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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 44738/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva respinto la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto agli arresti domiciliari in quanto indagato per rapina, di poter svolgere attività lavorativa. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando la motivazione del Tribunale con la quale si era ritenuto che la concessione dell'autorizzazione avrebbe snaturato la misura applicata all'indagato: infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto attività lavorativa esclusivamente presso la sede legale dell'azienda e isolato dagli altri lavoratori. 1.2 Quanto allo stato di assoluta indigenza, il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA] era agli arresti domiciliari presso una abitazione nella quale conviveva con la madre ottantaduenne, che aveva un quadro clinico estremamente serio e compromesso, e non aveva alcuna capacità reddituale.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso sovrappone una inammissibile valutazione di merito a quella operata dal Tribunale, che ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], indagato per rapina aggravata e con un curriculum criminale di notevole spessore, se autorizzato ad espletare l'attività lavorativa richiesta, avrebbe la possibilità di incontrare nurrfrose persone (clienti e colleghi) senza alcuna possibilità di controllo, così frustrando le esigenze sottese all'istituto degli arresti domiciliari. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, deve essere ribadito che "in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato" (Sez.2, sentenza n. 53646 del 22/09/2016 Condorelli, Rv. 268852). 2 A'n\-rs Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia prodotto documentazione da cui risulti lo stato di indigenza, essendosi limitato ad affermare in ricorso di non avere capacità reddituali.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva respinto la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto agli arresti domiciliari in quanto indagato per rapina, di poter svolgere attività lavorativa. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando la motivazione del Tribunale con la quale si era ritenuto che la concessione dell'autorizzazione avrebbe snaturato la misura applicata all'indagato: infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto attività lavorativa esclusivamente presso la sede legale dell'azienda e isolato dagli altri lavoratori. 1.2 Quanto allo stato di assoluta indigenza, il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA] era agli arresti domiciliari presso una abitazione nella quale conviveva con la madre ottantaduenne, che aveva un quadro clinico estremamente serio e compromesso, e non aveva alcuna capacità reddituale. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso sovrappone una inammissibile valutazione di merito a quella operata dal Tribunale, che ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], indagato per rapina aggravata e con un curriculum criminale di notevole spessore, se autorizzato ad espletare l'attività lavorativa richiesta, avrebbe la possibilità di incontrare nurrfrose persone (clienti e colleghi) senza alcuna possibilità di controllo, così frustrando le esigenze sottese all'istituto degli arresti domiciliari. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, deve essere ribadito che "in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato" (Sez.2, sentenza n. 53646 del 22/09/2016 Condorelli, Rv. 268852). 2 A'n\-rs Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia prodotto documentazione da cui risulti lo stato di indigenza, essendosi limitato ad affermare in ricorso di non avere capacità reddituali. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 44738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris