle indagini già svolte e poste a fondamento della richiesta di misura cautelare, funzionale alla decisione- = demandata al Tribunale nel procedimento de libertate, che il pubblico ministero è legittimato a produrre in ogni momento, anche oltre la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (Sez. 6 n. 12104 del 5/03/2020, Rv. 278726).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deposita nuovi motivi ex art. 311 c.p.p. a cui si riporta e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il GUP in sede aveva rigettato l'istanza dell'imputato di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 25.02.2020 per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., formulata sul presupposto del decorso del termine di fase delle indagini preliminari il 25.02.2021 non essendosi conclusa a quella data l'udienza preliminare. Il Tribunale escludeva che l'istanza di trattazione, formulata dalla difesa del Delfino il 16.04.2020, della richiesta di riesame dell'ordinanza genetica proposta il 21.03.2020, fosse idonea a impedire l'effetto sospensivo del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020 stabilito dalla disciplina emergenziale dettata dall'art. 83, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40 del 2020; riteneva che la natura autonoma del procedimento incidentale di riesame rispetto a quello principale, pendente in fase di indagini preliminari, non consentisse alla richiesta di trattazione del primo di riverberare i suoi effetti sul secondo precludendo l'operatività dell'effetto sospensivo stabilito dalla legge; l'avvenuta produzione da parte del pubblico ministero - in sede di udienza camerale di riesame - di un'informativa di p.g. sull'identificazione del Delfino non ostava alla correttezza della soluzione raggiunta, trattandosi di atto contenente una mera rilettura di esiti investigativi già acquisiti al procedimento. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen., 83 D.L. n. 18 del 2020, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento. Il ricorrente contesta l'attinenza al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali evocati dal Tribunale a supporto dell'affermata autonomia del procedimento di riesame rispetto a quello principale, rilevando che il rapporto di natura osmotica tra i due procedimenti trovava riconoscimento nel fenomeno del "giudicato cautelare", laddove quanto deciso in sede cautelare è destinato a produrre un'efficacia preclusiva endoprocessuale anche nel procedimento di merito; deduce l'idoneità dell'istanza di trattazione del riesame ad assumere valore di richiesta univoca di procedere, tanto da indurre il pubblico ministero a svolgere - proprio a seguito della relativa presentazione da parte della difesa - attività integrativa d'indagine, così confermando che la sollecitazione proveniente dall'indagato aveva sortito l'effetto di riattivare l'attività investigativa altrimenti sospesa; lamenta l'assenza di motivazione sull'individuazione dell'atto che la difesa sarebbe stata tenuta alternativamente a compiere per impedire la produzione dell'effetto sospensivo. 3. In sede di discussione orale, richiesta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, il difensore ha prodotto, prima dell'inizio della discussione, motivi nuovi, coi quali ribadisce l'idoneità dell'istanza di procedere alla trattazione della richiesta di riesame del titolo cautelare, presentata il 16.04.2020, a manifestare la volontà esplicita, chiara e univoca dell'interessato di non avvalersi della sospensione dei termini processuali introdotta dalla normativa anticovid, tanto da indurre il pubblico ministero allo svolgimento di nuove indagini sostanziatesi nell'acquisizione delle schede anagrafiche rilasciate il 21.04.2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono. 2. E' opportuno riepilogare i dati incontroversi relativi alle scansioni temporali della vicenda processuale, dai quali emerge: - che il Delfino è stato attinto il 25.02.2020 da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., con conseguente decorrenza da tale data del termine di un anno stabilito, in relazione al titolo del reato, dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 1 cod.proc.pen. per la durata della misura nella fase delle indagini preliminari; - che in data 21.03.2020 è stata presentata dal ricorrente richiesta di riesame del titolo genetico, cui ha fatto seguito il 16.04.2020 il deposito di istanza di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta, altrimenti sospesa in forza della normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, introdotta per fronteggiare la pandemia da covid 19; - che a seguito del rigetto della richiesta di riesame e della conferma dell'ordinanza genetica il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura custodiale alla data del 25.02.2021 per essere decorso il termine (massimo) di fase senza la conclusione entro tale data dell'udienza preliminare; - che l'istanza di scarcerazione è stata respinta dal GIP, con provvedimento confermato dal Tribunale in sede di appello mediante l'ordinanza qui impugnata, sul presupposto della sospensione del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020, per un totale di 64 giorni, da ritenersi perciò non ancora scaduto, in conseguenza della contestuale sospensione dei termini del procedimento penale discendente dal combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40 del 2020. Il ricorrente ritiene invece inoperante la suddetta sospensione del termine per effetto della dedotta idoneità dell'istanza di trattazione della richiesta di riesame, presentata il 16.04.2020, a produrre gli effetti della richiesta espressa che si 2 p )/( proceda alla quale il comma 3 lett. b), n.ri 1 e 2, del citato art. 83 della disciplina emergenziale subordina l'esclusione della sospensione dei procedimenti pendenti a carico di persone detenute o in cui siano applicate misure cautelari (o di sicurezza). 3. Così ricostruita la vicenda, sulla base dell'esame testuale degli atti in cui essa si è compendiata deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella violazione di legge o nel vizio di motivazione denunciati dal ricorrente. Dalla lettura dell'istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata ai motivi nuovi depositati in udienza dal ricorrente, emerge, invero, che la stessa riguardava - testualmente - la fissazione dell'udienza camerale di trattazione della richiesta di riesame, e soltanto essa, e non aveva per oggetto una più generale e indifferenziata richiesta di trattazione del procedimento di merito, necessaria a produrre l'effetto di escludere la sospensione dello stesso, altrimenti destinata automaticamente ad operare per l'intero periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, riflettendosi sulla corrispondente durata del termine di fase della custodia cautelare: richiesta di trattazione del procedimento che la norma di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 prescrive debba essere formulata "espressamente" dall'interessato o dal suo difensore, con conseguente - palese - esclusione di una sua desumibilità per via implicita da altre istanze presentate dalla parte ovvero per facta concludentia. La necessità di una richiesta "espressa" di procedere, non altrimenti surrogabile, come unico atto idoneo ad evitare la produzione dell'effetto sospensivo, da rivolgersi all'autorità giudiziaria preposta alla fase in cui pende il procedimento - e dunque, nel caso di specie, al pubblico ministero, versandosi in fase di indagini preliminari, e non al giudice - discende del resto, oltre che dal chiaro dettato normativo, dalla stessa ratio che ha supportato l'introduzione, in via di urgenza, di una disciplina emergenziale funzionale a consentire una razionale organizzazione dell'operatività degli uffici giudiziari e del relativo servizio in tempi di pandemia, imponendo una pronta, sicura e certa ricognizione dei procedimenti necessitanti di immediata trattazione in deroga alla regola della sospensione generalizzata. Del resto, neppure può escludersi, in via di principio, la concreta ricorrenza, in capo all'indagato e al suo difensore, di un divergente interesse alla trattazione immediata della richiesta di riesame del titolo cautelare, siccome potenzialmente suscettibile di produrre effetti favorevoli sullo status libertatis del soggetto, rispetto ai tempi di durata delle indagini in corso, così da legittimare la presentazione di un'istanza di trattazione della prima e la contestuale acquiescenza alla sospensione dei termini delle seconde, in vista di un più meditato disbrigo dei relativi incombenti difensivi: anche sotto questo profilo, dunque, non è consentito desumere dalla proposizione di un'istanza espressa riguardante la vicenda cautelare un analogo interesse alla sollecita definizione del procedimento di merito (sul punto, vedi Sez. 2 n. 20781 del 2/03/2021, Rv. 281372, secondo cui, in tema di misure cautelari, il deposito di diverse istanze durante il periodo in cui opera la disciplina ennergenziale da Covid-19, senza la formulazione di un'espressa richiesta di trattazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18 del 2020, comporta che i termini di fase ex art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen. rimangono sospesi, senza che la volontà di trattazione immediata possa desumersi da altri comportamenti, quali la presentazione dell'istanza o del ricorso o la partecipazione del difensore all'udienza fissata). 4. L'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato l'autonomia reciproca che contraddistingue il rapporto tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame del titolo cautelare, che trova riscontro in numerose pronunce di questa Corte, riguardanti in particolare il tema della nomina del difensore e dell'assenza di rifluenza sul primo procedimento della nomina fiduciaria effettuata nel secondo (ex plurimis, da ultima, Sez. 3 n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277646, che ribadisce il principio per cui la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti). La pretesa natura osmotica dei due procedimenti, evocata dal ricorrente con riguardo al tema del cd. giudicato cautelare e all'effetto preclusivo che esso sarebbe destinato a produrre nel procedimento principale, è invece contraddetta dal potere che deve pacificamente continuare a riconoscersi al pubblico ministero, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 405 comma 1-bis del codice di rito (pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 121 del 2009, affermativa del principio della impermeabilità tendenziale del procedimento principale di merito agli esiti di quello incidentale de libertate), di chiedere il rinvio a giudizio dell'imputata anche nel caso di formazione in sede di legittimità di un giudicato cautelare sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza che nel prosieguo delle indagini siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico, rapportando il termine di durata delle indagini e la contestazione formulata nella richiesta ex. art. 416 cod.proc.pen. all'imputazione iscritta nel registro delle notizie di reato anche se questa non sia stata condivisa, o sia stata ridimensionata, dal giudice della cautela. Deve pertanto essere ribadito, nei rapporti tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la richiesta di trattazione del.procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18 del 2020, se comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la pronuncia resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., dispiega tuttavia i propri effetti esclusivamente in relazione ai possibili sviluppi del medesimo procedimento incidentale nel quale l'istanza di trattazione immediata è stata proposta, ma non può esplicare alcun effetto nell'ambito di segmenti procedimentali diversi che si inseriscano nello stesso procedimento principale, come quello che scaturisca dall'emissione di un nuovo provvedimento cautelare destinato a sostituirsi a quello originario: è stato di conseguenza escluso che la rinuncia alla sospensione dei termini di trattazione del riesame del titolo genetico possa determinare l'esclusione della sospensione del termine per proporre appello da parte del pubblico ministero avverso il successivo provvedimento di modifica della misura cautelare, trattandosi di un atto processuale diverso da quello impugnato dall'indagato, in ragione dell'autonomia che deve riconoscersi ai procedimenti disciplinati dagli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 10090 del 11/02/2021, Rv. 280721; Sez. 6 n. 2239 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280347). Se, dunque, la natura distinta e autonoma dei procedimenti ex artt. 309 e 310 del codice di rito esclude che l'esercizio della facoltà spettante all'indagato e al suo difensore di chiedere la trattazione immediata del primo procedimento possa vincolare il pubblico ministero a impugnare la successiva ordinanza cautelare del GIP nel termine di 10 giorni dalla sua emissione senza usufruire della sospensione dei termini fissati dalla normativa emergenziale (Sez. 6 n. 3477 del 18/11/2020, dep. 2021, non massimata), deve pervenirsi alla medesima conclusione anche con riguardo all'inidoneità dell'istanza difensiva di trattazione del riesame a impedire la produzione, nei confronti dell'organo inquirente, dell'effetto sospensivo del termine delle indagini preliminari e, per conseguenza, del termine di fase della custodia cautelare. 5. Per impedire il verificarsi dell'effetto sospensivo del termine di durata della misura cautelare, il Delfino o il suo difensore avrebbero dovuto perciò presentare al pubblico ministero, titolare del procedimento principale in fase di indagini preliminari, o al GUP se questo fosse pervenuto alla fase dell'udienza preliminare, una - apposita - richiesta espressa di procedere, la cui riscontrata mancanza non può essere surrogata, per tutte le ragioni fin qui esposte, dall'istanza di trattazione della richiesta di riesame, la cui efficacia era destinata ad esaurirsi nell'ambito del relativo procedimento incidentale. Corretta, infine, risulta la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di attribuire significato di atto propulsivo delle indagini, in grado di precludere l'operatività dell'effetto sospensivo ex lege, all'informativa di P.g.p prodotta dal pubblico ministero all'udienza camerale di riesame al fine di replicare alle deduzioni difensive sull'identificazione dell'indagato, trattandosi di D3 o mera attività riepilogativa e chiarificatrice dei risultati delle indagini già svolte e poste a fondamento della richiesta di misura cautelare, funzionale alla decisione- = demandata al Tribunale nel procedimento de libertate, che il pubblico ministero è legittimato a produrre in ogni momento, anche oltre la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (Sez. 6 n. 12104 del 5/03/2020, Rv. 278726). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 46735/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris