CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - CC– 20 / 0 4 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7387del ruolo generale dell’anno 2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via della Camilluccia, n. 535, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - Oggetto: iva –rimborso –silenzio rifiuto- per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 4230/01/2021, depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso avverso il silenzio- rifiuto dell’Agenzia delle entrate di rimborso dell’iva per l’anno 2008, chiesto in data 23 marzo 2018; questa istanza di rimborso era stata preceduta da una precedente istanza del 2009,ma la società era stata sottoposta a verifica fiscale da cui eraderivata l’emissione di due avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e di una successiva cartella che era stata impugnata dalla società ; era anche conseguito un giudizio dinanzi al giudice ordinario per il disconoscimento delle firme delle sottoscrizioni degli avvisi risoltosi in senso favorevole alla società; si era pronunciato in senso favorevole alla società anche altra Commissione tributaria provinciale di Roma che, previa sospensione del giudizio in attesa degli esiti della querela di falso,aveva deciso sulla impugnazione della cartella di pagamento; il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio- rifiuto sostenendo la mancanza di fondamento della richiesta di rimborso; avverso la sentenza del giudice di primo grado l a società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: con i due precedenti avvisi di accertamento l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il diritto al rimborso dell’iva; il precedente giudizio sulla cartella di pagamento si era limitato a prendere atto della falsità delle sottoscrizioni del ricevimento delle raccomandate ma non aveva dic hiarato la nullità degli avvisi di accertamento che, quindi, erano diventati definitivi per mancata impugnazione; in definitiva, mancava il titolo per chiedere il rimborso del credito che è stato già in precedenza disconosciuto; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura ed illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. dell’art. 57, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 3, comma 3, l. n. 212/2000; evidenzia parte ricorrente che, a seguito della sentenza definitiva della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva statuito sulla impugnazione della cartella di pagamentoavendo accertato la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici, erano divenute definitive le dichiarazioni presentate dalla società e quindi non più modificabili, sicché erano divenuti certi ed immo dificabili i dati contenuti nella dichiarazione, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria non avrebbe potuto rettificare o contestare le dichiarazioni presentate dalla società essendo incorsa in decadenza; pertanto, secondo parte ricorrente, la sentenza censurata avrebbe errato nel non avere considerato gli effetti della sentenza della Commissione tributaria di Roma che aveva annullato la cartella di pagamento e, quindi, per non avere considerato la definitività del rapporto tributario; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., per carenza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia; evidenzia parte ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento erano divenuti definitiviper mancata impugnazione e che, pertanto, il titolo sul quale si fonderebbe il diritto al rimborso risiederebbe nella non contestabilità della dichiarazione iva portante il credito chiesto a rimborso; imotivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati; la questione di fondo di questa controversia riguarda gli effetti della pronuncia della Commissione tribu taria provinciale di Roma che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento notificata a seguito di due avvisi di accertamento con il quale è stata recuperata l’iva per gli anni 2007 e 2008, ha dichiarato la nullità della suddetta cartella per irregolarità della notifica dei suddetti atti prodromici; secondo parte ricorrente, tale accertamento comporterebbe la preclusione per l’amministrazione finanziaria di contestare la dichiarazione iva da cui era emerso il credito chiesto a rimborso e, quindi, la definitività del credito esposto nella dichiarazione iva; la suddetta linea difensiva non è corretta; questa Corte(Cass. Sez. Un. 29 luglio 2021, n. 21766) ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento; pertanto, se il decorso del tempo preclude all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento in rettifica, non le è preclusa la possibilità di contestare, anche in giudizio, l’esistenza del credito richiesto in rimborso dal contribuente; nonè quindi corretta la tesi esposta dalla ricorrente , anche in memoria, secondo cui la dichiarazione sarebbe divenuta intangibile , posto che l’omesso eserciziodel potere di controllo (o, come nel caso in esame, l’irregolare notifica degli avvisi di accertamento)si riverbera sul debito del contribuente, di modo che l'amministrazione, che sia decaduta dai propri poteri di accertamento e rettifica, non può pretendere un'imposta maggiore di quella liquidata in dichiarazione, mentre il credito esposto in dichiarazione, poi chiesto a rimborso, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione (Cass. n. 18427/12; n. 27580/18), non potendo ritenersi che lo stesso divenga incontrovertibile soltanto perché è indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento o verifica, poiché tale tesi striderebbe con la matrice costituzionale dell'azione impositiva, presidiata dai precetti della riserva di legge (art. 23 Cost.), del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), e anche dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); tali considerazioni comportano non solo l ’ infondatezza del primo motivo, incentrato sulla tesi della immodificabilità del credito esposto in dichiarazione, ma anche del secondo, diretto a far valere gli effetti favorevoli del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla notifica della cartella di pagamento; quel giudizio, in realtà, aveva ad oggetto la legittimità del recupero dell’iva a seguito di una verifica compiuta nei confronti della società ed era, quindi, rivolto a richiedere alla stessa una pretesa relativa ad un credito vantato dall’amministrazione finanziaria; il presente giudizio, invece, ha riguardo alla legittimità della pretesa della società di ottenere il rimborso del credito iva esposto nella dichiarazione; pertanto, se, da un lato, è precluso all’amministrazione finanziaria agire per il recupero del credito iva, ove a seguito della pronuncia della commissione tributaria provinciale la stessa non ha adottato ulteriori atti diretti a far valere la medesima pretesa, d’altro lato, secondo i principi sopra esposti, la stessa può opporsi alla richiesta di rimborso del credito iva anche in giudizio l’esistenza del credito senza che possa ragionarsi, in questo caso, di intervenuta decadenza; va quindi evidenziato che, quando il contribuente presenta una domanda di rimborso di un credito iva, lo stesso è attore in senso sostanziale, sicché è suo onere provare ed allegare i presupposti fondanti la pretesa fatta valere; tale onere non può dirsi assolto facendo unicamente riferimento alla ritenuta immutabilità della dichiarazione iva presentata dal contribuente, profilo non corretto, secondo quanto sopra illustrato; in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro5.600,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co